Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31139 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 03/12/2018), n.31139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15480-2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ITALO

CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato DIACO GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GROSSETO, EQUITALIA SERVIZI DI

RISCOSSIONE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 624/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

17/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2018 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.A. propone ricorso per cassazione contro UTG di Grosseto ed Equitalia servizi riscossione spa, che non svolgono difese in questa sede, avverso la sentenza del Tribunale di Roma 14.1.2017 che ha respinto l’appello a sentenza del GP di Roma, a sua volta reiettiva di opposizione a sollecito di pagamento.

La sentenza statuisce che avverso la cartella esattoriale sono ammissibili l’opposizione ex lege n. 689 del 1981 e quelle ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. e nella specie andava proposta la prima, in quanto opposizione a cartella a seguito di sollecito di pagamento. La ricorrente denunzia violazione dell’art. 615 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981 ed omesso esame di fatto decisivo contestando l’affermazione del Tribunale circa la tardività della opposizione al sollecito di pagamento ed invocando Cass. 3751/2016 che ha configurato l’ipotesi della opposizione ad esecuzione per inesistenza del titolo.

Sostiene che l’opposizione proposta era opposizione ex art. 615 c.p.c., giacchè quand’anche fosse stata fatta la notifica dell’atto amministrativo sanzionatorio, comunque erano passati dieci anni e quindi l’opposizione doveva valere come 615.

La censura è infondata, giacchè parte ricorrente aveva comunque dedotto che non aveva ricevuto precedente notifica e avrebbe pertanto dovuto, in primo luogo, impedire il formarsi del titolo con opposizione entro i trenta giorni.

Il caso descritto in ricorso (pagg. 6/7) è analogo a quello esaminato dalle Sezioni Unite secondo cui “L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella. (Sez. U -, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017)”

Va aggiunto peraltro che detta sentenza ha chiarito che, parimenti, qualora, come pare sia avvenuto nella specie, “l’amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l’opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poichè si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione”, senza possibilità, si ritiene, di mutare completamente l’opposizione, in corso di causa, in relazione a presupposti diversi, prendendo atto di quanto dimostrato in corso di causa dall’amministrazione circa l’avvenuta notificazione. Trattasi di mutatio non compatibile con il rito applicabile.

Da ultimo va dato atto che è pervenuta rinuncia al mandato da parte del difensore.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difesa dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA