Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31151 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 03/12/2018), n.31151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16133-2014 proposto da:

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI

5, presso lo studio dell’avvocato ENRICO SOPRANO, che la rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 7795/2013 aveva rigettato l’appello proposto da Metrocampania Nordest srl avverso la sentenza con la quale il tribunale di Benevento aveva accolto la domanda di S.L. diretta all’accertamento di un appalto di manodopera vietata tra la predetta società e la Cisaf srl ed aveva ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lo S. e la Metrocampania sin dal 30.6.1998.

Avverso detta decisione l’Ente Autonomo Volturno srl, quale società incorporante la Metrocampania Nordest srl, proponeva ricorso affidandolo a due motivi cui resisteva con controricorso S.L..

Lo S. successivamente provvedeva a depositare Verbale di conciliazione in sede sindacale redatto il 26.7.2017 con il quale le parti avevano concliato la lite. Entrambe chiedevano fosse dichiarata cessata la materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) il Verbale depositato attesta l’avvenuta conciliazione della lite in sede sindacale in data 26.7.2017 e che le parti concordemente hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, deve, conseguentemente, dichiararsi cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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