Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31135 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 28/11/2019), n.31135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22452-2015 proposto da:

Q.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO FANI

N. 139, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VENTURINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

FCA ITALY S.P.A., già FIAT GROUP AUTOMOBILE S.P.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente. domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE

LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ITALICO PERLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4273/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/09/2014 R.G.N. 4019/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 16 settembre 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da Q.D. nei confronti di Fiat Group Automobiles Spa volto al riconoscimento, in ragione delle mansioni in concreto svolte, di un superiore inquadramento contrattuale e delle conseguenti differenze retributive;

2. la Corte di Appello ha condiviso con il Tribunale che “sulla scorta della stessa allegazione di cui al ricorso introduttivo non emergesse alcun elemento utile a far ritenere la spettanza del livello” superiore richiesto; ha poi considerato, circa la lamentata mancata ammissione della prova testimoniale, che la censura fosse priva di fondamento “posto che i fatti di causa quali esposti dalle parti… e nei limiti in cui esprimono circostanze rilevanti e concrete sono pacifici”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 2 motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito la società con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia cumulativamente: “violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione art. 2103 c.c.; violazione artt. 4 e 15 CCNL Metalmeccanici industria 1999 – 2002; omesso esame circa un fatto decisivo della controversia”; si deduce che “nel corso del giudizio è risultato provato che il ricorrente abbia, negli ultimi 15 anni, svolto mansioni di direzione e coordinamento di un ufficio al quale erano addetti 10-15 lavoratori nel quale si svolgevano i compiti di ufficio postale, coordinamento centro sportivo e di ufficio copie con abbondante autonomia seguendo esclusivamente le direttive generali dei superiori”; si sostiene che “dalle evidenze processuali consistenti nelle affermazioni fatte dalle parti negli atti introduttivi, che la stessa Corte ha ritenuto pacifici perchè ammessi, risulta con evidenza che il Q. ha svolto mansioni che rientrano nel 6 livello di categoria”;

2. il motivo, in tutte le sue articolazioni, non può trovare accoglimento atteso che, oltre i profili di inammissibilità derivanti dall’aver denunciato la violazione di norme di un contratto collettivo nazionale di lavoro senza specificare se esso sia stato prodotto integralmente (cfr. Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010), oltre l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010; conformi: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013), non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata;

quest’ultima risiede nella comune opinione, affermata dai giudici in entrambi i gradi di merito, che l’allegazione in fatto contenuta nell’atto introduttivo del giudizio fosse “inidonea ad esprimere un concreto contenuto fattuale di mansioni disimpegnate… sostanziandosi nella mera descrizione generica delle competenze dell’ufficio postale e nell’affermazione nominalistica di esservi stato preposto, senza alcuna ulteriore e più articolata specificazione delle mansioni in concreto disimpegnate quale capo ufficio e delle modalità di espletamento, il che assumeva – secondo la Corte territoriale – particolare rilievo alla luce della connotazione contrattuale collettiva che non ricollega il livello 6 al fatto di rivestire semplicemente la qualifica di “capo ufficio”, ma richiede una funzione direttiva qualificata dalla “discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite”, laddove lo stesso ricorrente ha evidenziato che la sua attività si svolgeva non sulla scorta di direttive generali ma avendo come referenti due superiori gerarchici”;

parte ricorrente non si misura con tale ragione della decisione, eventualmente riportando i contenuti testuali del ricorso introduttivo dai quali risultasse in qual modo concreto le mansioni disimpegnate dal Q. palesassero “discrezionalità di poteri con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa”, ma piuttosto ribadisce la sussistenza di una “prova” che sarebbe emersa nel giudizio circa l’espletamento delle rivendicate mansioni superiori, così inevitabilmente sconfinando nell’apprezzamento di fatti, di certo precluso al sindacato di legittimità di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici);

il travalicamento nel giudizio di fatto è altresì comprovato dal riferimento a talune norme di diritto di cui si assume nel motivo la violazione: infatti la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo in presenza di un errore di percezione, che cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, in contrasto con il divieto di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. n. 9356 del 2017); nè sussistendo nella specie violazione dell’art. 116 c.p.c., idonea ad integrare vizio di error in procedendo, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero all’opposto valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. n. 11892 del 2016); nè, tanto meno, ricorrendo violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018);

3. il secondo motivo denuncia “violazione dell’art. 116,244,253,420,420 bis c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo della controversia”, lamentando che la Corte non avrebbe ammesso le prove articolate dalle parti, senza aver fornito adeguata motivazione;

4. la censura è inammissibilmente formulata in quanto non riporta testualmente in ricorso il contenuto dei capitoli di prova non ammessi, al fine di saggiarne la decisività (v. Cass. n. 19985 del 2017; Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 6440 del 2007); inoltre essa non tiene conto che i giudici del merito hanno dato per “pacifici” i fatti allegati a fondamento della domanda, tuttavia hanno ritenuto i medesimi insufficienti ai fini dell’accoglimento della medesima, sicchè era del tutto ultronea l’ammissione di una prova testimoniale su fatti incontestati ovvero irrilevanti e non potendo essa dare ingresso a circostanze non adeguatamente capitolate;

5. conclusivamente il ricorso va respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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