Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31149 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 03/12/2018), n.31149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11297/2014 proposto da:

AIR ONE S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI

22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANDREA BORDONE, PAOLO PERUCCO, FERDINANDO

FELICE PERONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1016/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/10/2013 r.g.n. 2964/2012.

Fatto

rilevato che:

il Tribunale di Milano, con sentenza nr. 3338 del 2012, in accoglimento dell’eccezione di decadenza ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, rigettava la domanda proposta da C.C., diretta ad accertare la nullità e/o l’illegittimità del termine apposto ai due contratti di lavoro del 2.3.2009 e del 25.11.2009, stipulati con Air One S.p.A., con ogni conseguenza in termini di accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e risarcitoria;

la Corte di Appello di Milano, investita con gravame dalla lavoratrice, con sentenza nr. 1016 del 2013, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava, invece, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 3.3.2009 con condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, in misura di 12 mensilità, con interessi e rivalutazione;

ha proposto ricorso per cassazione Air One S.p.A, affidato a quattro motivi;

ha resistito il lavoratore con controricorso, illustrato con successiva memoria.

Diritto

considerato che:

1. con il primo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis (la società si duole che la Corte di appello: a) abbia ritenuto applicabile il “differimento” della decadenza ai contratti a termine e non solo ai licenziamenti; b) abbia interpretato le disposizioni di legge con efficacia retroattiva, anche per i termini di decadenza già maturati alla data del 23.1.2011);

1.1. il motivo è infondato;

1.2. questa Corte ha osservato come l’intervento attuato con la L. n. 10 del 2011, pur agendo direttamente soltanto in materia di licenziamenti, abbia differito, quale effetto riflesso necessario, al 1 gennaio 2012, anche l’introduzione della disciplina delle decadenze nelle situazioni regolate nei commi 3 e 4, tra cui quelle afferenti al contratto a tempo determinato;

1.3. in particolare, Cass., sez. un., nr. 4913 del 14.23.2016, ha affermato il seguente principio di diritto: “La L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui della L. n. 604 del 1966, novellato art. 6, sicchè, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. “collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo questo alla “ratio legis” di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza”;

1.4. a tali principi si è uniformata la decisione della Corte territoriale ed è, pertanto, immune da censure laddove ha giudicato irrilevante la circostanza che la decadenza fosse comunque maturata al 23.1.2011 (per aver il lavoratore messo in mora Air One S.p.A. solo successivamente) e valutato la tempestività dell’impugnazione con esclusivo riferimento alla data del 31.12.2011;

2. con il secondo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (la censura riguarda la statuizione di genericità delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine in relazione al contratto del 2.3.2009);

2.1. il motivo è fondato;

2.2. con orientamento costante, questa Corte afferma che: “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire i lavoratori assenti risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (ex multis: Cass. nr. 25384 del 2014; Cass. nr. 565 del 2012; Cass. nr. 8966 del 2012; Cass. nr. 6216 del 2012; Cass. nr. 9602 del 2011; Cass. nr. 14868 del 2011);

2.3. nel caso in esame, la Corte di merito ha correttamente enunciato il principio di diritto e, tuttavia, erroneamente applicato lo stesso, giacchè, pur dando atto di una realtà aziendale complessa (cfr. pag. 8 sentenza impugnata), ha, poi, ritenuto che la causale indicata (esigenza di sostituzione del personale di cabina), pur sufficientemente integrata dagli ulteriori elementi di cui si è detto (ambito territoriale di riferimento e luogo della prestazione – Fiumicino ed aeroporti della zona di Fiumicino-; mansioni – assistente di volo di Terza – diritto alla conservazione del posto dei lavoratori da sostituire) non fosse conforme al modello legale perchè inidonea a palesare l’esigenza sostitutiva; in tal modo, incorrendo nella denunciata violazione di legge;

3. il terzo ed il quarto motivo di ricorso che riguardano la valutazione delle prove nonchè le statuizioni in punto di risarcimento del danno restano, all’evidenza, assorbite dall’accoglimento del secondo motivo;

4. in conclusione, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbiti gli altri; la sentenza va, dunque, cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano che, in diversa composizione, nel riesaminare la materia controversa e le questioni ritenute “assorbite” (cfr. pag. 11 sentenza impugnata), si atterrà al principio di diritto ed alle statuizioni di questa Corte come espressi nei paragrafi nn. 2.2 e 2.3; alla Corte territoriale si rimette la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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