Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31144 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18431/2014 proposto da:

C.U., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 19, presso lo studio dell’avvocato

MICHELINO LUISE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FLAVIO MATTIUZZO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli Avvocati RAFFAELA FABBRI e LORELLA FRASCONA’,

che lo rappresentano e difendono;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A., (già EQUITALIA FVG S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 79/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 07/04/2014 R.G.N. 127/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 7 aprile 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto i ricorsi, successivamente riuniti, proposti da C.U. e volti ad impugnare due cartelle esattoriali, notificate dalla concessionaria del servizio di riscossione, relativi a crediti per contributi, premi, sanzioni ed interessi maturati in favore dell’Inps e dell’Inail;

2. la Corte territoriale, conformemente al giudice di prime cure, ha ritenuto fondati i fatti posti a fondamento dell’accertamento effettuato in sede ispettiva, sulla scorta del materiale probatorio acquisito in causa, giungendo al convincimento che i quattro lavoratori di cui al verbale ispettivo fossero “dei veri e propri dipendenti dell’impresa del C. il quale dirigeva, in concreto, il loro lavoro”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 3 motivi, cui hanno resistito l’INPS, anche quale procuratore speciale della SCCI Spa, e l’INAIL con distinti controricorsi; non ha svolto attività difensiva Equitalia Nord Spa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 2094 c.c. e al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1 e art. 1655 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto provato il vincolo della subordinazione e, quindi, la pretesa degli enti previdenziali, anche in ordine al quantum;

2. il motivo non può trovare accoglimento;

la violazione dell’art. 2697 c.c., è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), come nella specie laddove parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito, opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità;

nella sostanza parte ricorrente, lungi dal denunciare una effettiva violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che presupporrebbe una ricostruzione della vicenda storica quale operata dalla sentenza impugnata, invece oppone una diversa ricostruzione della medesima vicenda storica, sulla base di una valutazione del materiale probatorio difforme da quella apprezzata dai giudici cui compete il dominio esclusivo del merito, così invocando un sindacato estraneo al giudizio di legittimità;

3. con il secondo mezzo si denuncia omesso esame circa fatti decisivi, avendo la Corte territoriale omesso di esaminare ulteriori circostanze riferite dai testi e risultanti anche dagli atti di un procedimento penale, non essendo neanche provati gli elementi posti a base della quantificazione della pretesa;

4. anche tale motivo non merita accoglimento;

esso è inammissibile perchè, nonostante la sentenza impugnata sia sottoposta al regime dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, non viene formulato nel rispetto degli enunciati imposti da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 che ha espresso i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso;

il motivo in esame risulta ampiamente inadeguato rispetto a tali prescrizioni, pretendendo una diversa valutazione delle risultanze processuali (come è reso evidente dal riferimento a plurime fonti testimoniali e documentali) e traducendosi in un diverso convincimento della parte soccombente rispetto a quello espresso dalla Corte territoriale nella valutazione del materiale probatorio, per cui si rivela, anche per questo verso, inammissibile;

5. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3 bis, sostenendo che detta disposizione introdurrebbe nel nostro ordinamento “un’azione costitutiva a legittimazione limitata, nel senso che l’unico soggetto che può, in caso di appalto irregolare, chiedere la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti del committente è solo il lavoratore”, non quindi gli enti di previdenza e assistenza;

6. il motivo è infondato;

l’assunto sembra richiamare quella opinione dottrinale – determinata da una certa interpretazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3 bis, secondo cui la disposizione configurerebbe un’azione costitutiva con legittimazione esclusiva del lavoratore interessato, in tal senso segnando una discontinuità con la L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 5, che consentiva un’azione di accertamento per la quale i lavoratori venivano considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore, proponibile da chiunque avesse interesse; da questa prospettiva deriverebbe come conseguenza rilevante che, nell’attuale disciplina, terzi quali l’Inps e l’Inail che chiedessero contributi o premi all’utilizzatore effettivo datore di lavoro potrebbero sentirsi opporre la mancata costituzione del rapporto in difetto di azione giudiziale promossa dal lavoratore;

l’assunto non può essere condiviso perchè in tal caso il regime previdenziale, di per sè indisponibile (da ultimo v. Cass. n. 13650 del 2019), sarebbe condizionato all’iniziativa del lavoratore che denunci l’irregolarità, mentre è risalente il principio in base al quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (v., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. n. 6673 e n. 15979 del 2003);

in realtà l’azione dell’ente previdenziale terzo è finalizzata all’accertamento della sussistenza in fatto di un rapporto di lavoro subordinato tra l’utilizzatore e il lavoratore e trova la sua causa petendi nell’art. 2094 c.c. e non nel D.Lgs. n. 276 del 2003, anche perchè la formula utilizzata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, lungi dal configurare una sanzione strutturalmente diversa dal passato, rappresenta una diversa descrizione del medesimo meccanismo sanzionatorio; si tratta di una norma tipicamente processuale formulata a partire dalla posizione del lavoratore che non precludere, stante la nullità degli atti interpositori tuttora sanzionati, che sia fatta valere ad opera di tutti gli interessati (v. pure Cass. n. 18278 del 2019, in motivazione);

in analoga prospettiva fondata sull’autonomia e sulla diversa natura delle due obbligazioni nei confronti rispettivamente del datore di lavoro e dell’istituto previdenziale si è esclusa, in tema di appalto di opere e servizi, l’operatività del termine di decadenza di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal di n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 35 del 2012, avuto riguardo all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (v. Cass. n. 18004 e 22110 del 2019);

7. conclusivamente il ricorso va rigettato, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; nulla per le spese in favore di Equitalia Nord Spa che non ha svolto attività difensiva;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei controricorrenti delle spese liquidate in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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