Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3114 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18429/2016 R.G. proposto da:

T.L. e F.M., rappresentati e difesi dall’avv.

Ballariano Giovanni Paolo con studio in Verona, Via della Valverde,

n. 25 ove hanno eletto domicilio; domiciliati in Roma, P.zza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, (pec:

avvgiovannipaoloballariano.ordineavvocativrpec.it);

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, Sezione staccata di Verona, n. 21/15/2016 pronunciata il

30.11.2015 e depositata il 7.1.2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

2.12.2020 dal Consigliere SAIEVA Giuseppe.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale, Dott. Basile Tommaso, il quale ha concluso per la

declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. T.L. e F.M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, Sezione staccata di Verona, n. 21/15/2016 depositata il 7.1.2016, che aveva rigettato l’appello proposto dai medesimi avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale di Verona aveva rideterminato ai fini IRPEF i redditi accertati sinteticamente dall’ufficio finanziario nei loro confronti per gli anni 2007 e 2008.

2. L’agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato alla pubblica udienza del 2.12.2020.

4. Con atto notificato all’Avvocatura dello Stato in data 29.10.2020, tuttavia, i contribuenti, ammessi alla definizione agevolata dei rispettivi debiti tributari, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016, avendo provveduto ad effettuare nei termini previsti i versamenti delle somme dovute e dei relativi interessi, rinunciavano al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. La rinunzia al ricorso per cassazione, in quanto atto unilaterale recettizio, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, producendo l’estinzione del processo (Cass. S.U., 17 febbraio 2005, n. 3129; Cass. Sez. 5, 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. Sez. 3, 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. Sez. 5, 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. Sez. 6-L, 26 febbraio 2015, n. 3971).

2. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dall’adesione alla definizione agevolata il cui contenuto assorbe il costo del processo pendente; la condanna alle spese contrasterebbe peraltro con la ratio della definizione agevolata, in quanto la previsione di oneri ulteriori, rispetto a quelli contemplati dalla legge, dissuaderebbe il contribuente dall’aderire alla stessa (v. Cass. Sez. 5, 27 aprile 2018 n. 10198; Cass. Sez. L. 2 maggio 2019 n. 11540)

3. Trattandosi di rinuncia al ricorso non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità, improcedibilità dell’impugnazione (Cass. Sez. 2, 8 maggio 2019 n. 12087; Sez. 6, 12 novembre 2015 n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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