Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31140 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 03/12/2018), n.31140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16730-2017 proposto da:

H.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 20,

presso lo studio dell’avvocato PAGLIARO EMANUELE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAMBINI EMANUELA;

– ricorrente –

contro

AUTOCAR SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2018 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

H.E. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro Autocar srl, che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 22/17 che ha respinto l’appello a sentenza del Tribunale di Monza, che aveva rigettato la domanda dell’attore per il pagamento di una provvigione quale mediatore.

La sentenza statuisce essere pacifico che Europa salotti aveva conferito ad H. un incarico di trovare un immobile da prendere in locazione.

Trattavasi di mandato tra queste due parti e non di mediazione, con richiami giurisprudenziali.

Il ricorrente, che ha depositato memoria, denunzia 1) omesso esame di fatto decisivo e travisamento delle prove; 2) violazione degli artt. 1754 e 1755 c.c.. Le censure tendono ad un generico riesame del merito.

La prima non è conforme al nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, secondo il quale è inammissibile il motivo di ricorso per l’omesso esame ove il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione.

Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U.8053/14).

Queste ipotesi estreme non sussistono, giacchè anche l’eventuale errata valutazione di alcuni elementi come il capo 20 della sentenza non è riesaminabile, perchè si tratta di fatti controversi esaminati nella loro complessiva rilevanza e non soggetti a rivalutazione in questa sede.

In ogni caso va chiarito che ogni censura motivazionale è nella specie inammissibile, ex art. 348 ter c.p.c., comma 5, perchè la causa è iniziata nel 2011 e il procedimento di appello nel 2013 sicchè resta soggetto alla riforma del 2012 che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (Cass. n. 11439 del 11/05/2018; n. 26774 del 22/12/2016).

Per rendere ammissibile le doglianze motivazionali parte ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base rispettivamente delle decisioni di primo grado e di appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse (Cass. 22.12.2016 n. 26774).

La seconda censura, pur sotto l’apparente denunzia di violazione di legge, manifesta mero dissenso rispetto alla decisione senza confutare il sostanziale accertamento in fatto della sentenza che ha concluso nel senso che l’appello andava rigettato per tre ordini di ragioni: H. aveva ricevuto un incarico unilaterale da Europa Salotti; tale incarico era qualificabile come mandato oneroso: parte appellante non aveva provato di aver reso conoscibile la propria qualità di mediatore nel momento dell’instaurazione del contatto con parte appellata.

Valgono quindi anche in questo caso i rilievi sopraindicati circa i limiti alle censure motivazionali.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in assenza di difesa dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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