Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31145 del 29/12/2017


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Cassazione civile, sez. II, 29/12/2017, (ud. 22/09/2017, dep.29/12/2017),  n. 31145

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato il 20/10/2004 B.L. lamentava il pregiudizio subito nell’esercizio del diritto di passaggio pedonale e carraio sulla strada privata insistente sui fondi dei resistenti B.R., B.I. e M.A. per accedere dalla pubblica via (OMISSIS) alla propria abitazione, per effetto dell’avvenuta sostituzione, da parte dei resistenti, nel novembre 2003, del preesistente cancello scorrevole ad apertura manuale, posto allo sbocco della strada sulla via pubblica, con un nuovo cancello dotato di temporizzatore automatico e ad apertura elettrica con telecomando.

Chiedeva, in particolare, la riduzione in pristino dei luoghi nello stato di fatto preesistente o l’autorizzazione all’installazione a proprie spese di un impianto di videocitofono e, in ogni caso, l’imposizione della permanente apertura del cancello tutti i giorni sino alle ore 24.00.

I resistenti si costituivano in giudizio, contestando la pretesa attorea e negando che la sostituzione del vecchio cancello con quello nuovo automatizzato avesse modificato in qualche modo le modalità preesistenti di esercizio della servitù di passo, atteso che anche in precedenza esisteva un impianto citofonico solo per le loro proprietà ed il cancello veniva tenuto chiuso nelle ore serali e notturne e nei giorni festivi.

Rigettato, all’esito dell’istruttoria sommaria, il ricorso, seguiva la fase a cognizione piena, al termine della quale, espletati i mezzi di prova, il Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, con sentenza depositata il 7.7.2008, rigettava le domande proposte dalla parte attrice.

Avverso tale sentenza proponeva appello B.L., deducendo l’erronea valutazione dei fatti di causa e, in particolare, la violazione dell’art. 841 c.c. e art. 1064 c.c., comma 2.

B.R., B.I. e M.A. si costituivano, chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 3086 del 14.11.2011, rigettava l’appello sulla base, per quanto ancora qui rileva, delle seguenti considerazioni:

1) all’esito dell’istruttoria, non era risultato provato che l’esercizio del proprio diritto fosse effettivamente divenuto più difficoltoso rispetto a prima, in quanto, da un lato, non era emerso un accorciamento degli orari di apertura del cancello e, dall’altro lato, quanto ai visitatori esterni, non era stato dimostrato che gli stessi transitassero nelle ore notturne ed il precedente meccanismo di apertura (mediante gancio interno) non rendeva più agevole l’ingresso rispetto a quello effettuato mediante telecomando;

2) di conseguenza, anzichè aggravare la servitù, la fornitura di un telecomando e di un paio di chiavi sembrava agevolare l’esercizio del diritto di transito;

3) quanto alla domanda di installazione di un videocitofono, la stessa presupponeva la dimostrazione, non fornita, dell’esistenza di un’apposita servitù di posa di cavi elettrici da far transitare sul fondo altrui.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.L., sulla base di quattro motivi. B.R., B.I. e M.A. hanno resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia rappresentato dall’aggravamento della servitù (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la corte territoriale ritenuto che non fosse stato provato l’aggravamento della servitù in conseguenza della sostituzione del cancello con apertura manuale con quello ad apertura elettrica, senza considerare che in precedenza il cancello poteva essere aperto da chiunque – o, almeno, dai conoscenti stretti e dai familiari – ed in qualunque momento (senza la necessità di un suo intervento) e non necessitava, per l’effetto, di una chiave e che il telecomando ricevuto aveva un raggio d’azione limitato.

1.1. Il motivo è infondato.

Come è noto, in base all’art. 360, comma 1, n. 5), nella precedente formulazione applicabile ratione temporis, il vizio deducibile doveva consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo ad una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.

In particolare, il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010; conf. Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015).

