Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31137 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 03/12/2018), n.31137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13943-2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

MARIO ANTONIETTI, FLORINDO TIUBOTTI;

– ricorrente –

contro

TERCAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo

studio dell’avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ABRAMO DI SALVATORE;

– controricorrente –

contro

CURATELA DEL FALIIMENTO P.G., elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dagli avvocati ENRICO IOANNONI FIORE, GAETANO BIOCCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 290/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 290 del 2016, pubblicata il 10.03.2015, rigettava l’appello principale proposto da M.M., confermando la sentenza del Tribunale di Teramo n. 267 del 2014 che respingeva la domanda di usucapione proposta dall’appellante sulla premessa di avere avuto il possesso ultraventennale di negozio sito in (OMISSIS), nei confronti della curatela di P.G., quest’ultimo intestatario catastale del bene e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal fallimento, condannava la sola ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, chiamata in giudizio iussu iudici.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila M.M. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico complessivo motivo, cui replicano la Tercas e la curatela con separati controricorsi.

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 2, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

è superflua l’illustrazione del motivo di doglianza essendo il ricorso improcedibile per le ragioni di seguito esposte.

Occorre dare atto che nel medesimo ricorso viene affermato che la sentenza impugnata è stata notificata alla M. in data 30.03.2016, ma unitamente al ricorso è stata depositata copia autentica di detta sentenza non accompagnata dalla relata di notificazione, in violazione di quanto stabilito, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Viene, dunque, in rilievo il principio di diritto secondo il quale la previsione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve, quindi essere dichiarato improcedibile (cfr Cass., Sez. Un., n. 10648 del 2017; Cass. n. 9005 del 2009).

Peraltro nella specie non ricorre l’ipotesi di notificazione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito della sentenza impugnata che renderebbe comunque procedibile il ricorso, poichè il collegamento tra la data della pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accettarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, avendo la ricorrente provveduto alla notificazione del ricorso in data 27 maggio 2016 a fronte del deposito della sentenza il giorno 10 marzo 2016 (da ultimo, Cass. Sez. Un. n. 25513 del 2016).

Infine occorre rilevare che ancorchè Cass. S.U. n. 10648 del 2017 abbia in motivazione affermato che, come peraltro sostenuto anche dalla di poco precedente Cass. S.U. n. 25513 del 2016, l’improcedibilità non potrebbe essere dichiarata se la copia autentica della sentenza con relata di notifica, oltre che essere stata prodotta dalla controparte, sia già in possesso dell’ufficio perchè presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello, nella specie non ricorre alcuna di siffatte ipotesi.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida per ciascun controricorrente in complessivi Euro. 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA