Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31146 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 31146 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 18409-2013 proposto da:
CRITICAL

PATH

S.p.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore domiciliata, ex lege in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
VITTORIO GOBBI;
– ricorrente contro
2017
2312

OR

PREFETTOZADI TORINO in persona del Prefetto p.t.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 35/2013 del TRIBUNALE di

Data pubblicazione: 29/12/2017

TORINO, depositata il 07/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
con5igliO del 27/09/2017 dal Consigliere Dott_ ANTONIO

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 35/2013 del Tribunale di
Torino con ricorso fondato su cinque ordini di motivi e
resistito con controricorso della Prefettura intimata, che ha
eccepito l’inammissibilità per mancata notifica in termini

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’impugnata sentenza ha rigettato l’appello avverso la
sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 4064/2011, che
rigettava l’opposizione svolta nei confronti dell’ordinanzaingiunzione, di cui in atti, della Prefettura di Torino.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consi.glio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.- In via prelimare la Corte deve procedere all’esame della
suddetta eccezione di inammissibilità avanzata, nel
costituirsi, dalla parte contro ricorrente.
Quest’ultima lamenta la detta inammissibilità “in quanto il
ricorso non (sarebbe stato) notificato nei termini”.
La sentenza impugnata, non notificata, risulta depositata
con “avviso telematico” il 7 gennaio 2013.
3

dello stesso atto.

Il ricorso è stato notificato, all’autorità che ha emesso il
provvedimento (v.: Cass. n. 1701/2001), in data 21 giugno

2013.
La sollevata eccezione risulta, pertanto, destituita di
fondamento.
Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di

violazione dell’art. 23, co. 12 L. n. 689/1981 e vizio di
motivazione in relazione alla ritenuta prova dei fatti nel
verbale e nelle deduzioni della P.A..
3.-

Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di

violazione dell’art. 12 C.d.S., dell’art. 345 reg. esec. C.d.S.
e dell’art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione in relazione alla
ritenuta legittimità di un affidamento ad un privato del
rilievo di velocità a distanza.
4.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt.
3 e 6 L. n. 689/1981 e 196 C.d.S. e vizio di motivazione in
relazione al ritenuto assorbimento della questione di
I egittimazione.
5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di
violazione degli artt. 4 L. n. 168/2002, 2, 3 C.d.S., 139 reg.
esec. C.d.S. e vizio di motivazione in relazione alla
legittimità dell’installazione del rilevatore nel luogo di cui
trattasi.
6.-

Con il quinto ed ultimo motivo si deduce il vizio di

violazione dell’art. 3 D.I.vo n. 39/1993 e dell’art. 115 c.p.c.,
4

2.-

nonché vizio di motivazione in relazione

all’eccepita

mancanza del soggetto responsabile della rilevazione dei
dati.
7.- Tutti i motivi innanzi esposti possono essere, per la loro
connessione, trattati congiuntamente.

dedotto e ribadito le doglianze sopra esposte ed oggi poste
a base del ricorso in esame.
Esse spaziano sotto vari profili, in punto di lamentato vizio
di violazione di leggi, adducendo -sempre- la carenza
motivazionale della sentenza impugnata.
Sotto quest’ultimo profilo i motivi appaiono fondati.
La lamentata carenza della motivazione emerge dalla
constatazione che -pur con ogni sforzo possibile- non è
oggettivamente possibile cogliere, oggi, la ratio della
decisione gravata, specie a fronte delle varie questioni che
costituivano oggetto del decidere.
L’impugnata sentenza, infatti, a fronte delle numerose
questioni sollevate, anche prima del presente giudizio, dalla
odierna parte ricorrente si è limitata, confermando la
decisione del Giudice di prime cure, alla sola mera
affermazione della correttezza dell’affermazione del G.d.P., il
quale aveva -a sua volta- “evidenziato l’esaustività della
motivazione del provvedimento impugnato” : un tale tipo di
motivazione attesta una grave carenza motivazionale, che
5

Parte ricorrente, fin dal primo giudizio, ha -in sostanza-

pur nei più ristretti limiti previsti dal nuovo n. 5 dell’art. 360
c.p.c. (applicabile nella fattispecie)- non può non essere
rilevata.
Infatti “la riformulazione dell’art. 360, primo comma , n. 5
c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,

interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art.
12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale”
del sindacato di legittimità della motivazione” con la
conseguenza che “pertanto è denunciabile in cassazione solo
l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di
legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all’esistenza stessa della motivazione in sé….(finendo per
consistere) nella “motivazione apparente” e nella
“motivazione oggettivamente incomprensibile” ” ( Cass.
cd?v., S.U. Sent. 7 aprile 2014, n. 8053.
Orbene , nella concreta fattispecie in esame, la plurima
carenza motivazionale denunciata coi motivi del ricorso in
esame si sostanzia proprio in una anomalia come quelle cui
fa cenno la riportata decisione delle S.U. di questa Corte.
Infatti , pur con ogni sforzo possibile, non è dato reperire
nella motivazione della sentenza impugnata alcun concreto
asserto motivo in ordine a tutte le varie anzidette sollevate
questioni.

6

conv., in legge 7 agosto 2012,• n. 134, deve essere

Nella gravata decisione, dopo la detta valutazione della
“esaustività della motivazione del provvedimento
impugnato”, ci si limita -semplicisticamente- a riportare
affermazioni del G.d.P. quali quelle sul “sindacato esteso alla
validità sostanziale del provvedimento” , all’omesso obbligo

verbali di accertamento di infrazione da parte di privati (nel
mentre si faceva e si questione •dell’accertamento), alla
“chiusura” motivazionale per cui “analogamente anche gli
ulteriori motivi di appello si appalesano infondati e non
possono trovare accoglimento per le considerazioni
esaustive già svolte in primo grado, che qui si intendono
integralmente richiamate”.
Appare chiaro – a tal punto- che la sentenza impugnata
innanzi a questa Corte rientra appieno nell’ipotesi di
motivazione anomala ed apparente di cui alla citata
decisione delle S.U.
I motivi di gravame vanno, quindi, accolti in relazione al
profilo innanzi evidenziato.
8.- Conseguentemente, in accoglimento del proposto
ricorso, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altro
Giudice affinchè decida la controversia provvedendo ad
adeguata motivazione in ordine ‘agli specifici motivi di
doglianza della parte odierna ricorrente.

7

di motivazione del Prefetto, alla liceità della notificazione di

P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia
al Tribunale di Torino in diversa composizione .
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda

27 settembre 2017.

Il Presidente
,

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 29 DIC.2017

Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il

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