Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31142 del 29/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 31142 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 16251/2013 R.G. proposto da:
ICOR s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore – c.f./p.i.v.a.
02150360655 – elettivamente domiciliata in Roma, alla via Pelagio Primo, n. 10,
presso lo studio dell’avvocato Antonietta Centomiglia che congiuntamente e
disgiuntamente all’avvocato Vincenzo Mazzotta la rappresenta e difende in virtù
di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
MURANO MARIO – c.f. MRNMRA67M05B242N –

(quale erede di Pasquale

Murano), IMBRENDA FERNANDA – c.f. MBRFNN44P64B242H – (quale erede di
Stella Pucciariello), SALIMBENE CARLOTTA – c.f. SLMCLT44A64B242G – (quale
erede di Ida Giuseppina Marottoli),

MAROTTOLI ANTONIO – c.f.

MRTNTN55A25B242I – (quale erede di Ida Giuseppina Marottoli), MAROTTOLI
PASQUALE – c.f. MRTPQL59S29H703N – RE ROSA – c.f. REXRS040B48B242X –

Data pubblicazione: 29/12/2017

SOLITRO CARMINE ANTONIO – c.f. SLTCMN46H12B242Y – POETA DOMENICA c.f. PTODNC24M61B242C – elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cola di
Rienzo, n. 297, presso lo studio dell’avvocato Nicola Bosco che congiuntamente e
disgiuntamente all’avvocato Beniamino Mastursi ed all’avvocato Fernando
Mastursi li rappresenta e difende, i primi sette, in virtù di procure speciali in calce

26.5.1993.
CONTRORICORRENTI – RICORRENTI INCIDENTALI
e
TORTORIELLO MARIA, TORTORIELLO FERNANDA, DI LEO DOMENICO
INTIMATI
avverso la sentenza n. 439 dei 2.2/14.5.2012 della corte d’appello di Salerno,
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 12 settembre 2017
dal consigliere dott. Luigi Abete,
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.
Alberto Celeste, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi del
ricorso principale e per il rigetto del terzo motivo del medesimo ricorso nonché
per il rigetto del ricorso incidentale autonomo e per l’accoglimento del ricorso
incidentale condizionato,
uditi l’avvocato Antonio Murano, per delega dell’avvocato Antonietta Centomiglia,
per la ricorrente,
FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 10.5.1993 al presidente del tribunale di
Salerno la “ICOR” s.r.l. esponeva che con contratto dell’1.9.1990 aveva ricevuto
in appalto i lavori di ricostruzione di un comparto edilizio in Buccino, alla piazza

al controricorso, l’ultima, in virtù di procura speciale per notar Fasano del

IV Novembre; che era rimasto insoluto il residuo suo credito di lire 350.692.724;
che era stata contrattualmente pattuita per il ritardo nel pagamento la
corresponsione degli interessi al tasso del 20%.
Chiedeva ingiungersi al “Comparto UMI 202” e ai suoi singoli partecipanti il
pagamento della suindicata somma con gli interessi dovuti.

domandata.
Avverso tale decreto con atto notificato 1’8.6.1993 proponevano opposizione il
“Comparto UMI 202” nonché i condomini Maria Trimarco, Francesco Natale, Maria
Carucci, Domenico Morriello, Rosina Catone, Pasquale Murano, Rosa Re, Bruno
Zitarosa, Francesco Stecca, Carmine Antonio Solitro, Gennaro Re, Franco Branda,
Gerarda Di Leo, Domenico Di Leo, Ida Giuseppina Marottoli, Maria Tortoriello,
Fernanda Tortoriello, Domenica Poeta e Pasquale Marottoli.
Instavano per la revoca dell’opposta ingiunzione.
Esponevano, tra l’altro, che la “ICOR” si era accollata la somma di lire
73.726.560 che la “Murano” s.r.1., ovvero l’impresa che in precedenza aveva
ricevuto in appalto i lavori, avrebbe dovuto restituire al “Comparto UMI 202”
quale differenza tra l’anticipazione del 25% ricevuta ed il minor importo dei lavori
eseguiti; che tale accollo era stato pattuito quale conditio sine qua non per
l’affidamento dei lavori; che era ingiustificata la richiesta di pagamento degli
interessi nella misura invocata.
Si costituiva la “ICOR” s.r.1..
Instava per il rigetto dell’avversa opposizione.
Spiegava intervento volontario il condomino Giancarmine Lenzi; faceva
proprie le conclusioni degli opponenti.

