Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31147 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 31147 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 28799-2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

DE DOMINICIS ROSARIO, SANTONASTASO LORENZO, FINELLI
FRANCESCO, ABATE ANGELO, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA DEL CARAVAGGIO 6, presso lo studio
dell’avvocato GERARDO TUORTO, rappresentati e difesi
dall’avvocato LUIGI TUORTO;

controricorrenti

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Data pubblicazione: 29/12/2017

depositato il 09/05/2016, Cron.n. 3656/2016, R.G.V.G.
n. 50979/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del

ha chiesto inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso.

Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO che

Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il
9/5/2016, accolta l’opposizione avverso il decreto emesso il
17/3/2015, con il quale era stato dichiarata inammissibile la domanda
di Rosario De Dominicis, Lorenzo Santanastaso, Francesco Finelli e
Angelo Abate, diretta ad ottenere l’equa riparazione per la violazione
della durata ragionevole del processo, condannò il Ministero della

istanti;
che I ‘Amministrazione interessata, per mezzo dell’Avvocatura
Generale dello Stato propone avverso quest’ultima statuizione ricorso
illustrato da due motivi di censura;
che gli intimati si difendono con controricorso (ulteriormente
chiarito da memoria), in seno al quale, in via preliminare, deducono
la tardività del ricorso;
considerato che, in effetti, il ricorso è inammissibile per tardività,
in quanto il provvedimento impugnato era stato notificato il
23/5/2016, a mezzo PEC, nel domicilio legale della P.A., presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, nel mentre il ricorso risulta essere
stato notificato solo in data 12/12/2016, quindi ben oltre il termine
decadenzíale di legge (artt. 325 e 326, cod. proc. civ.);
che il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Gianfranco
Servello, ha depositato requisitoria con la quale chiede dichiararsi il
ricorso inammissibile;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e
possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e
della qualità della causa, nonché delle attività espletate;
ritenuto che non trova applicazione l’art. 13, co. 1 quater del
d.P.R. n. 115/2002;

P.Q.M.

3

Giustizia al pagamento della somma di C 9.750,00 per ciascuno degli

dichiara il ricorso inammissibile

e condanna il ricorrente al

pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2017.

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