Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31138 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 03/12/2018), n.31138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24695-2016 proposto da:

ALEX SISTEMI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO GAGLIARDINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato IRIO FABIO NULLA;

– ricorrente –

contro

ELITAL ELETTRONICA ITALIANA SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso

lo studio dell’avvocato GUIDO ALFONSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3292/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3468 del 2015, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall’Elital Elettronica Italiana s.r.l., così confermando il pagamento, in favore dell’Alex Sistemi s.p.a., della somma di Euro 144.300,00, quale corrispettivo per le opere realizzate in esecuzione del contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 1327 c.c..

A seguito di appello interposto dall’Elital Elettronica Italiana s.r.l., la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo non sussistere nella specie l’ipotesi della conclusione del contratto per facta concludentia.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, l’Alex Sistemi s.p.a. propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.

Elital Elettronica Italiana s.r.l. resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale sono state depositate memorie illustrative dalla controricorrente.

Atteso che:

– preliminarmente va disattesa l’eccezione, avanzata dalla Alex Sistemi nella memoria illustrativa, di nullità della notificazione del ricorso effettuata dal ricorrente con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata.

La resistente ha sostenuto che sarebbero mancanti gli elementi formali essenziali previsti dalla L. n. 179 del 2012 (rectius: D.L. n. 179 del 2012) ed, in particolare, che la copia del ricorso notificata non rispettava le specifiche tecniche inerenti la forma dell’atto processuale, non essendo all’uopo sufficiente la stampa e la scansione, dovendo costituire la trasformazione di un documento testuale.

L’eccezione appare infondata in diritto per ragioni di validità e di conformità al modello normativo del ricorso e della sentenza depositati.

Occorre muovere dal dato normativo.

La fattispecie trova una precisa regolamentazione della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, introdotti, rispettivamente, dal D.L. n. 179 del 2012 (conv. con modificazioni nella L. n. 221 del 2012) e dal D.L. n. 90 del 2014 (conv. con modificazioni nella L. n. 114 del 2014), laddove è previsto che effettuata la notifica telematica, il ricorrente è tenuto ad estrarre copia cartacea dell’atto notificato e della relata di notificazione, al fine di procedere al suo deposito nella cancelleria della Corte secondo le modalità tradizionali.

Secondo queste disposizioni, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata – nonchè in tutti i casi in cui si debba fornire la prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche -, l’avvocato estrae copia su supporto analogico (cioè cartaceo) del messaggio di posta, dei suoi allegati (ricorso e relata di notifica) e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

Le norme in parola stabiliscono che delle copie estratte su supporto cartaceo destinate ad essere depositate secondo le modalità tradizionali (messaggio pec, ricorso, relazione di notifica, ricevuta di accettazione, ricevuta di avvenuta consegna), l’avvocato deve attestare la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 1985, n. 82, art. 23, comma 1, (cd. Cod. dell’amministrazione digitale), a mente del quale le copie su supporto analogico di un documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Quando compie le attestazioni previste dalle disposizioni in esame, l’avvocato acquisisce la qualifica di pubblico ufficiale (L. n. 53 del 1994, art. 6, come modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma l, lett. g), conv. nella L. n. 221 del 2012) e viene dunque sollevato dalla necessità di chiedere, di volta in volta, apposite certificazioni di conformità (cfr. Cass. n. 7443 del 2017, nonchè Cass. n. 17450 del 2017 e Cass. n. 28473 del 2017).

Nel caso di specie, il difensore si è avvalso della facoltà di notificare il ricorso alla controparte a mezzo di posta elettronica certificata. Egli quindi ha depositato presso la cancelleria di questa Corte tale atto, nonchè le copie analogiche della relazione di notifica sottoscritta digitalmente e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, provvedendo ad attestare, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, art. 23, comma 1, anche la conformità delle copie analogiche depositate ai documenti informatici da cui sono tratte, nel pieno rispetto del disposto della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, e questa produzione fornisce la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti del destinatario, risultando conforme al modello normativo, dovendosi peraltro ribadire che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza o conoscibilità dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7665 del 2016, relativa ad un controricorso notificato in “estensione.doc”, anzichè “formato.pdf”; Cass. n. 20625 del 2017);

– venendo al merito del ricorso, con i primi due motivi la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1655,1656 e 1326 c.c., per avere la Corte d’appello errato nel ritenere non concluso, tra l’Elital Elettronica Italiana s.r.l. e l’Alex Sistemi s.p.a., il contratto di subappalto. A detta della ricorrente, l’effettiva conclusione del rapporto contrattuale deriverebbe dall’avvenuto inizio dell’esecuzione, da parte dell’Alex Sistemi s.p.a., dell’attività oggetto dell’ordine (OMISSIS), inviato dall’Elital Elettronica Italiana s.r.l. il 28.01.2009 per l’esecuzione delle opere concordate con la Thales Alenia Space, ordine revocato il 16.02.2009.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per non avere la Corte d’appello ritenuta raggiunta la prova della conclusione del contratto di subappalto.

I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vertendo tutti, sotto diverse prospettazioni, sulla medesima questione del perfezionamento del contratto di subappalto tra l’Elital Elettronica Italiana s.r.l. e l’Alex Sistemi s.p.a., non possono trovare ingresso.

Occorre preliminarmente rilevare che, sebbene il contratto di subappalto, non richiedendo per la sua stipulazione la forma scritta, nè ad substantiam, nè ad probationem può essere stipulato per facta concludentia, affinchè un rapporto contrattuale possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell’iniziata esecuzione, senza la preventiva accettazione della proposta, è necessario che ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste dall’art. 1327 c.c. e, cioè, che lo richieda la natura dell’affare o che lo consentano gli usi o che vi sia, comunque, una espressa richiesta in tal senso del proponente (Cass. n. 11392 del 2016).

Nella specie, la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, non essendosi, nel caso in esame, verificata alcuna delle ipotesi tassativamente previste da tale norma, in assenza di una espressa richiesta in tal senso dell’Elital Elettronica Italiana s.r.l. e non discendendo dalla natura dell’affare o dagli usi.

Ed anzi la Corte distrettuale ha sottolineato che proprio “la particolarità dell’oggetto della prestazione, altamente tecnologico” doveva fare logicamente ritenere che non fosse sufficiente un semplice ordine, ma occorrevano altre indicazioni affinchè si perfezionasse il contratto, quali la puntuale verifica della conformità del prodotto che si intendeva realizzare con un progetto, le procedure tecniche da seguire che solo il committente poteva impartire dopo aver compulsato tutti coloro che collaboravano al progetto a seconda delle specificità di ognuno (v. pag. 6 della sentenza impugnata). Argomentazioni che, peraltro, non risultano specificamente criticate dalla ricorrente.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disp. per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – L. di stabilità 2013), che ha aggiunto dal testo unico del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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