Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31136 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 28/11/2019), n.31136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2120-2014 proposto da:

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SISTINA 23, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA SCOPELLITI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO MARIA INFANTINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12,

ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1316/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 17/07/2013 r.g.n. 636/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 17 luglio 2013) respinge l’appello di C.G. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria di rigetto del ricorso proposto dalla C., in proprio e per conto dei figli B.D. e B.V., nei confronti del Ministero dell’Interno al fine di ottenere i benefici previsti dalla L. n. 302 del 1990 in favore delle vittime della criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti, essendo vedova e madre rispettivamente di B.G. e di B.A., deceduti a seguito di un evento criminoso attribuito alla criminalità organizzata, verificatosi in (OMISSIS).

La Corte d’appello di Reggio Calabria, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il primo Giudice ha respinto la domanda ritenendo che la L. n. 302 del 1990, art. 1, lett. b), da leggere in combinazione con il successivo art. 9-bis, comporti che il requisito della completa estraneità agli ambienti criminali, necessario per l’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, debba essere richiesto anche nei confronti degli aventi causa dei soggetti lesi o deceduti, che sono da includere tra i soggetti destinatari dei benefici previsti dalla legge stessa (e, come tali, indicati nell’art. 9-bis cit.);

b) infatti, il legislatore usando il termine generale di “destinatari” ha manifestato l’intenzione di volere evitare che i benefici in parola possano sia pure indirettamente, per via ereditaria o di fatto, entrare nel patrimonio di persone che, in qualunque modo, appartengano alla criminalità organizzata e/o ai suoi ambienti pur essendo incensurati;

c) nella specie, fra i potenziali destinatari dei benefici in oggetto rientrerebbe anche B.G. – figlio e fratello delle due persone uccise il (OMISSIS), nonchè probabile destinatario di tale crimine affiliato ad una cosca mafiosa e, per delitti commessi in tale veste, condannato alla pena dell’ergastolo dalla Corte d’assise di Reggio Calabria;

d) inoltre, tra i potenziali destinatari dei benefici stessi, sarebbe compreso:

– pure un altro figlio della C., B.D., che all’epoca degli omicidi del (OMISSIS) era minorenne, ma poi ha aderito ad associazioni di tipo mafioso,

– come dai rapporti delle Forze dell’ordine;

e) va ribadito che – come ha sottolineato il primo Giudice – il testo della L. n. 302 cit. da applicare alla presente vicenda è sicuramente quello risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, in quanto è tale legge che ha previsto la possibilità di elargire i benefici di cui alla L. n. 302 del 1990 anche alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari per eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969, modificando il testo originario della L. n. 302 cit., art. 12 che aveva stabilito che per i suindicati soggetti i benefici potevano trovare applicazione soltanto in caso di fatti accaduti dopo la data di entrata in vigore della legge stessa medesima (26 ottobre 1990), data che è successiva all’evento criminoso posto alla base della presente vicenda;

f) di conseguenza, non può dubitarsi dell’applicabilità del citato art. 9-bis, introdotto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 259, (quindi prima delle modifiche di cui alla L. n. 407 cit.), con una finalità non innovativa rispetto al testo originario della legge, ma esplicativa dell’art. 1, commi 1 e 2 della legge, nel senso che tali norme sono da ascrivere alla intenzione del legislatore di considerare in modo rigoroso la necessaria presenza della condizione di “totale estraneità”alla criminalità organizzata, che infatti viene riferita in modo ampio ad ambienti (sociali e/o familiari) e rapporti (sociali e/o familiari) delinquenziali, ma resta salva la possibilità all’interessato di provare l’accidentalità del proprio coinvolgimento nei suddetti ambiti o anche la propria dissociazione da essi;

g) la dimostrazione della suddetta dissociazione o dell’abiura della mentalità criminale è particolarmente necessaria laddove per ragioni familiari la frequentazione sia naturalmente molto assidua, come accade nella specie;

h) anche se non è qui applicabile, ratione temporis, va però ricordato che il D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, art. 2-quinquies, lett. a), (convertito dalla L. 28 novembre 2008, n. 186) – nel testo modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 21, – ha previsto, per i legami di parentela o familiari, una presunzione assoluta di non estraneità all’ambiente criminale, proprio nella medesima ottica rigorista;

i) l’attuale ricorrente che, pur avrebbe potuto avvalersi della precedente disciplina più favorevole, non ha tuttavia fornito alcuna prova della propria dissociazione rispetto ai figli che hanno aderito alla criminalità organizzata condividendone la mentalità, le modalità di azione e gli obiettivi;

I) neppure la C. ha dimostrato che la propria condotta di vita sia del tutto incompatibile con l’adesione al sistema di disvalori e di logiche di cui è portatore l’indicato ambiente criminale.

2. Il ricorso di C.G. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi.

3. L’intimato Ministero dell’Interno non ha resistito con controricorso, ma ha depositato soltanto atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione (all’epoca prevista).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, erronea o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, della L. n. 302 del 1990, art. 1, lett. b) e art. 9-bis per avere la Corte d’appello ritenuto applicabile il requisito della estraneità “ad ambienti e rapporti delinquenziali”, previsto nell’art. 9-bis cit., non soltanto al soggetto leso e al richiedente – che sarebbero gli unici “destinatari” della norma – ma a tutti i familiari di tale soggetti, fornendo così una interpretazione contraria non solo al testo normativa ma proprio alla ratio legis.

Infatti, la L. n. 302 del 1990 è diretta a riservare uno speciale trattamento solidaristico di tipo assistenziale alle persone colpite dal terrorismo o dalla criminalità organizzata, sicchè i requisiti di ammissione devono essere intesi in modo restrittivo, nel senso che come unico elemento ostativo si deve considerare quello della totale estraneità ad ambienti delinquenziali riferito soltanto al soggetto leso.

Per i familiari superstiti tale requisito non è previsto e, del resto, una simile previsione di tradurrebbe in una discriminazione in danno di coloro che vivono in ambienti in cui “la malavita ha preso il sopravvento”, con violazione dell’art. 3 Cost.

L’interpretazione della Corte d’appello sarebbe contraria anche alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, conforme a quella del Consiglio di Stato, secondo cui le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione della speciale elargizione prevista dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302, essendo al riguardo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all’entità della somma che con riguardo ai presupposti per la relativa erogabilità (Cass. SU 29 agosto 2008, n. 21927; Cass. SU 18 dicembre 2007, n. 26626).

Nella specie il marito e un figlio della richiedente – la quale è pacificamente estranea ad ambienti malavitosi – entrambi incensurati sono stati vittime “trasversali” di un attentato di matrice mafiosa che ha avuto come obiettivo un altro figlio della C., il quale si trova in carcere a scontare la pena dell’ergastolo per associazione a delinquere di stampo mafioso.

La Corte d’appello ha incluso tra i destinatari del richiesto beneficio anche quest’ultimo soggetto che, invece, non poteva esservi ricompreso, nè poteva darsi rilievo all’avvenuta adesione alla mafia di un terzo figlio della richiedente, all’epoca dei fatti minorenne e lontano dalla mafia.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, erronea o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, della L. n. 302 del 1990, art. 9-bis e art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello affermato che la C. non ha provato che i suoi due figli che hanno aderito prima o dopo i fatti alla criminalità organizzata se ne siano allontanati nè ha dimostrato di avere una condotta di vita del tutto incompatibile con le logiche dell’ambiente criminale in questione.

Si sostiene che non è mai stata in contestazione l’estraneità ad ambienti malavitosi della richiedente e delle due vittime il che, del resto, trova conferma nel rapporto del Comando provinciale del Carabinieri del 29 gennaio 1992 e nella relazione della Questura di Reggio Calabria del 12 giugno 2000.

La ricorrente e le due suddette vittime del fatto criminoso del (OMISSIS) sono le uniche persone che qui interessano, mentre le vicende degli altri componenti della famiglia sono ininfluenti per il presente giudizio.

Nella descritta situazione, pertanto, la C. non avrebbe dovuto fornire altre prove rispetto a quelle date.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, erronea o falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, per avere la Corte d’appello violando il principio secondo cui, di regola, la legge non ha efficacia retroattiva ritenuto applicabile alla presente vicenda – che ha avuto inizio con la presentazione da parte della ricorrente della prescritta istanza ad ottobre 1991 – la L. n. 302 del 1990, art. 9-bis il quale è stato aggiunto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 259, ed ha stabilito quanto segue: “le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti dilinquenziali, di cui all’art. 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari”.

Si aggiunge che la Corte territoriale ha pure richiamato impropriamente la L. n. 186 del 2008, come modificata dalla L. n. 94 del 2009, che ha previsto ulteriori restrizioni per la concessione del beneficio in oggetto, sia pure considerandola non applicabile ratione temporis.

Tutto questo dimostra che il Giudice d’appello non ha considerato che l’unica disciplina applicabile nella specie era quella prevista dalla L. n. 302 del 1990, artt. 1 e 4 nel testo vigente al momento della presentazione della domanda da parte della C. (ottobre 1991) e non erano, invece, applicabili l’art. 9-bis cit. e tanto meno la L. n. 186 del 2008.

