Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31141 del 03/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 03/12/2018), n.31141
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17042-2017 proposto da:
C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARCOLINI FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.2 BASSA FRIULANA ISONTINA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio
dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALACORATTI LUCA;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 170/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 31/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/06/2018 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
C.E. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro l’azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana Isontina, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della corte di appello di Trieste che ha respinto l’appello a sentenza del Tribunale di Udine che aveva rigettato, previa riunione, le opposizioni ad ordinanze ingiunzione per violazione di norme igienico sanitarie.
La sentenza statuisce che la nullità della notifica del verbale è sanata dalla valida notifica dell’ordinanza ingiunzione e non vi era stata violazione del diritto di difesa, confermando la legittimità della contestazione.
Parte opponente in appello aveva dedotto che il precedente invocato era relativo a sanzioni stradali regolate diversamente e che la mancata notifica del verbale causa decadenza L. n. 689 del 1981, ex art. 14.
Aggiunge di aver dedotto che non si era potuto difendere personalmente perchè la notifica era arrivata non alla sua residenza ma alla sede legale della società e che il Direttore generale a sua insaputa aveva spedito una PEC all’amministrazione sanzionante.
Il ricorrente denunzia 1) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, degli artt. 156,159,160 c.p.c. e art. 2966 c.c.; a tal fine invoca Cass. 18555/09 relativa alla natura del termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione, avente valenza di termine di decadenza.
2) violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., artt. 1335 e 2729 c.c. per aver il giudice di appello ritenuto che la notificazione del verbale recapitata a mezzo servizio postale nella sede della società anzichè nel comune di residenza dell’interessato fosse venuta a conoscenza dello stesso.
Il ricorso è stato avviato a trattazione camerale e parte ricorrente ha depositato memoria.
Le censure ripropongono problemi affrontati e risolti dalla sentenza Esse manifestano mero dissenso rispetto alla decisione, senza confutare il sostanziale accertamento in fatto in forza del quale la Corte di appello ha osservato che sia logico ritenere che vi sia stata conoscenza dell’atto da parte del presidente della società se risulta che un organo direttivo della società stessa abbia fatto rilievi e controdeduzioni alla contestazione della violazione L. n. 689 del 1981, ex art. 18.
La Corte di appello, con apprezzamento incensurabile, ha sancito che la nullità della notifica – ipotizzato in relazione al fatto che il comune di residenza fosse diverso da quello della sede sociale – risultava sanata.
Le odierne doglianze sono infondate, giacchè se la contestazione della violazione era pervenuta, con notifica che aveva raggiunto lo scopo, non sussiste la decadenza prospettata nel primo motivo e deve anche escludersi la fondatezza del secondo (cfr utilmente Cass.21.7.2006 n. 16822; Cass. 2184/92).
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 600 di cui 100 per esborsi oltre accessori, dando
atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il
versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018