Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31138 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31138 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 21003-2013 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio
dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e difeso
dall’avvocato FABIO DELL’ANNA;
– ricorrente contro

TORNESE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA
4’2017

2998

VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo rappresenta e
difende;

Data pubblicazione: 29/12/2017

- controricorrente

avverso la sentenza n. 225/2012 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LECCE, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 07/12/2017 dal Consigliere Dott.
ORONZO DE MASI.

24/09/2012;

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza

n. 225/24/12,

depositata il 24/9/2012, in accoglimento dell’appello proposto da Giovanni Tornese,
nei confronti del Concessionario (ora Equitalia Sud s.p.a.), riformava la decisone della
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, che aveva dichiarato inammissibile il

ruolo, ai sensi dell’art. 12, L. n. 289 del 2002, motivato dal tardivo versamento della
seconda rata dell’importo dovuto per il condono;
che, ad avviso della CTR, i motivi dell’appello sono specifici, contenendo “precise
ragioni di critica” alla impugnata sentenza di primo grado, il provvedimento notificato
al contribuente dal Concessionario rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19, D.Lgs. n.
546 del 1992, ed infine “il pagamento della prima rata è atto sufficiente a
determinare la definizione agevolata, per cui, in assenza di una previsione normativa,
l’inefficacia della definizione non può derivare automaticamente dal mancato
tempestivo pagamento delle rate successive alla prima”;
che Equitalia Sud s.p.a.

(già Equitalia ETR s.p.a.) ha chiesto la cassazione della

sentenza della CTR con quattro motivi di ricorso, cui resistite il contribuente con
controricorso;

CONSIDERATO

che la ricorrente con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c.,
primo comma, n. 3, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19, D.Lgs. n. 546
del 1992, giacché la CTR non ha considerato che l’atto impugnato dal contribuente,
costituito da una mera comunicazione del Concessionario circa l’imputazione delle
somme versate in acconto del maggior carico fiscale iscritto a ruolo, non ha i requisiti
formali e sostanziali per essere considerato diniego della domanda di definizione
agevolata di cui all’art. 12, L. n. 289 del 2002, occorrendo all’uopo un apposito
provvedimento dell’Ente impositore o, quantomeno, la formazione del silenzio-rifiuto
nei tempi e modi di legge;
che, con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 14, D.Lgs. n. 546 del 1992, e 39, D.Lgs. n.
112 del 1999, giacché la CTR non ha considerato che il contribuente avrebbe dovuto
convenire in giudizio l’Agenzia delle Entrate, la cui chiamata in causa era stata

ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata dei carichi di

richiesta, ancorché subordinatamente, con l’atto di costituzione nel giudizio di primo e
di secondo grado, essendo l’unico soggetto legittimato passivamente nella causa;
che, con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 12, L. n. 289 del 2002, giacché la CTR ha
ritenuto perfezionato, e pienamente efficace, il condono, nonostante l’accertata
tardività del versamento della seconda rata, eseguito dal contribuente in data

definizione del carico fiscale, dell’integrale pagamento di quanto dovuto;
che, con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 1, D.L. n, 2003, convertito con L. n. 212 del
2003, 1, Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del’8/4/2004, giacché la
CTR non ha considerato che il contribuente ha versato la prima rata di condono il
14/5/2003, e cioè prima del decreto legge che ha posticipato la scadenza dei termini
del condono, per cui avrebbe dovuto effettuare il versamento della seconda rata entro
e non oltre il 16/4/2004, e non già entro

il 18/4/2005, termine ultimo riportato

nell’impugnata sentenza;
che il primo motivo d’impugnazione è infondato in quanto, come

da questa Corte

affermato, la tassatività dell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, deve
intendersi riferita non a singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alla
individuazione di “categorie” di atti considerate in relazione agli effetti giuridici da
quelli prodotti (tra cui predomina la categoria degli atti di natura impositiva), e che
non è impedito all’interprete – mediante la qualificazione giuridica dell’atto in concreto
impugnato, da compiere in relazione agli elementi funzionali ed agli effetti prodotti – di
ricondurre -ad una delle predette categorie anche atti “atipici” od individuati con
“nomen juris” diversi da quelli indicati nell’elenco, con la conseguenza che la
impugnazione di atti emessi dalla Amministrazione finanziaria, pur se non
direttamente ricompresi nell’elenco degli atti tributari autonomamente impugnabili,
può, pertanto, costituire veicolo di accesso al giudizio tributario, laddove tale atti
risultino comunque idonei a portare a conoscenza “i presupposti di fatto e le ragioni in
diritto” della pretesa impositiva o del diniego del diritto vantato dal contribuente, e
siano quindi astrattamente suscettibili a fondare l’interesse alla impugnazione ex art.
100 c.p.c., di quest’ultimo, trovando giustificazione l’applicazione dei criteri -di
interpretazione “estensiva” ed analogica delle categorie di atti contenute nell’elenco
tanto nella esigenza di certezza dei rapporti tributari (che richiede un immediata
definizione delle potenziali controversie) quanto nei principi costituzionali di buon
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13/10/2005, oltre la prevista scadenza, e viceversa la necessità, ai fini della

andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e di effettività del diritto di difesa del cittadino
ex art. 24 Cost. (Cass. n. 18008/2006; n. 21045/2007; n. 4513/2009; n.
16100/2011; n. 7344/2012; n. 17010/2012; n. 24916/2013);
che, alla luce di quanto precede, non v’è dubbio che il provvedimento opposto
contiene un disconoscimento del diritto alla definizione agevolata del carico tributario
iscritto a ruolo a cui il contribuente aveva aderito, “per effetto del mancato rispetto

amministrazione prot. n. 2005/54549 del 29/3/2005”, e la circostanza che tale
provvedimento promani dal Concessionario, soggetto non solo affidatario della
riscossione delle imposte, ma anche tenuto all’invio dell’invito ad aderire alla
definizione agevolata, atto quest’ultimo di contenuto esclusivamente informativo,
“rimanendo l’Amministrazione finanziaria titolare del potere di valutare i presupposti di
legge per l’accesso al beneficio fiscale” (Cass. n. 12254/2017, in motivazione), non
esclude affatto che esso possa farsi rientrare nella previsione sopra menzionata, né
tantomeno può dubitarsi della sua immediata incidenza sul rapporto tributario in
questione;
che il secondo motivo d’impugnazione è infondato, in quanto, secondo quanto più
volte affermato da questa Corte, “Nel processo tributario, il fatto che il contribuente
abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il
legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina
l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente
creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba
ordinare l’integrazione del contraddittorio.” (Cass. n. 21220/2012);
che, dunque, non è configurabile litisconsorzio necessario tra il soggetto incaricato del
servizio di riscossione delle imposte, mero destinatario del pagamento, e l’Agenzia
delle Entrate, mentre l’istanza di chiamata in causa di quest’ultima dall’allora
Concessionario (già SO.BA.RI.T. s.p.a.), disattesa dal giudice di primo grado, non
risulta ritualmente riproposta in appello, stante la intervenuta costituzione
dell’appellata oltre il termine di cui all’art. 54, D.Igs. n. 546 del 1992 (cfr. pag. 15 del
controricorso);
che il terzo motivo d’impugnazione è fondato, in quanto, secondo il costante
insegnamento di questa Corte, “la sanatoria prevista dall’art. 12 della L n. 289 del
2000 costituisce una forma di condono clemenziale applicabile in relazione a cartelle
esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR incluse in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai
concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000
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dei termini di scadenza (18/4/2005) giusta nota della Direzione Centrale

mediante il pagamento del 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo, sicché, essendo
pienamente certo il “quantum” da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale,
l’efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e
l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il
verificarsi della definizione della lite pendente.” (Cass. n. 11669/2016; n.
20746/2010);

propria dalla CTR, secondo cui il mancato tempestivo versamento di tutte le rate non
inficia il condono, non essendo ciò previsto quale requisito a pena di decadenza;
che il quarto motivo d’impugnazione è infondato, in quanto, che si deve ritenere,
secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata già enunciata da questa Corte alla quale il Collegio aderisce – che la proroga dal 16/4/2004 al 18/4/2005 del termine
di pagamento della seconda rata del condono di cui alla L. n. 289 del 2006, art. 12,
operi anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data
di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003, e che la disposizione contenuta nel
secondo comma del D.L. n. 143 del 2003, art. 1 e nel D.M. n. 8 aprile 2004, art. 1,
comma 2, lett. g), – che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei
contribuenti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003 non avevano
effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi
tributari di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 (tra gli altri) – vada interpretata nel
senso che per versamenti “utili” per la definizione degli adempimenti e degli obblighi
tributari devono intendersi i versamenti immediatamente estintivi di detti obblighi,
ossia quelli effettuati in unica soluzione (Cass. n. 12090/2012; n. 13698/2013);
che ciò non di meno il contribuente, il quale aveva diritto di avvalersi della
riapertura dei termini di versamento recata dal D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2,
lett. g), emanato in attuazione del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, non ha
rispettato il termine così prorogato, secondo un accertamento in fatto operato dal
giudice di merito, e non censurato, avendo provveduto ad eseguire il versamento
della seconda rata soltanto il 31/10/2005;
che, in conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, respinti gli altri motivi, la
sentenza gravata cassata e, non essendo necessari ad ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito, giudicando non perfezionata l’adesione del
contribuente al condono ex L. n.289 del 2002, art. 12, con il rigetto del ricorso
originario;

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che, alla luce di quanto detto, non ha fondamento la tesi del contribuente, fatta

che le spese si compensano per i gradi di merito, attesa l’evoluzione della vicenda
processuale, mentre seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimato al pagamento delle spese
del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso
spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 dicembre 2017.

gravata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.

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