Con decreto n. 2178/1993 veniva pronunciata l’ingiunzione siccome

Avverso il decreto n. 2178/1993 proponeva separata opposizione la
condomina Stella Pucciariello.
Parimenti instava per la revoca dell’opposta ingiunzione.
Riunite le opposizioni, disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n.
2591/2005 il tribunale di Salerno accoglieva in parte le opposizioni, revocava

lire 183.020.531, pari ad euro 94.522,21, oltre interessi legali dalla domanda al
soddisfo; compensava integralmente le spese di lite.
Interponeva appello la “ICOR” s.r.l..
Resistevano Mario Murano

(quale erede di Pasquale Murano),

Tortoriello, Fernanda Tortoriello, Carlotta Salimbene
Giuseppina Marottoli),

Antonio Marottoli

Maria

(quale erede di Ida

(quale erede di Ida Giuseppina

Marottoli), Rosa Re, Domenica Poeta, Pasquale Marottoli, Fernanda Imbrenda
(quale erede di Stella Pucciariello) e Carmine Antonio Solitro; esperivano altresì
appello incidentale.
Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci il “Comparto UMI 202”,
Maria Trimarco, Francesco Natale, Maria Carucci, Domenico Morriello, Rosina
Catone, Bruno Zitarosa, Francesco Stecca, Gennaro Re, Gerarda Di Leo e
Domenico Di Leo.
Con sentenza n. 439 dei 2.2/14.5.2012 la corte d’appello di Salerno rigettava
sia l’appello principale sia l’appello incidentale e compensava integralmente le
spese del grado.
Dava atto previamente la corte – per quel che rileva in questa sede – che sia
l’appellante principale sia l’appellante incidentale si dolevano a vario titolo in
ordine agli esiti della c.t.u..

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l’ingiunzione e condannava gli opponenti a pagare alla “ICOR” s.r.l. la somma di

Indi evidenziava che l’accertamento eseguito dal consulente d’ufficio, siccome
operato sulla base di corrette valutazioni tecniche, immuni da censure, era
senz’altro da condividere.
Evidenziava inoltre che il dies a quo degli interessi si identificava con il
14.10.1993, dì in cui era stato redatto lo stato finale dei lavori; che erano da

interessi nella misura legale e non vi era margine per l’attribuzione del maggior
danno ex art. 1224 cod. civ..
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la s.r.l. “ICOR”; ne ha chiesto sulla
scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle
spese di lite.
Mario Murano (quale erede di Pasquale Murano), Fernanda Imbrenda (quale
erede di Stella Pucciariello), Carlotta Salimbene (quale erede di Ida Giuseppina
Marottoli), Antonio Marottoli (quale erede di Ida Giuseppina Marottoli), Rosa Re,
Domenica Poeta, Pasquale Marottoli e Carmine Antonio Solitro hanno depositato
controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in quattro motivi, di cui il
quarto subordinato al buon esito del ricorso principale; hanno chiesto rigettarsi
l’avverso ricorso ed, in accoglimento dell’esperito ricorso incidentale, cassarsi la
sentenza della corte di Salerno; in ogni caso con il favore delle spese del giudizio
di legittimità.
Maria Tortoriello, Fernanda Tortoriello e Domenico Di Leo non hanno svolto
difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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condividere gli assunti del primo giudice in ordine al riconoscimento degli

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,
10 co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
Deduce che aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale
aveva detratto dall’ammontare dei lavori eseguiti, quali somme versate dai
committenti alla “Murano” s.r.I., precedente appaltatrice, il maggior importo di