3 – Esame delle censure.

3. L’esame dei motivi di censura – da esaminare insieme, in quanto intimamente connessi – porta al rigetto del ricorso, per le ragioni di seguito esposte.

4. La ratio della L. 20 ottobre 1990, n. 302 corrisponde alla ragionevole la scelta legislativa di riservare uno speciale trattamento di tipo assistenziale alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata, in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai suindicati fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi di tipo eccezionale fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei fenomeni.

La legge – entrata in vigore il 26 ottobre 1990 (giorno successivo alla sua pubblicazione nella GU, vedi art. 19 cit. legge) – proprio per le sue peculiari finalità prevedeva la possibilità della elargizioni dei benefici ivi previsti anche alle vittime e ai superstiti di eventi verificatisi prima della propria entrata in vigore e successivamente alla data del 1 gennaio 1969.

5. Tale regime retroattivo, però, nel testo originario dell’art. 12 cit. legge – testo originario, cui si fa riferimento nel ricorso – era limitato ai casi di delitti di terrorismo, mentre per i delitti di criminalità organizzata i benefici erano applicabili – secondo il regime generale di cui all’art. 11 preleggi richiamato in ricorso – agli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa (vedi, per tutte: T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 22 luglio 1999, n. 1549; T.A.R. Puglia Bari. Sez. I, 2 dicembre 1995, n. 1173).

Come correttamente affermato dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, soltanto con le modifiche introdotte alla L. n. 302 cit. dalla L. 23 novembre 1998, n. 407 il suddetto regime retroattivo – volto a comprendere anche eventi verificatisi dal 1 gennaio 1969 in poi – è stato esteso anche alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari.

6. Ne deriva che solo grazie alle suddette modifiche nell’ambito applicativo della L. n. 302 è divenuto astrattamente ricomprendibile anche l’evento criminoso posto alla base della presente vicenda, pacificamente verificatosi in – (OMISSIS), quindi in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della L. n. 302 medesima (26 ottobre 1990).

Nè, ai fini che qui interessano, rileva, la data di presentazione della prescritta domanda da parte della ricorrente (ottobre 1991 oppure 8 marzo 2001, come riferisce Cons. Stato Sez. VI Sent., 18/09/2009, n. 5618, ove è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente vicenda) perchè quel che conta è la data dell’evento criminoso occorso.

7. A ciò consegue che non possono nutrirsi dubbi sull’applicabilità nella specie della L. n. 302 del 1990, art. 9-bis diversamente da quanto si afferma nel presente ricorso.

Infatti, il citato art. 9-bis è stato introdotto nella legge L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 259, quindi prima dell’entrata in vigore della L. n. 407 del 1998 (11 dicembre 1998), grazie alla quale la C. ha potuto presentare la domanda di attribuzione dei benefici per un evento criminoso verificatosi in epoca antecedente al 26 ottobre 1990.

Ragionare diversamente significherebbe andare contro i principi che governano la successione delle leggi nel tempo, che sono proprio quelli invocati nel ricorso.

8. Il suddetto art. 9-bis (Condizioni per la fruizione dei benefici) stabilisce che: “le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti dilinquenziali, di cui all’art. 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari”.

Nella espressione: “tutti i soggetti destinatari” usata dalla disposizione non appare dubitabile che vadano ricompresi non solo le vittime ma anche i familiari delle vittime e i loro superstiti (nell’accezione utilizzata dalla legge).

A tale conclusione si perviene sulla base di una interpretazione finalistica, logico-sistematica e costituzionalmente orientata all’art. 3 Cost. (come principio di razionalità-equità) della norma fondata, sulla duplice osservazione secondo cui, da un lato, la disposizione pur non definendo la platea dei possibili destinatari comunque richiama l’art. 1, commi 1 e 2 Legge medesima e dall’altro, che l’art. 4 della legge (Elargizione ai superstiti) fa espresso riferimento al precedente art. 1 per l’eventuale corresponsione dei benefici ai superstiti (ivi definiti).

Tale tipo di interpretazione, oltre ad essere l’unica idonea a dare alla norma un significato corrispondente alla ratio delle L. n. 302 cit., risulta del tutto conforme al combinato disposto degli artt. 12 e 14 preleggi, visto che il suddetto art. 9-bis, sicuramente non è configurabile come norma penale o norma eccezionale ma non è neppure una norma autosufficiente, in quanto per la relativa applicazione rimanda alla definizione della categoria di “tutti i soggetti destinatari” della legge, definizione che non può non avvenire sulla base della lettura complessiva della legge stessa e, quindi, attraverso la combinazione dell’art. 1 con l’art. 4, nei sensi anzidetti.

