Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31147 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 03/12/2018), n.31147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9998/2013 proposto da:

CAE AMGA ENERGIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO SIBOLDI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimati –

nonchè da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

CAE AMGA ENERGIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO SIBOLDI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 900/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/10/2012 r.g.n. 469/2012.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di Genova, con sentenza in data 10 ottobre 2012, ha rigettato l’appello proposto da CAE AMGA ENERGIA s.p.a. avverso la sentenza del tribunale che, revocando parzialmente la cartella opposta, aveva rideterminato il credito vantato dall’Inps per contribuzione dovuta a titolo di CIGS, CIGO e contribuzione di mobilità, tenuto conto del decorso della prescrizione;

2. la Corte, in considerazione della natura della società, a capitale misto, escludeva il diritto a beneficiare delle esenzioni contributive previste per le imprese industriali degli enti pubblici;

3. contro la sentenza la società propone ricorso per cassazione, sostenuto da due motivi, cui resiste con controricorso l’Inps, anche per conto della società di cartolarizzazione dei crediti, e ha proposto ricorso incidentale avverso il quale la società ha resistito con controricorso;

4. Equitalia Nord s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata;

5. in vista dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

6. in via preliminare deve darsi atto che con l’atto di rinuncia, depositato prima dell’Adunanza camerale, la CAE AMGA ENERGIA s.p.a. ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

7. l’atto di rinuncia è stato notificato, in via telematica, all’INPS;

8. la rinuncia all’impugnazione di legittimità non è atto cosiddetto accettizio (cfr., fra le altre, Cass. 26 febbraio 2015, 3971; Cass. 29 luglio 2014, n. 17187), comportando il venir meno dell’interesse della parte all’impugnazione, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio;

9. sussistono i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso principale, per sopraggiunto difetto di interesse della parte all’impugnazione, ed assorbito il ricorso incidentale, da qualificare come condizionato;

10. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, trattandosi di rinuncia inerente alla procedura di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

11.atteso l’esito della lite, non sussiste, per i ricorrenti, principale ed incidentale, la debenza del doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito l’incidentale condizionato; compensa le spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara insussistenti i presupposti per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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