contratto di appalto siglato in data 1.9.1990 non contemplava alcuna pattuizione
atta a porre a carico di essa ricorrente la differenza di lire 73.726.560.
Deduce che aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale non
aveva riconosciuto, benché previsto in contratto, l’importo di lire 86.763.039,
“determinato applicando alle quantità eseguite l’incremento percentuale dei
prezzi riferito al 1986 rispetto a quelli del 1985” (così ricorso principale, pag. 6).
Deduce che aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale
aveva individuato il dies a quo degli interessi ed aveva, in assenza di una
specifica domanda e/o eccezione sul punto da parte degli opponenti, liquidato gli
interessi di mora al tasso legale, ancorché il contratto di appalto contemplasse ai
sensi dell’art. 1284 cod. civ. la pattuizione degli interessi di mora al tasso annuo
del 20%.
Deduce che aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale, per
giunta in assenza di qualsivoglia censura da parte degli opponenti, aveva
revocato l’ingiunzione pur laddove risultava ordinato il pagamento degli interessi
ex art. 1283 cod. civ. sulla somma di lire 101.560.724 a decorrere dalla data di
deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Deduce che in ordine ai surriferiti motivi di gravame la corte di Salerno ha
omesso ogni pronuncia.

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lire 291.865.306 anziché il minor importo di lire 218.138.601; che invero il

Il motivo è immeritevole di seguito.
Si premette che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di
merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto
pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di
qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda

volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere,
ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica,
sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass.
16.5.2012, n. 7653; Cass. 6.4.2000, n. 4317, secondo cui il vizio di omessa
pronuncia non si verifica quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa
fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in
proposito una specifica argomentazione).
In questi termini è da escludere che sussiste la violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ. denunciata col mezzo in disamina.
E difatti la corte di merito ha comunque statuito in ordine ai profili di censura
dalla “ICOR” addotti avverso il dictum di primo grado.
Più esattamente, la corte distrettuale, in aderenza ai condivisi esiti della
c.t.u., ha comunque statuito in ordine all’invocata detrazione del minor importo
di lire 218.138.601, allorché ha opinato per la detrazione del maggior
ammontare di lire 291.865.306, comprensivo dell’importo di lire 73.726.560; in
ordine all’invocato riconoscimento dell’importo di lire 86.763.039, allorché ha
riscontrato l’importo totale delle opere eseguite e l’importo aggiornato delle
stesse opere; in ordine al dies a quo degli interessi, all’uopo identificato con il
14.10.1993, data in cui si ebbe a redigere lo stato finale dei lavori.

ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una

E parimenti la corte campana ha comunque statuito in ordine all’invocato
riconoscimento degli interessi convenzionali, al tasso del 20%, e degli interessi
anatocistici, allorché ha, di contro, riconosciuto tout court gli interessi al tasso
legale.
Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art.

e 1284, 2° co., cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.
l’omessa e insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Deduce che all’art. 19 del contratto d’appalto era stata pattuita la
corresponsione sulle somme rimaste insolute per fatto e colpa del committente
dell’interesse di mora al tasso annuo del 20%, da computarsi a decorrere dal
giorno in cui sarebbe maturato a vantaggio dell’appaltatore il diritto al
pagamento.
Deduce quindi, qualora si disconosca il vizio di omessa pronuncia, che il
tribunale dapprima e la corte territoriale poi, allorché hanno riconosciuto gli
interessi al tasso legale, hanno inteso “sostituire la propria volontà a quella delle
parti” (così ricorso principale, pag. 9).
Il motivo del pari non merita seguito.
Al riguardo va dato atto, per un verso, che il tribunale in prime cure aveva
reputato dovuti sic et simpliciter gli interessi legali e “non dovuti gli interessi
nella misura richiesta” (così sentenza di primo grado, pag. 5) e dunque non
dovuti pur gli interessi anatocistici, “poiché all’epoca del ricorso per decreto
ingiuntivo (10 maggio 1993) la Icor non aveva ancora redatto lo stato finale dei
lavori (14ottobre 1993)” (così sentenza di primo grado, pag. 5).

