Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3114 del 08/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 08/02/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 08/02/2011), n.3114
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, GIUSEPPINA GIANNICO, VALENTE NICOLA,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA STOPPANI 10, presso lo studio dell’avvocato BATTIATO GUIDO,
rappresentata e difesa dall’avvocato DE VIVO MARCELLO, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 29/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI
dell’8.1.09, depositata il 12/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.
Corte Suprema di Cassazione;
Ufficio della struttura centralizzata – Sezione lavoro;
il relatore cons. Maura La Terza.
Fatto
OSSERVA
Con la sentenza impugnata del 12 gennaio 2009 la Corte d’appello di Bari accoglieva la domanda proposta da P.F., operaia agricola a tempo determinato contro l’Inps, per ottenere le differenze della pensione in godimento, perchè per la determinazione della retribuzione pensionabile si doveva fare riferimento – non già al salario medio convenzionale di cui ai decreti ministeriali relativi agli anni in cui il lavoro era stato prestato, perchè questi richiamavano il salario medio convenzionale dell’anno precedente – ma al salario medio convenzionale di cui ai decreti pubblicati nell’anno successivo a quello in cui il lavoro era stato prestato;
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso, resiste la pensionata con controricorso; Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso per tardività; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè la sentenza venne notificata al procuratore costituito il 23 aprite 2009, mentre il ricorso dell’Inps fu consegnato all’ufficiale giudiziario l’11 gennaio 2010, e quindi dopo il termine di sessanta giorni ex art. 325 cod. proc. civ.;
Ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro trenta, oltre millecinquecento euro per onorari, con accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011