Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3114 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.06/02/2017),  n. 3114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1502/2016 proposto da:

D.V.A., V.G., domiciliati in ROMA, presso la

CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato VINCENZO COPPOLA, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.C., in propria e in qualità di legale rappresentante

di AZZURRA 2000 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE

BONFIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TARCISIO GRECHI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 560/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato RAFFAELE BONFIGLIO, che si riporta agli atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, n. 560 del 6 maggio 2015 del seguente letterale tenore:

V.G. e D.V.A. ricorrono affidandosi a 2 motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che ha ritenuto la mancanza di interesse ad agire per ottenere la nullità della cessione del credito degli odierni ricorrenti quali fideiussori ceduti in quanto la notifica della cessione non è equiparabile ad una richiesta di pagamento.

Resistono con controricorso Azzurra 2000 s.r.l. e C.C..

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c. – potendosi dichiarare inammissibile.

I 2 motivi di ricorso sono inammissibili per getto di interesse per intervenuta estinzione del credito oggetto della censurata cessione da parte della debitrice ceduta con il conseguente effetto liberatorio delle garanzie fideiussorie prestate dai ricorrenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nessuno ha depositato memoria.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta relazione.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

Trova infine applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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