9. Tale conclusione, del resto, risulta implicitamente confermata anche dal sopravvenuto D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, art. 2-quinquies, lett. a), del (convertito dalla L. 28 novembre 2008, n. 186) – nel testo modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 21, – che ha previsto, per i legami di parentela o familiari, una presunzione assoluta di non estraneità all’ambiente criminale, muovendo quindi dal presupposto della sicura inclusione di tali soggetti tra i “destinatari” della legge, con un’ottica ancor più rigorista.

Sebbene tale ultima normativa non sia, nella specie applicabile, ratione temporis, tuttavia di essa si può tenere conto – a prescindere dal regime presuntivo introdotto – come ulteriore elemento che conferma, in sede di interpretazione evolutiva e sistematica della legge, il significato da attribuire all’espressione “tutti i soggetti destinatari” della legge, contenuta nel suddetto art. 9-bis, onde escludere la ravvisabilità di situazioni di disarmonia nell’evoluzione della disciplina in materia (arg. ex Cass. SU 16 marzo 2009, n. 6316).

Infatti, anche tali ultime innovazioni sono da configurare come significative manifestazioni dell’intento – dimostrato dal legislatore fin dalla originaria versione della L. n. 302 cit. – secondo cui sia per le vittime, sia per i loro familiari e i superstiti (come individuati), va considerata in modo rigoroso la necessaria presenza della condizione di “totale estraneità” alla criminalità organizzata, la quale infatti viene riferita in modo ampio ad ambienti (sociali e/o familiari) e rapporti (sociali e/o familiari) delinquenziali, salva la possibilità per l’interessato di provare l’accidentalità del proprio coinvolgimento nei suddetti ambiti o anche la propria dissociazione da essi (nel regime anteriore alle ultime innovazioni).

10. Come si è detto la L. n. 302 cit. ha eminentemente una finalità solidaristica nei confronti delle vittime e dei superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata nonchè dei loro aventi causa.

E’ chiaro, quindi, che il legislatore nel momento in cui ha ritenuto di estendere la possibilità di ottenere i benefici a soggetti ulteriori rispetto alle vittime non può che averli ricompresi tra i “destinatari” della relativa disciplina, al pari dei diretti interessati, con tutto ciò che ne consegue anche con riguardo ai requisiti richiesti.

E’ evidente che sarebbe contrario ai principi fondamentali della Costituzione – a partire da quello di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost. – e sarebbe del tutto inconcepibile in uno Stato di diritto manifestare solidarietà, con l’elargizione di speciali provvidenze assistenziali, nei confronti di soggetti “non del tutto estranei agli ambienti delinquenziali” (mafiosi o terroristici) e sarebbe ancor più incomprensibile ritenere che questo requisito, pacificamente richiesto per le vittime, non lo sia per i familiari e gli eventuali aventi causa superstiti.

Infatti, una simile interpretazione, eludendo la chiara intenzione del legislatore, potrebbe portare all’indiretta attribuzione degli strumenti di solidarietà previsti per le vittime di atti criminosi in favore degli autori di tali atti o di persone ad essi collegate da una qualche forma di contiguità.

11. Questa è la tesi correttamente sostenuta dalla Corte d’appello e deve essere precisato che essa – diversamente da quel che si afferma nel ricorso non si pone in contrasto nè con la giurisprudenza amministrativa (vedi, per tutte: T.A.R. Campania Napoli Sez. V Sent., 26/03/2007, n. 2823) nè con la giurisprudenza di questa Corte in materia di riparto di giurisdizione (vedi, per tutte: Cass. SU 29 agosto 2008, n. 21927; Cass. SU 18 dicembre 2007, n. 26626, nonchè Cass. 20 ottobre 2015, n. 21306).

Infatti, in base a questa giurisprudenza i benefici previsti dalla L. n. 302 del 1990 sono oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo dei destinatari, in quanto in ordine alla loro corresponsione, non residua alcun margine di discrezionalità, “una volta che i competenti organi amministrativi abbiano compiuto, con esito favorevole per il richiedente, l’istruttoria” (vedi, in tale senso, Cass. SU n. 11337 del 2003).

Quindi se l’istruttoria – attività diretta all’accertamento dei requisiti, la quale anche ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estranea al concetto di discrezionalità amministrativa – dà esito negativo il diritto soggettivo in oggetto non può sorgere.