360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372

Al riguardo va dato atto, per altro verso, che con l’esperito appello principale
la “ICOR” non ha specificamente e puntualmente attinto il surriferito passaggio
della motivazione del primo dictum, giacché si è limitata a dedurre che “non
risulta che l’opponente si sia lamentato in merito agli interessi convenzionali pari
al 20% chiesti col ricorso ed ottenuti col decreto ingiuntivo, sicché il G.O.A.

domande e le eccezioni proposte dalle parti” (così atto d’appello della “ICOR”
s.r.I., pag. 7) e che “la decisione del G.O.A. è viziata da ultrapetizione in quanto
risulta revocata la statuizione del decreto ingiuntivo con la quale risulta ingiunto
il pagamento degli interessi di cui all’art. 1283 cod. civ. sulla somma di lire
101.560.724 a decorrere dalla data di deposito del ricorso per d.i. (10/5/1993)
fino all’effettivo soddisfo” (così atto d’appello della “ICOR” s.r.I., pag. 7).
Si tenga conto che il giudicato “interno” eventualmente formatosi a seguito
della sentenza di primo grado – è il caso di specie in relazione al profilo de quo
agitur – può essere rilevato anche d’ufficio in sede di legittimità, a meno che il
giudice di secondo grado non si sia pronunciato, ancorché implicitamente, sulla
portata dell’atto di appello e, quindi, sull’esistenza o meno del suddetto
giudicato, poiché in tal caso la pronuncia non può essere rimossa se non per
effetto di espressa impugnazione, restando altrimenti preclusa ogni questione al
riguardo (cfr. Cass. 19.12.2000, n. 15950).
Ovviamente nella fattispecie la corte di Salerno non si è pronunciata sulla
portata dell’atto di gravame, atteso che si è limitata ad affermare che la
statuizione di prime cure meritava conferma anche con riferimento al
riconoscimento nella misura legale degli interessi.
Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,
10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e

violando l’art. 112 c.p.c. ha concesso gli interessi legali andando oltre le

.0.

1374 cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessa e
insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Deduce che aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale,
“prestando acritica adesione alle considerazioni operate dal c.t.u.”
(così ricorso principale, pag. 10),

aveva detratto dall’ammontare dei lavori

di lire 291.865.306 e l’importo di lire 218.138.601; che all’uopo aveva dedotto
che nel contratto d’appalto manca qualsiasi pattuizione in tal senso ed
assolutamente irrilevante era in proposito il verbale dell’assemblea condominiale
del 23.8.1990.
Deduce che aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale
aveva recepito l’assunto, privo di qualsivoglia fondamento, del consulente
secondo cui “un ribasso d’asta dei prezzi dell’appalto (…) sarebbe avvenuto con
verbale di assemblea condominiale del 23/8/1990” (così ricorso principale, pag.
12).
Deduce quindi che il tribunale dapprima e la corte d’appello poi hanno
illegittimamente ricostruito “gli accordi fra le parti, non sulla base del testo
contrattuale, ma sulla base di circostanze esterne ad esso ed in particolare di
fatti (…) verificatisi nella fase delle trattative” (così ricorso principale, pag. 12);
che al contempo nel regolamento contrattuale non figurano lacune tali da
giustificare l’attivazione del potere di integrazione del contratto ex art. 1374 cod.
civ..
Con il primo motivo i ricorrenti incidentali denunciano ai sensi dell’art.
360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod.
proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessa motivazione
e l’omesso esame su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

lo

eseguiti la somma di lire 73.726.560, corrispondente alla differenza tra l’importo

Deducono che avevano censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale
aveva recepito gli esiti della c.t.u. e ritenuto che il saldo dovuto alla “ICOR” fosse
pari a lire 183.020.531.
Deducono che in particolare avevano addotto che l’aggiornamento
dell’importo dei lavori non spettava a controparte, “perché il Comune di Buccino

(così ricorso incidentale, pag. 15);

che peraltro controparte aveva rinunciato

all’aggiornamento non coperto dal contributo a carico del Comune; che
conseguentemente, giacché l’aggiornamento prezzi non era stato né riconosciuto
né liquidato, l’importo complessivo dei lavori era pari a lire 1.253.535.808 e,
tenuto conto delle detrazioni operate dal c.t.u., pari a lire 1.174.807.462, il saldo
dovuto alla “ICOR” era eguale a lire 78.728.346.
Deducono che in particolare avevano addotto che il tribunale avrebbe dovuto
portare in detrazione le somme versate da taluni condomini sia
antecedentemente al ricorso per decreto ingiuntivo sia nel corso del giudizio di
opposizione, sicché la “ICOR” aveva ricevuto somme non dovute per lire
32.660.271.
Deducono che in ordine ai surriferiti motivi di appello incidentale la corte di
Salerno ha omesso qualsivoglia esame.
Il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso
incidentale sono strettamente connessi.
Entrambi i suindicati mezzi di impugnazione infatti investono, ciascuno dalla
prospettiva sua propria, la determinazione del residuo credito della “ICOR”
operata dal tribunale ed integralmente recepita dalla corte territoriale.
In ogni caso l’uno e l’altro motivo sono destituiti di fondamento.

