Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31137 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31137 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 19783-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
2017

MEZZATESTA GIUSEPPE;
– intimato –

2997

Nonché da:

Data pubblicazione: 29/12/2017

MEZZATESTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato
in ROMA V.LE VATICANO 48, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO MARIELLA, rappresentato e

TITA’, RODOLFO UMMARINO;
– controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

avverso

la

COMM.TRIB.REG.

sentenza
di

n.

TORINO,

7/2013
depositata

della
il .

30/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 07/12/2017 dal
Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

difeso dagli avvocati DANIELE SPIRITO MICHELETTA

RITENUTO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, nei confronti di Giuseppe
Mezzatesta, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale del Piemonte, n. 7/24/2013, depositata il 30/1/2013, con cui – in
controversia concernente la richiesta di rimborso di quanto versato in adempimento

definizione per condono ex art. 12 L. n. 289 del 2002, per effetto del mancato
versamento della seconda rata dovuta – è stata confermata la decisione di primo
grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente;
che, secondo il Giudice d’appello, il gravame è stato proposto ritualmente e, nel
merito dell’impugnazione, la definizione dei carichi fiscali iscritti a ruolo per condono
non viene inficiata dal mancato o intempestivo versamento della rata di saldo,
essendo illogico non estendere all’ipotesi di cui all’art. 12 L. n. 289 del 2002 la
disciplina espressamente prevista per le altre forme di condono di cui agli artt. 7, 8, 9,
15 e 16, della legge citata;
che il contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi e
depositato memoria difensiva;

CONSIDERATO

che l’Agenzia delle Entrate con il motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 12, L. n. 289 del 2002,
giacché la CTR ha erroneamente escluso la decadenza del condono, avendo il
Mezzatesta riconosciuto il tardivo versamento della seconda rata dovuta;
che la censura è fondata in quanto, come questa Corte ha più volte ribadito, “La
sanatoria prevista dall’art. 12 della I. n. 289 del 2000 costituisce una forma di
condono clemenziale applicabile in relazione a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed
ILOR incluse in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000 mediante il pagamento del 25 per
cento dell’importo iscritto a ruolo, sicché, essendo pienamente certo il “quantum” da
versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l’efficacia della sanatoria è
condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e l’omesso o ritardato
versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione
della lite pendente.” (Cass. n. 11669/2016, n. 20746/2010; Cass. n. 104/2014),;

della cartella di pagamento per sanzioni ILOR emessa a seguito del diniego di

411

che, passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo il contribuente
deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione dell’art. 51,
comma 1, DIgs. n. 546 del 1992, giacché la CTR ha ritenuto tempestivo l’appello
proposto dall’Agenzia delle Entrate nonostante che dalla “attestazione di Poste
Italiane delle date di invio delle raccomandate” si evince che l’atto di gravame fu
spedito il 19/5/2011 e non il 16/5/2011, con conseguente passaggio in giudicato della

dell’art. 11, D.Lgs. n. 546 del 1992, carenza di idonea sottoscrizione dell’atto di
appello, giacché la CTR non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello in quanto, ai
sensi della predetta norma, “L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché
dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio
direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata.”, ed in atti non v’è
prova dello jus postulandi

in capo al “capo area legale Dott. Gerardo Ambrosino su

delega del Direttore Provinciale Dott. Ernesto Maggiore”
che la prima censura è infondata in quanto la CTR ha accertato che “l’atto di appello è
stato spedito il 16/05/2011 e non il 19/05/2011 come affermato da parte appellata”,
data che si ricava dagli avvisi di ricevimento dei due atti notificati a mezzo del servizio
postale, uno a “Giuseppe Mezzatesta c/o Dott. Luca Ferrini Via Andrea Doria 6 …
Torino” e l’altro Giuseppe Mezzatesta c/o Dott. Luca Ferrini Via Pietro Palimieri 57 …
Torino”, atti di causa che la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un “error
in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente,
non avendo rilievo, ai fini qui considerati, la diversa data di ricezione del ricorso in
appello;
che va disattesa anche la seconda censura, con la quale il contribuente deduce
l’inammissibilità dell’appello in quanto il ricorso è stato sottoscritto dal “capo area
legale Dott. Gerardo Ambrosino su delega del Direttore Provinciale Dott. Ernesto
Maggiore”, senza che in atti sussista la prova della delega in oggetto, in forza del
principio, affermato da questa Corte, per cui “In tema di contenzioso tributario, gli
artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 riconoscono la qualità di
parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale
dell’agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente
rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da
intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicché è validamente apposta la
sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto
2

sentenza di primo grado, notificata il 18/3/2011, con il secondo motivo, violazione

competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega,
salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio
appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza.”, ipotesi
queste ultime che qui non ricorrono (Cass. n. 6691/2014, n. 15470/2016);
che la sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio, non essendovi la
necessità di ulteriori accertamenti in fatto, con il rigetto del ricorso introduttivo del

di legittimità, liquidate in dispositivo, restando compensate, in considerazione
dell’evoluzione della vicenda processuale, le spese dei gradi di merito;
che il controricorrente, il cui ricorso incidentale è stato respinto, deve essere
condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, che
condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro
2.000,00, oltre rimborso spese prenotate a debito. Compensa le spese di giudizio dei
gradi di merito.
Ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, del doppio del
contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 dicembre 2017.

contribuente, donde la condanna dell’intimato al pagamento delle spese del giudizio

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