Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31135 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31135 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 4624-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

FALLIMENTO IESSEG SRL;
– intimato –

2017
2995

avverso la sentenza n. 90/2011 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 21/12/2011;

Data pubblicazione: 29/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 07/12/2017 dal Consigliere Dott.
ORONZO DE MASI;

in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott.ssa RITA SANLORENZO che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero

RITENUTO

che l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, con due motivi, nei confronti del
Fallimento I.ESSE.G. s.r.I., il quale non ha svolto attività difensiva, avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 90/05/11,
depositata il 21/12/2011, con cui è stato respinto l’appello erariale che investiva la

d’interesse, aveva ritenuto illegittimo il recupero d’imposta relativamente al credito
IVA emergente dalla dichiarazione della società contribuente per gli anni 2001 e 2002,
portato in detrazione con altri crediti tributari e previdenziali, in quanto risultato a
seguito di un accertamento precluso all’Ufficio per effetto del condono c.d. tombale
dalla medesima presentato;
che nel caso in oggetto, secondo la CTR, “non si vede … sulla legittimità di un
eventuale diniego dall’Amministrazione finanziaria al richiesto rimborso di un credito
tributario, bensì sulla legittimità degli avvisi di accertamento di un maggior debito
d’imposta in capo alla ricorrente (la I.E.SSE.G. s.r.I.), nonostante questa abbia definito
la propria posizione debitoria attraverso condono”;
che il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO

che la ricorrente Agenzia delle Entrate con il primo motivo d’impugnazione deduce, in
relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione
dell’art. 9, L. n. 289 del 2002, giacché la CTR non ha considerato che il
disconoscimento del credito IVA (Lire 427.635.000) risultante dalla dichiarazione del
2001 presentata dalla contribuente, e portato in detrazione con altri crediti tributari e
previdenziali, non è precluso dall’adesione al condono c.d. tombale, in quanto esso
incide sui debiti tributari e non sui crediti, e con il secondo motivo d’impugnazione
deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 4, violazione e falsa
applicazione dell’art. 9, L. n. 289 del 2002, vizio di ultrapetizione, ai sensi dell’art. 112
c.p.c., omessa pronuncia su motivi di appello, giacché non ha considerato che il
recupero d’imposta relativamente alla dichiarazione del 2002, non coperta dal
condono, riguardava il credito IVA relativo a fatture di acquisto di un macchinario
ceduto a società estera, operazione ritenuta inesistente;
che le suesposte censure sono fondate e meritano accoglimento;

decisione della Commissione tributaria provinciale di Verbania la quale, per quanto qui

che, invero, la contribuente aveva lamentato il fatto che, illegittimamente, l’Agenzia
delle Entrate avesse disconosciuto il credito IVA esposto nella dichiarazione per l’anno
2001, nonostante l’adesione al condono di cui all’art. 9, L. n. 289 del 2002, ed il
credito IVA esposto nella dichiarazione per l’anno 2002, relativamente all’acquisto
(fittizio) di un bene strumentale di rilevante importo, oggetto di successiva (fittizia)
cessione all’estero (non imponibile IVA), sostenendo invece la effettività

danneggiato e con generatore non riparabile, come descritto in fattura, ed il giudice
di prime cure aveva ritenuto precluso dal condono l’accertamento di cui all’avviso
relativo all’anno d’imposta 2001, e con riferimento a quello relativo all’anno d’imposta
2002 non rispondente ai principi di logica commerciale il disconoscimento della
minusvalenza determinata dalla cessione all’estero del bene in oggetto;
che la decisione della CTR è senz’altro censurabile laddove ha ritenuto precluse, per
effetto del condono, le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria e,
conseguentemente, accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di recupero
del credito di imposta 2001, in quanto si è discostata dal consolidato principio in
forza del quale “Il condono ex art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, elide i
debiti del contribuente verso l’erario, ma non opera sui suoi eventuali crediti fiscali,
dovendo la previsione del nono comma del citato articolo secondo cui “la definizione
automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle
dichiarazioni presentate”, interpretarsi nel senso che tale definizione non sottrae
all’ufficio il potere di contestare il credito esposto dal contribuente.” (Cass. n.
2597/2014, n. 20433/2014, n.6982/2015, in tema di condono fiscale, quando sia
stato chiesto il rimborso dell’IVA per operazioni ritenute inesistenti, n. 22436/2016,
S.U. n. 16692/2017);
che la decisione impugnata è altresì censurabile laddove ha ritenuto l’efficacia
preclusiva del condono “assorbente di ogni altra questione”, considerato che le
contestazioni dell’Amministrazione finanziaria riguardavano anche il credito Iva
esposto nella dichiarazione 2002, annualità pacificamente non coperta dal condono,
rispetto al quale era invece in discussione l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
riferite all’operazione di acquisto e di vendita all’estero di un bene strumentale della
società contribuente, questione decisiva ai fini del merito della pretesa tributaria, e
l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c.
come fondatamente denunciato dalla ricorrente;

2

dell’operazione e la congruità del prezzo dichiarato, trattandosi di macchinario

che la sentenza impugnata, pertanto, va cassata con rinvio per nuovo esame alla
medesima CTR, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese
del giudizio di legittimità;
P.Q.M.

presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 dicembre 2017.

11 Presidente

44 onnenico Cr – ‘remi)

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
e/Emomrg:
tributaria regionale dell=itta, in diversa composizione, anche per le spese del

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