Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31142 del 03/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 03/12/2018), n.31142
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18069-2017 proposto da:
D.F., M.C., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato PIACENTINI
FABIO, rappresentati e difesi dall’avvocato VERGINE ANTONELLA;
– ricorrenti –
contro
F.U.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il
03/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/06/2018 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
D.F. e M.C. propongono ricorso per cassazione contro F.U. avverso il decreto di liquidazione del ctu del tribunale di Firenze, in sede di accertamento tecnico preventivo, che pone le spese provvisoriamente a carico solidale delle parti; denunziano violazione degli artt. 696,91 e 92 c.p.c. per essere stato violato il criterio della soccombenza.
La censura è fondata perchè le spese provvisoriamente andavano poste a carico del richiedente.
Giova premettere che in tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente – tenuto ad anticiparle – non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicchè può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione (Cass. 21756 del 26/10/2015)
Nella specie il ricorso è fondato perchè “Le spese dell’accertamento tecnico preventivo “ante causam” vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente” (Cass 4156/12).
Esse vanno prese in considerazione nel successivo giudizio dì merito (ove l’accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto. (Cass. 8.6.2017 n.14268).
Il ricorso consente la decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c., essendo sufficiente escludere la errata condanna solidale, restando in tal modo le spese del procedimento di istruzione preventiva a causa del richiedente.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza stante il principio di causalità, non avendo controparte offerto di procedere al pagamento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, esclude la condanna solidale.
Condanna controparte alle spese liquidate in 900 Euro di cui 100 per spese vive oltre iva, cpa e spese forfettizzate nel 15%.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018