Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31146 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 03/12/2018), n.31146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28367-2017 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAPUANO CAROLINA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), COMUNE DI SESTO SAN

GIOVANNI, PREFETTURA DI MODENA, COMUNE DI MILANO;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1303/2017 del

GIUDICE DI PACE di MONZA, del 05/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO

ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. SGROI CARMELO che visti gli

artt. 45 e 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in

camera di consiglio, dichiari la competenza del Giudice di pace di

Monza in ordine al giudizio di opposizione indicato in premessa; con

le statuizioni conseguenti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso ex art. 42 c.p.c. per regolamento necessario di competenza, L.L. ricorreva avverso la sentenza n. 1303/2017 del Giudice di Pace di Monza.

Con tale decisione, nell’ambito di giudizio instaurato dalla odierna ricorrente contro l’Agenzia delle Entrate quale successore di Equitalia S.p.a., la Prefettura di Modena ed i Comune di Sesto San Giovanni e Milano, il suddetto Giudice dichiarava la propria incompetenza per valore ritenendo competente “il Tribunale” (che deve individuarsi in quello di Monza pur in mancanza di espressa individuazione del provvedimento gravato).

Il giudizio era stato instaurato con azione qualificata dallo stesso Giudice di prime cure come opposizione esecutiva (art. 615 c.p.c.) ad una intimazione cumulativa di pagamento per un maggior importo in dipendenza di cartelle esattoriali per debiti di varia natura (tributaria ed amministrativa).

L’opposizione censurava l’ingiunzione de qua limitatamente ai crediti esatti a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di norme della circolazione stradale conseguenti ad una serie di verbali di accertamenti di infrazione ad C.d.S. e sino ad un totale complessivo di Euro 10.240,00.

Il P.G. ha svolto le proprie conclusioni come in atti chiedendo la declaratoria di competenza del Giudice di Pace di Monza.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il provvedimento per cui ricorso è stato fondato dal succitato Giudice di Pace sul criterio del valore della controversia, ritenendo – ex art. 7 c.p.c., comma 1, la competenza del “Tribunale” in ragione del valore globale della proposta opposizione corrispondente al suddetto importo complessivo intimato.

L’affermazione della ritenuta incompetenza è errata per una duplice serie di motivi.

Innanzitutto l’applicazione del criterio del valore non era, nella fattispecie, possibile.

Secondo consolidato orientamento, l’attribuzione della cognizione per materia D.Lgs. n. 150 del 2011, ex artt. 6 e 7,rende del tutto irrilevante il cumulo degli importi di cui in cartella esattoriale, trattandosi di sommatoria che non può mai comportare la deroga al generale criterio della competenza per materia, di per sè indifferente ad ogni sommatoria da cumulo (Cass. n.ri 24753/2011, 3878/2012 e 3156/2017).

In secondo luogo ed ancor più decisivamente va rilevato che, secondo altrettanto noto orientamento giurisprudenziale, “la cognizione in materia di opposizione all’intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poichè, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell’agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell’art. 615 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. Sesta – 3, Ord. 18 febbraio 2015, n. 3283; nonchè, ancora, Cass. n.ri 21914/2014 e, più di recente, S.U. 22080/2017).

In conclusione l’istanza di regolamento va accolta con conseguente cassazione del provvedimento impugnato declaratoria di competenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato del Giudice di Pace di Monza, dichiara la sua competenza e rimette innanzi ad esso, anche per le spese, le parti a termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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