(…) non lo ha ancora approvato e liquidato a favore del comparto U.M.I. 202″

Va previamente dato atto che, in ossequio al canone di cosiddetta
“autosufficienza” del ricorso per cassazione, ben avrebbero dovuto ambedue le
parti onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei
propri assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo dei rispettivi ricorsi
il testo del contratto d’appalto in data 1.9.1990, il verbale dell’assemblea

E’ innegabile ad ogni modo che con le denunce veicolate dai motivi in
disamina i ricorrenti sostanzialmente censurano il giudizio “di fatto” cui la corte
campana ha atteso propriamente ai fini della determinazione dell’ammontare del
residuo credito dell’appaltatrice.
Su tale scorta si rappresenta che la deduzione di un vizio di motivazione della
sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di
riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio,
bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al
quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle
ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,
dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n.
17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).
D’altra parte, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è
tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare
singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece
sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi
12 /

condominiale del 23.8.1990 e la relazione di c.t.u..

sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione
degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli
logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n.
6023).
In tal guisa il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione,

sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile
traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della
controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista
insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da
non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base
della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).
Nei termini testé enunciati l’iter motivazionale che sorregge il dictum della
corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed
assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.
Più esattamente la corte distrettuale, in aderenza agli esiti della c.t.u.,
appieno condivisi e recepiti, ha dato atto che l’importo dei lavori effettivamente
eseguiti, aggiornato all’anno 1985 e maggiorato dell’aliquota del 26%, era pari a
lire 1.357.827.993; che da tale importo andavano detratte le somme già versate
per un totale di lire 1.174.807.462, in esse ricomprese l’ammontare di lire
291.865.370 incassato dalla precedente impresa appaltatrice e di cui l’ “ICOR” si
era fatta carico con verbale dell’assemblea condominiale del 23.8.1990; che di
conseguenza il credito residuo della principale appellante era pari a lire
183.020.531.
La corte territoriale dunque ha vagliato nel complesso – non ha quindi
obliterato la disamina di punti decisivi – e dipoi ha in maniera inappuntabile

insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi

selezionato il materiale probatorio cui ha inteso ancorare il suo dictum, altresì
palesando in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito.
Si tenga conto in pari tempo che non è da escludere che le pattuizioni
risultanti dal verbale dell’assemblea condominiale del 23.8.1990 – atto scritto
senza dubbio – possano validamente ed efficacemente concorrere alla

Cosicché non possono essere recepite le prospettazioni della principale
ricorrente secondo cui “le trattative precontrattuali non sono fonte delle
obbligazioni assunte dalle parti” (così ricorso principale, pag. 11) e secondo cui
“un ribasso d’asta dei prezzi dell’appalto che sarebbe avvenuto con verbale di
assemblea condominiale del 23/8/1990, risulta senza alcun fondamento
giuridico” (così ricorso principale, pag. 12).
Si badi che, per giunta, l’interpretazione del contratto e degli atti di
autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è
censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di
ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti
contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del
procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n.
4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).
Si tenga conto ulteriormente che il giudice di merito che riconosce convincenti
le conclusioni del consulente tecnico, non è tenuto ad esporre in modo specifico
le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell’ausiliare, se dalla
indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni
delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l’obbligo della motivazione è
assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso
9.12.1995, n. 12630).

(cfr. Cass.

regolamentazione del rapporto negoziale tra le parti intervenuto.

