Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31138 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14418-2015 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., (già INA ASSITALIA S.P.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 04/06/2014, R. G. N. 136/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’Appello di Campobasso, facendo proprie le argomentazioni espresse dal primo giudice – ritenute condivisibili per presupporre una ricostruzione della vicenda scrutinata coerente con le risultanze processuali e i dati normativi di riferimento – confermava la pronuncia con la quale era stata respinta la domanda proposta da V.M. nei confronti della s.p.a. Ina Assitalia, volta a conseguire l’accertamento della insussistenza della giusta causa di recesso invocata dalla preponente con lettera del 18/6/2008, e la condanna di quest’ultima alla corresponsione delle indennità previste dall’art. 19 dell’Accordo Nazionale vigente.

Nel pervenire a tali conclusioni, ed in estrema sintesi, la Corte distrettuale faceva richiamo alla statuizione del giudice di prima istanza che aveva ravvisato nella condotta dell’agente, una ipotesi di culpa in vigilando, per aver denunciato con molto ritardo le gravi irregolarità che avevano qualificato la condotta dei propri collaboratori nella riscossione dei premi assicurativi.

Avverso tale decisione V.M. interpone ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi.

Resiste con controricorso la s.p.a. Generali Italia (già s.p.a. Ina Assitalia). Entrambe e parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 132 c.p.c.. Ci si duole che la Corte territoriale, nel valutare i parametri normativi che definiscono la giusta causa di recesso – e modulati, per il contratto di agenzia, in analogia rispetto al contratto di lavoro subordinato, secondo i dettami di cui all’art. 2119 c.c. – abbia ritenuto erroneamente sussistente l’elemento soggettivo rappresentato da una culpa in vigilando, così incorrendo in error in giudicando, giacchè la fattispecie scrutinata non era stata correttamente sussunta nel summenzionato archetipo normativo.

Si deduce infatti che il ricorrente era stato vittima di una truffa preordinata da procacciatori d’affari presentati dalla stessa preponente per avere loro erogato provvigioni pari ad Euro 200,000 – ed in relazione alla quale la medesima Corte distrettuale, in sede penale, aveva escluso l’ipotizzabilità di alcuna colpa a suo carico.

Si stigmatizza altresì la tecnica redazionale adottata dal giudice del gravame, il quale aveva stilato sul punto, una motivazione per relationem rispetto alla sentenza di prime cure, omettendo di confutare specificamente le censure formulate in sede di appello – che recavano una critica alla motivazione con la quale il giudicante aveva sostanzialmente ritenuto che “chi resta vittima di un reato di truffa” andava “considerato comunque poco accorto e scarsamente diligente” – ed in tal modo incorrendo in violazione dell’art. 132 c.p.c..

2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c.. Si deduce che erroneamente la Corte di merito aveva individuato una culpa in vigilando nel notevole ritardo con il quale l’agente aveva denunciato le gravi irregolarità commesse dai procacciatori d’affari, giacchè la corresponsione dei premi assicurativi (successivamente risultati non versati), veniva espletata in favore di una società del Gruppo a ciò delegata, la Consitalia s.p.a..

Si assume che il ricorrente non avrebbe mai potuto rilevare direttamente la circostanza che gli avrebbe consentito di scoprire tempestivamente l’illecito perpetrato a suo danno dai collaboratori infedeli, posto che la società delegata all’incasso, per oltre un anno non gli aveva segnalato alcuna mancanza.

Si aggiunge poi che, diversamente da quanto argomentato dai giudici del gravame, il ricorrente non avrebbe in alcun modo ammesso di aver riscontrato nell’anno 2006 delle irregolarità, per poi segnalarle solo nel 2007, come desumibile dal tenore del ricorso di primo grado, riportato per il principio di specificità che governa il ricorso per cassazione.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 2119 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nuovamente si prospetta una non corretta esegesi della condotta assunta dal ricorrente sotto il profilo della incongrua indagine dell’elemento soggettivo. Si deduce per contro, che tale prospettiva era stata compiutamente esaminata e recepita dalla Corte d’Appello che in sede penale, con sentenza passata in giudicato, aveva accertato come l’agente fosse stato vittima del raggiro ordito dai collaboratori infedeli.

4. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono fondati.

In via di premessa va rammentato che, secondo i consolidati principi elaborati da questa Corte, da ribadirsi in questa sede, la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio (in tali sensi, vedi Cass. 11/9/2018 n. 21978).

Questi recenti approdi si collocano nel solco del risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittimità di tale iter motivazionale è condizionata alla esposizione, sia pure in modo sintetico, delle ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. In tale prospettiva è stata ritenuta non conforme a diritto la motivazione della sentenza che sia stata formulata in termini di mera adesione, e la cui laconicità non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado, il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (vedi, ex plurimis, Cass. 11/6/2008, n. 15483; Cass. 20/5/2011, n. 11138; Cass. 12/8/2010, n. 18625).

Nello specifico va osservato che il ricorrente ha assolto l’onere, ex art. 366 c.p.c., n. 6, di identificazione del tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè delle critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, così da individuare la prospettata elusione dei doveri motivazionali da parte del giudice di secondo grado (Cass. 20/3/2017 n. 7074).

Nell’ottica descritta, si evidenzia che quest’ultimo non ha fornito, sia pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate nell’atto di appello, sì da poter ritenere corretto e appagante il percorso argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle due sentenze, in adempimento dell’obbligo delineato con riferimento alla motivazione per relationem.

Avverso le deduzioni formulate dal giudice di prima istanza – il quale aveva ipotizzato che chi resta vittima di un reato di truffa andasse considerato comunque poco accorto e scarsamente diligente – il V. aveva infatti formulato uno specifico motivo di censura con il quale aveva illustrato il particolare meccanismo di incasso dei premi assicurativi, del quale era investita direttamente la Consitalia s.p.a., altra società del gruppo INA-Assitalia, la quale provvedeva ad incamerare tutte le trattenute mensili degli stipendi degli assicurati. In particolare il ricorrente aveva rimarcato che dopo il primo anno di attività dei collaboratori “infedeli” – i quali avevano nel frattempo stipulato 200 polizze e percepito provvigioni per quasi 200.000,00 Euro – gli era stato segnalato da Consitalia s.p.a. che nessun incasso e nessuna trattenuta mensile sugli stipendi era mai pervenuta, sicchè da quel momento l’agente aveva sospeso ogni collaborazione con i produttori, verificando che gli stessi avevano falsificato tutta la documentazione allegata.

In questo senso il V. lamenta che la Corte di merito non abbia congruamente valutato l’elemento soggettivo sotteso alla accertata giusta causa di risoluzione del rapporto ex art. 2119 c.c. (applicabile al rapporto di agenzia tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato, vedi Cass. 19/1/2018 n. 1376), così vulnerando il meccanismo che presiede al giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, che presuppone la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza idoneo a ledere in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto (cfr. Cass. cit. n. 1376/2018, Cass. 30/10/2015n. 22285).

Deve, quindi, ritenersi fondata la tesi prospettata dal ricorrente secondo cui l’errore di fondo in cui sarebbe incorso il giudice del gravame consisteva nell’aver considerato dimostrata una culpa in vigilando in capo al ricorrente, senza aver proceduto ad un ponderato scrutinio degli elementi acquisiti e dando luogo ad un procedimento di sussunzione non corretto, nei sensi indicati dalla ricordata giurisprudenza.

5. Sotto tutti i profili delineati, il ricorso è, in definitiva, da ritenersi meritevole di accoglimento.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 la sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Corte designata in dispositivo, la quale procederà allo scrutinio della vicenda delibata alla stregua degli enunciati principi, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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