Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3115 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3115 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

gul ricorso 4034 – 2U0b proposto da:
STAMI

SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA
SALERNO 5, presso lo studio dell’avvocato SANTAMARIA
BALDASSARRE, che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce;
– ricorrente –

2013
2989

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 12/02/2014

e
4

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
LATINA,

534/2006

della

depositata

il

29/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che
deposita cartolina A/R e si riporta al controricorso
per il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La STAMI srl proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Frosinone avverso cartella di pagamento emessa a
seguito del controllo automatizzato -ex artt. 36 bis dpr 600/73 e 54 bis dpr 633/72- delle
dichiarazioni dei redditi ed IVA presentate per il 1998 e 1999.
L’adita CTP rigettava il ricorso; in particolare la CTP, con riguardo alle censure sollevate dalla
ricorrente, rilevava che il termine di cui all’art. 36 bis dpr 600/73 aveva natura ordinatoria e che i visti

Con sentenza 534/40/06, depositata il 29-12-2006, la CTR Lazio, sez. distaccata di Latina, rigettava
l’appello della società; in particolare la CTR, dopo avere condiviso quanto argomentato dai primi
Giudici, riteneva nuova, e come tale inammissibile ex art. 57 d.lgs 546/92, l’eccezione secondo cui, ai
fini del rispetto dei detti termini, era rilevante la data di notifica della cartella, e non invece la data di
formazione del ruolo, atto meramente interno.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la società, affidato a due motivi; resisteva
l’Agenzia con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione dell’art. 36 bis dpr 600/73
e 54 bis dpr 633/72, formulava il seguente quesito di diritto: “voglia la S.C. valutare se
l’interpretazione da dare agli artt. 36 bis dpr 600/72 e 54 bis dpr 633/72 con riferimento al termine
ordinatorio ivi previsto, debba essere interpretato nel senso della rilevanza di tali termini, salvo che
non sussista una proroga espressa degli stessi, prima della loro scadenza e che tale proroga non può
avere una durata superiore al termine originario”.
Con il secondo motivo la società, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione dell’art. 17 dpr 600/73
(rectius: dpr 602/1973), formulava il seguente quesito di diritto: “voglia la S.C. valutare se
l’interpretazione da dare all’art. 17 dpr 600/73 con riferimento al termine ivi previsto, debba essere
interpretato nel senso della rilevanza dello stesso al momento della conoscibilità della formazione del
ruolo da parte del contribuente, e cioè all’atto della notifica della cartella di pagamento”.
Detti motivi sono inammissibili.
Per costante e condiviso principio di questa Corte, invero, “il quesito di diritto deve essere formulato,
ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della
questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di
ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata” (Cass.
7197/2009); ne consegue l’inammissibilità dei su esposti motivi, in quanto sorretti da que

di esecutorietà risultavano apposti nei termini di cui all’art. 17 dpr 602/1973.

ESENTE DA 71 7C’5712A7TONE
Al SEIs1S DT-1
5
.
N. 131 “1.•

formulazione è del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire
l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al
presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 11.000,00, oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso in data 29-10-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

P. Q. M.

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