Ciò debitamente premesso, nel caso di specie la ricorrente sollecita solo una differente rivalutazione del materiale probatorio, limitandosi soltanto in un passaggio logico a denunciare una contraddizione nella quale sarebbe incorsa la corte territoriale. Trattasi del rilievo (cfr. pagg. 16-17 del ricorso) secondo cui contraddittoriamente la corte locale avrebbe, dapprima, ritenuto non dimostrato che nelle ore notturne transitassero visitatori e, subito dopo, dato atto che la B. riceveva visite serali (oltre che nei fine settimana). Orbene, anche a voler prescindere dalla carenza del connotato della decisività della censura, è evidente che non vi è sovrapposizione tra visite “serali” e visite “notturne”, con la conseguenza che l’apparente discrasia ben può essere letta logicamente nel senso che dall’istruttoria espletata fosse emersa l’assenza di visitatori nelle ore notturne e l’arrivo degli stessi la sera o nei fine settimana.

Avuto riguardo, invece, all’apparente contraddizione nella quale sarebbe incorsa la corte territoriale con riferimento alla circostanza dell’accesso autonomo, prima della sostituzione del cancello, da parte dei conoscenti stretti e dei familiari, i giudici di merito, dopo aver premesso che il precedente meccanismo complesso di apertura, mediante gancio interno, avrebbe consentito l’accesso autonomo solo ai conoscenti stretti della B. (laddove gli altri visitatori avrebbero dovuto aspettare l’apertura da parte della medesima), hanno evidenziato che dalle testimonianze raccolte era emerso che il detto sistema, a causa di un deterioramento fisico iniziato nel 1999 (e, dunque, quattro anni prima della sostituzione del cancello), era divenuto ancora più difficoltoso. Da ciò la corte milanese ha tratto la logica conseguenza che, almeno negli ultimi anni, la B., nella quasi totalità dei casi in cui riceveva visite serali o nei fine settimana, era comunque tenuta ad aprire manualmente il cancello.

E’ vero che, in tema di servitù di passaggio, l’obbligo del proprietario del fondo servente, in caso di recinzione del fondo medesimo, di conservare l’effettivo godimento di tale passaggio, non può ritenersi osservato, in caso di installazione di un cancello, per il solo fatto che ne venga consegnata una chiave al proprietario del fondo dominante, occorrendo accertare che quest’ultimo non subisca un disagio in occasione dell’accesso di visitatori, in difetto di citofono e dispositivo di apertura automatica di quel cancello (Sez. 2, Sentenza n. 5163 del 01/06/1990). Ma è altrettanto vero che la corte locale, con valutazione coerente sul piano logico-formale e, comunque, non suscettibile di essere scrutinata nella presente sede, ha evidenziato (cfr. pag. 8 della sentenza) che, quanto ai visitatori esterni, anche in precedenza la B. era costretta quasi sempre, dato il complesso meccanismo di apertura (mediante gancio interno) del cancello, ad aprire manualmente lo stesso, dovendo, per l’effetto, sopportare un disagio sostanzialmente assimilabile a quello attuale.

D’altra parte, nell’ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l’esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dall’art. 841 c.c. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall’ingerenza di terzi deve essere accompagnato dall’adozione di mezzi idonei a consentire al titolare della servitù la libera e comoda esplicazione, “salvo un minimo e trascurabile disagio”, del suo diritto. Spetta, in ogni caso, al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l’esercizio dei due diritti (quello di chiusura del fondo servente e quello di libero e comodo esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante), avuto riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità del suo esercizio, allo stato e configurazione dei luoghi (Sez. 2, Sentenza n. 15977 del 18/12/2001; Sez. 2, Sentenza n. 15796 del 11/11/2002).

A tal riguardo, la corte di merito, all’esito dell’istruttoria, ha escluso che fosse risultato provato che l’esercizio del diritto della B. fosse effettivamente divenuto più difficoltoso rispetto a prima, in quanto, da un lato, non era emerso un accorciamento degli orari di apertura del cancello e, dall’altro lato, quanto ai visitatori esterni, non era stato dimostrato che gli stessi transitassero nelle ore notturne ed il precedente meccanismo di apertura (mediante gancio interno) non rendeva più agevole l’ingresso rispetto a quello effettuato mediante telecomando.

