Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31148 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10556/2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI

CALIULO;

– ricorrente –

contro

M.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ROSA MAFFEI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 222/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 07/12/2016 R.G.N. 42/2016.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 222 del 2016, pubblicata il 13/10/2016, la Corte di appello di Trieste, in accoglimento del gravame proposto dall’INPS e in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha modificato il regime relativo al pagamento della CTU confermando nel resto la decisione che aveva riconosciuto in favore di M.M.T. la pensione di vecchiaia anticipata, in quanto portatrice di invalidità pari o superiore all’80%, a decorrere dal giugno 2014, condannando l’INPS al pagamento dei ratei dovuti, non ritenendo applicabili le “finestre mobili” introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122;

a sostegno della propria decisione la Corte ha osservato come la norma, di cui all’art. 12 D.L. citato, riguarda i soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia alle età espressamente indicate e non quelli esonerati dal rispetto del detto requisito anagrafico;

avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con unico motivo; resiste con controricorso M.M.T..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo proposto viene dedotta la violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, conv. nella L. 30 luglio 2010, n. 122, per avere la Corte ritenuto inapplicabili le “finestre” pensionistiche di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, a tutte le prestazioni previdenziali, limitandone l’applicazione ai soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia alle età espressamente indicate sulla questione posta con il motivo in esame si è già pronunciata la recente sentenza n. 29191/2018, con la quale è stato precisato che “in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” a tale principio, ribadito da Cass. n. 29420/2018, n. 30133/2018, n. 32591/2018, ritiene questa Corte di dare continuità, nel difetto di ulteriori e diversi argomenti e rilievi in grado di condurre ad una sua rivisitazione alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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