Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3114 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3114 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 19665-2017 proposto da:
OGBEBOR BECKY, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della corte di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE COSCIA;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato avverso la sentenza n. 1400/2017 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, emessa il 14/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 08/02/2018

Con sentenza del 14/7/2017, la Corte di L’Aquila ha
dichiarato inammissibile il gravame Ogbebor Becky, avverso il
rigetto del ricorso proposto contro il diniego di riconoscimento
della protezione internazionale, ritenendo che il giudizio
d’appello andava introdotto con ricorso e non con atto di

9, quale modificato dal D. Lgs. n. 142 del 2015, e che
l’impugnazione era stata depositata il 31.10.2016, e quindi
oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione
dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il 27.9.2016. Ricorre
Ogbebor Becky sulla base di un unico motivo, con cui deduce
violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 142 del 2015 art
27; D.Lgs. n. 150 del 2011 art. 19; 702 quater c.p.c.
L’Amministrazione non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella
forma della motivazione semplificata.
2. Il motivo è manifestamente fondato. il D. Lgs. n. 150
del 2011, art. 19 co 9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del
2015 art. 27 comma 1, lett. f) (entrato in vigore il 30/9/2015)
dispone che: “Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il
Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al
momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso
ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona
cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la
Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal
deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di
Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di
rigetto pronunciato dalla Corte d’Appello”.
3. Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella
norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in
Ric. 2017 n. 19665 sez. M1 – ud. 20-12-2017
-2-

citazione, alla stregua del D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, co

oggetto e non specificamente la forma di introduzione del
giudizio di secondo grado, non vale a modificare l’orientamento
formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto
ex 702 quater c.p.c. avverso la decisione del tribunale di
rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione

ricorso, sicchè la tempestività del gravame va verificata
“1–Aarffl ettO 0(4.

calcolandone il termine di trenta giorni alla data di notifica
dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 23108 del
2017; n. 17420 del 2017; n. 26326 del 2014). E ciò in quanto,
al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare
riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello
secondo il rito sommario di cognizione.
4.

Applicando

detto

principio,

deve

ritenersi

la

tempestività del gravame, visto che, a fronte della
comunicazione in via telematica della pronuncia del Tribunale
in data 27/9/2016, risulta la notifica dell’atto d’appello il
25/10/2016. In accoglimento del ricorso, la pronuncia
impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di
L’Aquila, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra
rilevato, e che provvederà a statuire anche sulle spese del
presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione
Così deciso in Roma, il 20.12.2017.

internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con

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