Questo è esattamente ciò che è accaduto nella specie nei confronti della C..

12. D’altra parte, se, come si è detto, la tesi sostenuta in ricorso potrebbe portare ad una palese violazione dell’art. 3 Cost., principalmente per un irragionevole ipotizzato diverso trattamento (quanto ai requisiti) tra vittime e familiari e/o aventi causa delle vittime, viceversa non è configurabile alcuna violazione dell’art. 3 Cost. nei termini proposti dalla ricorrente, secondo cui l’applicazione anche ai familiari del requisito in contestazione si tradurrebbe in una discriminazione in danno di coloro che vivono in ambienti in cui “la malavita ha preso il sopravvento”.

Nel rinviare a quel che si è detto sopra in ordine al fatto che l’interpretazione della normativa qui contestata è l’unica ragionevole ed è anche l’unica che risponde alla ratio legis, quale coerentemente espressa sin dal testo originario della L. n. 302 e poi in tutti i successivi interventi legislativi fino a quelli del 2008-2009 (con i quali tale ratio è stata espressa attraverso una disciplina ancor più rigorosa), si sottolinea che l’ipotizzato confronto tra chi vive in zone di mafia e chi non vive in tali zone appare, in questo contesto, del tutto improprio.

Infatti, un simile assunto porterebbe a considerare ragionevole l’attribuzione dei benefici in parola – che rappresentano un tributo dello Stato alle vittime innocenti di crimini di stampo mafioso (o terroristico) – a persone che restano legate alla criminalità organizzata (sia pure indirettamente), senza avvalersi dei molteplici strumenti loro offerti dall’ordinamento per distaccarsi da tale realtà criminale e quindi, del tutto irragionevolmente, porterebbe a riservare a tali persone il medesimo trattamento attribuibile a chi invece dimostra la propria dissociazione rispetto alla suddetta realtà e l’abiura della mentalità criminale.

Ovviamente, una simile dimostrazione è particolarmente necessaria – e difficile – laddove per ragioni familiari la frequentazione dell’ambiente criminale mafioso (per quanto qui interessa) sia naturalmente molto assidua, come accade nella specie.

Ma, alle persone cui si applica la disciplina antecedente a quella più restrittiva del 2008-2009 era data la possibilità di dimostrare – nonostante lo stretto legame di parentela con affiliati alla criminalità organizzata – di aver reciso ogni rapporto con la mafia e i suoi disvalori.

13. La Corte d’appello sottolinea che l’attuale ricorrente che, pur avrebbe potuto avvalersi della precedente disciplina più favorevole, non ha tuttavia fornito alcuna prova della propria dissociazione rispetto ai figli che hanno aderito alla criminalità organizzata condividendone la mentalità, le modalità di azione e gli obiettivi, nè ha dimostrato che la propria condotta di vita sia del tutto incompatibile con l’adesione al sistema di disvalori e di logiche di cui è portatore l’indicato ambiente criminale.

Nel ricorso, sul punto, si sostiene che la C. non avrebbe dovuto fornire altre prove rispetto a quelle date, dalle quali risulta che nè la richiedente nè le due vittime sono affiliate alla criminalità organizzata, visto che queste tre sarebbero le uniche persone che qui interessano, mentre le vicende degli altri componenti della famiglia (di cui non si nega l’affiliazione alla criminalità organizzata) sarebbero ininfluenti per il presente giudizio.

Ma, per quanto si è detto, tale assunto non è accoglibile perchè in contrasto con la ratio e la lettera della legge, che stabilisce che per l’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso non è sufficiente che il beneficiario sia incensurato o non sia affiliato ad una cosca mafiosa, ma richiede che vi sia la completa estraneità agli “ambienti delinquenziali mafiosi”, intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso laddove per ragioni familiari la frequentazione di quegli ambienti sia naturalmente molto assidua, come accade nella specie.

In mancanza di tale “completa estraneità” – rilevata nella fase istruttoria e riguardante tutti i possibili destinatari della normativa, non solo le vittime del crimine – il diritto soggettivo ad ottenere i benefici previsti non può sorgere, come si desume dalla legge stessa nell’interpretazione fornita dalla concorde giurisprudenza di legittimità e amministrativa.

IV – Conclusioni.

14. Per tutte le anzidette ragioni il ricorso è da respingere.

15. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio in quanto l’intimato Ministero dell’Interno, dopo il deposito di atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione (all’epoca prevista), non ha svolto alcuna attività difensiva.

16. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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