Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3115 del 06/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.06/02/2017), n. 3115
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2046/2016 proposto da:
CARROZZERIA D. SNC, in persona dell’amministratore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
F. BARTOLONI 40, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO GUIDA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA GAIARDO, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AXA ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 897/2015 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il
18/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONEILA PELLECCHIA.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Udine, n. 897 del 18 giugno 2015, del seguente letterale tenore:
La Carroria D. s.n.c. in persona del legale rappresentante D.M. ricorre affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata che non ha ritenuto doversi rimborsare le spese sostenute per l’attività di assistenza svolta ante causa dalla Infortunistica Assicurativa.
L’intimata Axa Ass.ni s.p.a. non svolge attività difensiva.
Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c. – potendosi dichiarare inammissibile.
Il ricorso è inammissibile. La ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. Il giudice del merito con congrua e logica motivazione ha ritenuto non necessarie e non giustificate le spese stragiudiziali richieste.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Prima dell’udienza, e quindi ritualmente, è stata depositata rinuncia al ricorso. Pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere.
In considerazione che l’intimata non ha svolto attività difensiva non occorre disporre sulle spese.
PQM
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017