Cosicché analogamente non possono essere recepite la prospettazione della
principale ricorrente secondo cui “la sentenza impugnata (…) contiene
esclusivamente il rinvio alle conclusioni del c.t.u.” (così ricorso principale, pag.
13) e la prospettazione dei ricorrenti incidentali secondo cui la corte salernitana
ha recepito, “condividendole acriticamente, e senza alcuna motivazione, le

17).
Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano ai sensi dell’art.
360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessa motivazione e l’omesso esame su fatti
controversi e decisivi per il giudizio.
Deducono che a censura del primo dictum avevano addotto che il credito
della “ICOR” fosse divenuto certo, liquido ed esigibile solo a decorrere dal
3.4.2003, dì del rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 9/2003
notificata al “Comparto” il 15.4.2003; che perciò solo a decorrere dal 3.4.2003
dovevano computarsi gli interessi.
Deducono che in ordine al surriferito motivo di appello incidentale la corte
distrettuale ha omesso ogni esame.
Il motivo è privo di fondamento.
E’ fuor di dubbio che il dies a quo degli interessi legali è stato dal tribunale
individuato nel dì della domanda monitoria; ne forniscono riscontro gli stessi
ricorrenti incidentali (cfr. ricorso incidentale pag. 6).
Al contempo dallo “svolgimento del processo” di cui alla sentenza di prime
cure si evince che i ricorrenti incidentali, con l’iniziale atto di opposizione, ebbero
a sollecitare propriamente l’ “applicazione della normativa di cui alla legge
219/81 con consequenziale decorrenza degli interessi dall’approvazione da parte
del Comune” (così sentenza di primo grado, pag. 3).

conclusioni sia del c.t.u. che del primo giudice” (così ricorso incidentale, pag.

In questi termini la censura veicolata dal motivo in disamina – “gli interessi
devono essere calcolati da non prima del rilascio della concessione in sanatoria
del 03.04.2003”

(così ricorso incidentale, pag. 19) –

si connota per un

indubitabile tasso di novità (cfr. Cass. 13.9.2007, n. 19164, secondo cui nel
giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto

fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni
rilevabili d’ufficio).
D’altro canto la censura in esame è senza dubbio generica, giacché assume sic
et simpliciter che gli interessi sono dovuti “da non prima del rilascio della
concessione in sanatoria” (così ricorso incidentale, pag. 19).
Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali denunciano ai sensi dell’art. 360,
1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessa motivazione e l’omesso esame su fatti
controversi e decisivi per il giudizio.
Deducono che con il gravame incidentale avevano domandato la restituzione
della somma di euro 158.965,41, ovvero della diversa somma ritenuta di
giustizia, pagata alla “ICOR” in esecuzione della sentenza di primo grado.
Deducono che al riguardo la corte d’appello ha omesso ogni pronuncia.
Il motivo non merita seguito.
Invero la corte di Salerno ha omesso di pronunciarsi sulla “domanda di
restituzione della somma di C 158.965,41, pagata alla Icor in esecuzione della
sentenza di primo grado e del pedissequo atto di precetto”

(così ricorso

incidentale, pag. 19), giacché ha respinto sia l’appello principale sia l’appello
incidentale ed ha integralmente confermato la sentenza di primo grado.
Con il quarto condizionato motivo i ricorrenti incidentali denunciano ai
sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1384

ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di

cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame su
fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Deducono che, qualora abbia riscontro il diritto della ricorrente principale a
conseguire gli interessi convenzionali al tasso del 20%, che il medesimo tasso
sia, conformemente a quanto richiesto nei gradi di merito, ridotto ad equità ai

Il rigetto del ricorso principale e segnatamente del secondo motivo dello
stesso ricorso assorbe e rende vana la disamina del motivo

de quo,

espressamente formulato in via condizionata.
In dipendenza del rigetto e del ricorso principale e del ricorso incidentale si
giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
Maria Tortoriello, Fernanda Tortoriello e Domenico Di Leo non hanno svolto
difese.
Nessuna statuizione pertanto va nei loro confronti assunta in ordine alle
spese.
Il ricorso principale è datato 27.6.2013.
Il ricorso incidentale è datato 16.9.2013.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti perché, ai sensi dell’art. 13,
comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 (comma 1 quater introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228), la ricorrente principale ed i ricorrenti
incidentali siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1
bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r..
P.Q.M.

17

sensi dell’art. 1384 cod. civ..

La Corte rigetta i motivi tutti del ricorso principale; rigetta il primo, il secondo
ed il terzo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il quarto motivo
condizionato del ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del
presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte
Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2017.
Il consi ‘ere estensore
dott. L

da parte della ricorrente principale e da parte dei ricorrenti incidentali,

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