Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31139 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13401-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARZIALE,

7/B, presso lo studio dell’avvocato AMALIA RE, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO EPICOCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 268/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 06/02/2015 r.g.n. 3024/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che ha accolto la domanda di accertamento negativo per differenziale contributivo preteso dall’INPS, per il biennio 2004-2005, in favore dei lavoratori agricoli dipendenti dell’attuale intimato;

2. per la Corte territoriale l’obbligazione contributiva era stata correttamente adempiuta, assumendo come base di calcolo le retribuzioni indicate nell’accordo di riallineamento, previsto e disciplinato nell’art. 19 del contratto provinciale di lavoro del 20 settembre 2004, contratto, al quale aveva aderito anche l’attuale intimato, con il quale le parti sociali avevano legittimamente fruito, per una sola volta, della possibilità di variazione del programma di riallineamento contributivo stipulato il 18 dicembre 2000; inoltre, sulla medesima questione sottesa al verbale di accertamento opposto con il giudizio all’esame, era intervenuto il giudicato esterno di annullamento della cartella esattoriale opposta in altro giudizio, tra le medesime parti, e fondata sulle somme portate dal predetto verbale, tanto da precludere l’esame del merito;

3. avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, L.L..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 2909 c.c. e artt. 324,325,326 e 327 c.p.c., l’INPS censura la decisione della Corte di merito assume l’inesistenza del giudicato e allega il gravame avverso la sentenza e certificazione di cancelleria attestante la pendenza del giudizio di appello;

5. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 5 convertito dalla L. n. 608 del 1996, D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 20 nel testo applicabile sostituito dal D.L. n. 510 del 1996, art. 9 -ter, comma 3, conv., con modif., in L. n. 608 del 1996, art. 1362 c.c. e ss. e art. 2697 c.c. con riferimento al contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brindisi, sottoscritto il 20 settembre 2004, e assume la illegittimità/nullità del programma di adeguamento salariale previsto dal contratto provinciale di lavoro, perchè il citato D.L. n. 510, art. 5, comma 5 avrebbe ammesso una sola variazione dei programmi di riallineamento contributivo alle condizioni dettate dalla predetta disposizione e che, a fronte dell’affermazione della Corte di merito per cui ricorreva, nella specie, una prima variazione di programma di riallineamento, non erano risultato allegato e provato l’inverarsi degli elementi strutturalmente necessari (temporali, oggettivi e soggettivi) per fruire dell’istituto della variazione del programma di riallineamento contributivo alla stregua del citato art. 5, tenuto conto che il riallineamento contributivo, espunto dall’ordinamento dall’ottobre 2001, non poteva rivivere con l’accordo del 31.12.2004 e tanto in violazione della ripartizione degli oneri probatori a carico della società aspirante al beneficio, limitatasi, invece, ad allegare di aver assolto l’obbligazione contributiva utilizzando il parametro retributivo evincibile dall’art. 19 del contratto provinciale sottoscritto il 20 settembre 2004;

6. il ricorso è da rigettare;

7. la ratio decidendi, costituente il fulcro della sentenza ora impugnata e incentrata sul giudicato di annullamento formatosi anche per la parte prodromica all’emissione della cartella di pagamento, cioè per la parte riguardane il verbale di accertamento posto a base della cartella medesima e, dunque, della cartolarizzazione delle somme addebitate con il verbale di accertamento opposto nel giudizio di accertamento negativo all’esame, non è stata incisa da valida censura;

8. l’istituto ricorrente si è limitato ad incentrare il mezzo d’impugnazione esclusivamente sull’inesistenza del giudicato esterno senza neanche specificare, al riguardo, di aver tempestivamente introdotto, innanzi ai giudici del gravame, gli atti ora allegati al ricorso per cassazione e, anzi, illustrando inammissibilmente la censura sia adducendo il travisamento della realtà da parte della Corte di merito sia richiamando la Corte territoriale ad un irrituale onere di compiere semplici verifiche, presso la cancelleria, in ordine agli appelli depositati;

9. non censurata adeguatamente la prima ratio decidendi e, dunque, l’affermata irretrattabilità dell’annullamento del verbale di accertamento all’esito dell’iniziativa di cartolarizzazione, fondata su quel verbale (in riferimento al medesimo periodo e differenziale contributivo) contrastata in altro giudizio tra le medesime parti, da sola costituente l’asse portante della decisione, risulta inammissibile, per difetto di interesse, il secondo mezzo d’impugnazione volto a censurare la seconda ratio decidendi;

10. come ripetutamente affermato da questa Corte, nel caso in cui venga impugnata, con ricorso per cassazione, una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano;

11. è sufficiente, dunque, che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni, nella specie l’insussistenza della malattia indennizzabile, poste a base della sentenza (v., ex multis, Cass., Sez. U, nn. 10374 del 2007 e 16602 del 2005);

12. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avvocato Epicoco Stefano, dichiaratosi antistatario;

13. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato E.S.. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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