Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31136 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31136 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 6201-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

POPOCCHI
2017
2996

PAOLA,

PETROCCHI

MARIA

GABRIELLA,

PETROCCHI ROSSANA, elettivamente domiciliate in
ROMA VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio
dell’avvocato UMBERTO CASSANO, che le rappresenta

Data pubblicazione: 29/12/2017

e difende;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9/2012 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 07/12/2017 dal Consigliere Dott.
ORONZO DE MASI;
lette

le

conclusioni

scritte

del

Pubblico

Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa RITA SANLORENZO che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

di ROMA, depositata il 16/01/2012;

RITENUTO

che l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, con un motivo, nei confronti di
Maria Gabriella Petrocchi, Paola Petrocchi e Rossana Petrocchi, la quali resistono con
controricorso e memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio n. 9/01/12, depositata il 16/1/2012, con cui è stata dichiarata l’estinzione

definizione, ex L. n. 289 del 2002, della controversia riguardante l’impugnazione
dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione dovuta dalle predette
contribuenti a seguito dell’apertura della successione del dante causa Terzo Petrocchi;
che secondo la CTR la materia del contendere è stata definita “in applicazione della
legge 289/2002, tramite presentazione di idonea dichiarazione integrativa da parte dei
ricorrenti”, e la controversia “risulta condonabile” riguardando “accertamenti per
imposta di successione concretantisi in una rideterminazione dell’imponibile sulla base
dell’applicazione delle presunzioni di cui all’art. 9, comma 2, DPR 346/90 e pertanto il
giudizio deve essere dichiarato estinto”;
che il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO

che va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché
intempestivo, in quanto notificato, a mezzo del servizio postale, il 5/3/2013,
quattrocentoquattrodici giorni dopo il deposito, intervenuto il 16/1/2012, della
sentenza di appello;
che, com’è pacifico in fatto, la sentenza impugnata non è stata notificata, sicché il
ricorso per cassazione poteva essere proposto nel c.d. “termine lungo” di cui agli artt.
62, D.Lgs. 546/1992 e 327, c. p. c., ed il termine per impugnare era di un uno anno,
cui devono aggiungersi quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt.
155, primo comma, c. p. c. e 1, primo comma, L. n. 724 del 1969, non tenendosi
conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto
della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, e poiché detto
termine scadeva il 3/3/2013, di domenica, la scadenza deve intendersi prorogata di
diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155, quarto comma, c. p. c., ed
il giorno 4/3/2013, come comprovato dal timbro-datario apposto in calce alla relata
della notifica eseguita dall’Avvocatura dello Stato, ai sensi della L. n. 69 del 2009,
i

del giudizio, con compensazione delle spese, per effetto della presentata istanza di

oltre che sull’accettazione della raccomandata,

l’atto risulta consegnato all’Ufficio

Postale,
che, questa Corte ha avuto occasione di precisare, in materia di notificazioni, che
“l’art. 55, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, consente all’Avvocatura dello
Stato di eseguire le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi
della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e prescrive che a tal fine ciascuna Avvocatura

conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. Ne consegue che, mancando
una previsione di specifiche modalità di esecuzione delle notifiche a mezzo servizio
postale, si applica la legge 21 gennaio 1994, n. 53, il cui art. 3, comma 3, rinvia, per il
perfezionamento della notificazione, agli artt. 4 e seguenti della legge 20 novembre
1982, n. 890 e, pertanto, nel caso di notificazione effettuata dal difensore della parte
a mezzo servizio postale, essa si ha per eseguita alla data di spedizione del piego, da
comprovare mediante prova documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità
presso l’ufficio postale.” (Cass. n. 3811/2014);
che, inoltre, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, la
quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149
c. p. c. e dell’art. 4, comma terzo, L. n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede che
la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di
ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente di consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario, deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente,
secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.
13970/2004, “un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di
trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro
un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento
dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del
notificante nel relativo procedimento (sulla base di tale principio le SS.UU. hanno
ritenuto tempestiva la notificazione a mezzo posta di un ricorso per cassazione, per la
quale la spedizione all’Avvocatura Generale dello Stato, titolare della rappresentanza
tecnica nel giudizio in cassazione, era avvenuta entro il termine per l’impugnazione).”;
che la censura è fondata e merita accoglimento considerato che, nella fattispecie in
esame, si è di fronte all’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta principale
di successione sulla base della dichiarazione presentata dagli eredi, senza che fosse
stata apportata alcuna rettifica dei valori, in forza delle aliquote di legge e della
presunzione posta dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 346 del 1990, secondo cui il denaro,
2

distrettuale e l’Avvocatura centrale si dotino di un apposito registro cronologico,

i gioielli e la mobilia si presumono compresi nell’attivo ereditario per un importo pari al
dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non
dichiarati o dichiarati per un importo minore;
che, infatti, allorché la liquidazione dell’imposta avvenga in virtù di un calcolo
meramente contabile, secondo criteri predeterminati dalla legge, come appunto nella
fattispecie in esame, è da escludersi che possa parlarsi di atto impositivo, né

corrispondere per la chiusura in via agevolata della lite (Cass. n. 22846/2010, n.
20898/2014, n. 1571/2015, 18469/2016);
che la sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio, non essendovi la
necessità di ulteriori accertamenti in fatto, con il rigetto del ricorso introduttivo delle
ricorrenti, donde la condanna delle soccombenti al pagamento in solido delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, restando compensate tra le parti, in
considerazione della evoluzione della vicenda processuale, le spese dei gradi di
merito;

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo delle ricorrenti, che condanna in solido al pagamento
delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00, oltre rimborso spese
prenotate a debito. Compensa le spese di giudizio dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 dicembre 2017.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

d’importo che formi oggetto di contestazione, al quale parametrare una somma da

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