Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31135 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 03/12/2018), n.31135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22567-2017 proposto da:

LA SORGENTI PRESIDIANA S.R.L. C.F./P.I.(OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato CANDIA VITO AUGUSTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CEFALU’ in persona del Sindaco ed attuale rappresentante

legale, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato

PANIO NICO, via dei Pontefici n. 3 Roma, rappresentato e difeso,

dall’avv. FERARA DANIELA giusta delibera e procura in calce;

– resistente –

AZIENDA MINUCIPALIZZATA DI PALERMO – AMAP S.P.A.;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza del TRIBUNALE di

TERMINI IMERESE, depositata il 25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. FALASCHI MILENA;

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale SERVELLO GIANFRANCO, che visti gli

artt. 42 e 47 c.p.c., ha chiesto che la Corte di Cessazione rigetti

il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza del 25 luglio 2017, ha dichiarato la propria incompetenza per materia, in favore della Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Palermo, a conoscere della controversia, instaurata ex art. 702 c.p.c., dalla Sorgenti Presidiana s.r.l. nei confronti del Comune di Cefalù e della Azienda Municipalizzata Ambiente di Palermo – AMAP s.p.a., volta ad ottenere il pagamento degli oneri di potabilizzazione dell’acqua per il periodo da febbraio a dicembre 2016, ad essa asseritamente dovuti in ragione del contratto di appalto per la concessione di costruzione e gestione dell’impianto di potabilizzazione dell’acqua derivante dalle sorgenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) del 31 maggio 2000 e successivo atto aggiuntivo del 17 giugno 2003, in accoglimento dell’eccezione in tal senso sollevata dal Comune.

La Sorgenti Presidiana s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza avverso la predetta ordinanza, sulla base di un unico articolato complessivo motivo, cui ha resistito il Comune con controricorso.

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

In vista dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.

Il giorno 27 settembre 2018 il collegio veniva riconvocato, nella medesima composizione, per una nuova delibazione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico complessivo motivo la ricorrente lamenta che il Tribunale di Termini Imerese abbia qualificato il contratto con il quale il Comune di Cefalù ha rilasciato concessione alla Sorgenti Presidiana di costruzione e di gestione dell’impianto di potabilizzazione dell’acqua in termini di appalto di pubblico servizio di rilevanza comunitaria (pacificamente sopra-soglia) basandosi sull’applicazione – al caso concreto – dei principi enunciati da questa Corte (specificamente, sent. n. 9139 del 2015), in particolare rilevando come, secondo le pattuizioni, l’impresa risulti preservata “in maniera significativa” da quel rischio d’impresa, la cui assunzione è stata ritenuta dalla citata pronuncia quale indice scriminante tra la figura qui ravvisata e la concessione di servizi (che comporterebbe, di converso, la competenza del giudice adito. La ricorrente richiama, poi, a sostegno di tale ultima qualificazione della L.R. Sicilia n. 21 del 1985, art. 42 ter, abrogata, che regola(va) la “promozione privata di concessione di lavori pubblici”, sostenendo che in tale disposizione vada rinvenuta la matrice normativa del rapporto.

Il ricorso è fondato anche se per ragione diversa da quella dedotta dalla ricorrente. Infatti la controversia esorbita dall’ambito circoscritto dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 2, lett. e), ratione temporis applicabile.

Ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, nel testo sostituito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, art. 1, comma 1, in sede di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, (mentre il testo originario faceva esclusivo riferimento a “controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonchè di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale”), le sezioni specializzate sono tra l’altro oggi competenti, relativamente alle società di cui al libro 5, titolo 5, capi 5, 6 e 7, e titolo 6, del c.c., alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003 secondo cui, fatte salve talune deroghe qui non rilevanti, “le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

In breve, sono contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, per i fini dell’applicazione del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, quelli sottoposti al codice degli appalti (nell’arco temporale di vigenza di quest’ultimo) e, dunque, non lo sono quei contratti ad esso antecedenti (cfr in termini, Cass. n. 6327 del 2017). Nel caso in esame la controversia ha ad oggetto una convenzione intercorsa tra la A.S.L. di Benevento e la Associazione temporanea di Imprese – ATI A. & I. Della Morte s.p.a. risalente al 31 maggio 2000 e successivo patto aggiuntivo del 17 giugno 2003.

Ciò è sufficiente ad escludere che la controversia abbia ad oggetto un appalto di lavori di rilevanza comunitaria devoluto alla competenza del tribunale delle imprese.

L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio va, pertanto, essere accolta e dichiarata la competenza del Tribunale di Termini Imerese, davanti al quale le parti dovranno riassumere il giudizio entro tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Termini Imerese, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento; fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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