Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31150 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 31150 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 17339-2016 proposto da:
n/
MALAGONE ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIA DELLE ACACIE

13,

presso

lo

studio

dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato FELICE AMATO;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

avverso il decreto cron. n.
D’APPELLO

di

PERUGIA,

5/2016 della CORTE

depositato

il

05/01/2016,

Data pubblicazione: 29/12/2017

R.G.V.G.n. 4303/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO.

Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato
il 5/1/2016, respinse l’istanza con la quale Anna Maria Malavgone
aveva chiesto l’equa riparazione per la durata non ragionevole di una
analoga controversia svoltasi innanzi alla Corte d’appello di Roma,
all’epilogo della quale alla predetta era stata riconosciuta l’indennità
di C 375,00, affermando che la violazione minima del previsto

processo presupposto qui in rilievo aveva riguardato l’anzidetta
somma di 375 euro), facevano escludere la sussistenza di quel
“pregiudizio significativo” previsto dal Protocollo 14, che aveva
modificato la Convenzione EDU;
che avverso il predetto decreto la Malagone propone ricorso,
esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello strumento,
che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato gli artt. 2
e segg. della I. n. 89/2001 e l’art. 6 della Convenzione EDU, in quanto
nessun rilievo avrebbe potuto assumere l’allegata circostanza che il
paterna d’animo sofferto fosse da reputare minimo a cagione
dell’esiguità della posta in gioco, senza contare che lo sforamento del
termine di durata ragionevole non poteva affatto stimarsi tenue,
poiché il superamento di otto mesi avrebbe dovuto considerarsi
rilevanti alla stregua della disposizione di legge, la quale impone di
prendere in considerazione i periodi superiori a sei mesi;
che l’Amministrazione resistente, la quale non ha depositato
tempestivo controricorso, ma un tardivo “atto costitutivo”, così da
poter partecipare al prosieguo processuale, ha depositato tempestiva
memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
considerato che il ricorso non merita di essere accolto per le
seguenti ragioni: ai sensi dell’art. 12 del Protocollo n. 14 alla CEDU, la
soglia minima di gravità, al di sotto della quale il danno non è
indennizzabile, va apprezzata nel duplice profilo della violazione e
delle conseguenze, sicché dall’ambito di tutela della legge 24 marzo

3

termine di durata ragionevole e l’esiguità della posta in gioco (il

2001, n. 89, restano escluse sia le violazioni minime del termine di
durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggior
estensione temporale, ma riferibili a giudizi presupposti di carattere
bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi
sostanziali e processuali connessi (Sez. 2, n. 633, 14/01/2014,
Rv. 628986); la Corte locale ha fatto puntuale applicazione del

sede non censurabili, fondate su entrambi i criteri d’apprezzamento
(la controversia presupposta concerneva il diritto all’indennizzo di 375
euro e lo scostamento temporale aveva superato la tolleranza di sei
mesi di soli due mesi); né, la ricorrente ha dedotto peculiari ragioni
da far diversamente opinare (perciò non appare calzante il richiamo
operato dalla Malàg’ one all’ordinanza n. 18726/2014 di questa Corte,
la quale, appunto, escluse esiguità della pretesa in un caso in cui la
parte aveva dimostrato un effettivo interesse alla decisione);
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza
e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e
della qualità della causa, nonché delle attività espletate (sola
memoria);
ritenuto che non trova applicazione l’art. 13, co. 1 quater del
d.P.R. n. 115/2002;
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore
del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di legittimità, che
f„,r, „A, ( 4 -rt.’
liquida in C 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella\
,(misura del 15 per cento e agli accessoWdFleggél
Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2017.
Il Presidente
(Stefano Petitti)

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i
4

principio sopra riportato, attraverso valutazioni di merito, in questa

°nario Giudiziario
eria NERI

DEPOSITATO IN
CANCELLERIA
Roma,

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