Sulla base di tali considerazioni (e, quindi, sulla base di un’adeguata analisi degli elementi di giudizio necessari per la soluzione della controversia alla stregua dei principi e dei criteri sopraenunciati), la corte territoriale è pervenuta alla conclusione che si fosse in presenza di un minimo e trascurabile disagio (e, quindi, di un danno non apprezzabile) e che la fornitura di un telecomando e di un paio di chiavi, anzichè aggravare la servitù, sembrava agevolare l’esercizio del diritto di transito.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1064,1067 e 1069 c.c., per aver la corte di merito rigettato la domanda di installazione del videocitofono, senza considerare che la detta installazione non avrebbe comportato la costituzione di un nuovo ed autonomo diritto in aggiunta alla servitù di passaggio, non dipendendo, per l’effetto, da un diritto autonomo di servitù di passaggio di linee elettriche, ma trovando titolo nella medesima servitù di passo.

2.1. Il motivo è fondato.

Non è revocabile in dubbio che, in base all’art. 1064 c.c., la servitù di passaggio, in difetto di espressa previsione del titolo, non possa ritenersi comprensiva della facoltà di attraversare il fondo servente con condutture per i servizi di acqua, luce, gas e telefono, anche quando sia stata costituita in favore di un fondo a destinazione edificatoria, tenuto conto che il suddetto attraversamento esula dalla mera estensione del passaggio “a quanto necessario per usarne” (art. 1064 c.c.), ed integra il contenuto di autonomi e distinti diritti (Sez. 2, Sentenza n. 7038 del 24/11/1983).

Tuttavia, nel caso di specie, da un lato, l’installazione di un impianto di videocitofono, con il conseguente passaggio dei cavi elettrici, non è equiparabile al passaggio di condutture dell’acqua, della luce o del gas e, dall’altro lato, la necessità di ricorrervi è stata determinata dalla sostituzione dell’originario cancello di accesso.

Ciò debitamente premesso, deve ritenersi ricompreso il diritto alla installazione di un videocitofono nell’ambito del secondo comma dell’art. 1064 c.c., con conseguente erronea applicazione di quest’ultima disposizione. Invero, il proprietario, che abbia chiuso il fondo servente dotandolo di cancello automatico, è tenuto all’installazione di un citofono per garantire, ai sensi dell’art. 1064 c.c., comma 2, il diritto al libero e comodo accesso al fondo da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi – da lui autorizzati nei limiti della normalità – senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante con aggravamento della servitù (Sez. 2, Sentenza n. 17875 del 24/11/2003).

In quest’ottica, è errato l’argomento speso dalla corte territoriale per rigettare la domanda attorea proposta in alternativa a quella di ripristino dello status quo ante, in quanto il diritto ad installare l’impianto citofonico trova titolo nella stessa servitù di passo di cui è titolare la B..

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato dalla prova del diritto di servitù di passaggio di linee elettriche, per aver la corte locale ritenuto tardiva la scrittura privata prodotta al fine di dimostrare l’esistenza di un titolo a fondamento del diritto di servitù di linee elettriche.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato dalla installazione del videocitofono in conseguenza della modifica dello stato dei luoghi, per non aver la corte territoriale ritenuto, nell’analizzare la domanda di installazione di un videocitofono, che l’apposizione del cancello elettrico avesse comportato una limitazione sostanziale al contenuto della servitù di passaggio, determinando una situazione di scomodità e di grave disagio per il (titolare del) fondo dominante.

4.1. I motivi restano assorbiti nell’accoglimento del secondo.

5. In definitiva, il ricorso è meritevole di accoglimento limitatamente al secondo motivo, con conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata e rimessione della causa, anche ai fini del governo delle spese relativo al presente grado, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

PQM

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2017

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