Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31145 del 03/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 03/12/2018), n.31145
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21972-2017 proposto da:
QUALISAN CONSULTING s.r.l. in liquidazione – c.f. (OMISSIS) – in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, alla via dei Gracchi, n. 189, presso lo studio
dell’avvocato Mele Enrico che congiuntamente e disgiuntamente
all’avvocato Cerino Ciro la rappresenta e difende in virtù di
procura speciale a margine del ricorso.
ricorrente
contro
G.S. – c.f. (OMISSIS);
– intimato –
e
PROGETTO PROFESSIONE s.r.l. – c.f. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli n. 2570/2017,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 settembre 2018 dal consigliere dott. Abete Luigi.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto che la “Qualisan Consulting” s.r.l. in liquidazione ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso;
dato atto che G.S. e la “Progetto Professione” s.r.l. non hanno svolto difese;
ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
ritenuto al contempo che nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
dato atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 bis;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “Qualisan Consulting” s.r.l. in liquidazione ed iscritto al n. (OMISSIS) R.G.;
dà atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente s.r.l. sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018