Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31134 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31134 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 1163-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CAPOBIANCO MATTEO, elettivamente domiciliato in
2017
2994

ROMA VIA CARLO ALBERTO RACCHIA 2, presso lo studio
dell’avvocato DOMENICO NACCARI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ENZO IANNANTUONO;

Data pubblicazione: 29/12/2017

- controricorrente nonchè contro

EQUITALIA ETR SPA;

avverso la sentenza n. 207/2011 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata il
16/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 07/12/2017 dal Consigliere Dott.
ORONZO DE MASI.

– intimata –

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 207/26/11,
depositata il 16/11/2011, respingendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, nei
confronti di Matteo Capobianco, e di Equitalia E.T.R. s.p.a., confermava la decisone
della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, che aveva accolto il ricorso del

di adesione alla definizione agevolata di cui alla L. n. 289 del 2002 ed alla L. n. 350
dei 2003, per mancato versamento delle rate successive alla prima, sul rilievo che

per i residenti nei comuni ricompresi nelle province di Foggia e Campobasso colpiti dal
sima dell’ottobre 2002, vale la “sospensione” dei termini relativi agli adempimenti ed
ai versamenti tributari;
che, secondo il Giudice di appello, né l’Agenzia delle Entrate, né Equitalia E.T.R. s.p.a.,
hanno contestato la circostanza del mancato preventivo invio al contribuente
dell’avviso bonario per cui, alla luce del disposto dell’art. 6, L. n. 212 del 2000
(Statuto dei diritti del Contribuente), la cartella di pagamento per tale

assorbente

ragione è nulla;
che l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione della sentenza della CTR con due
motivi di ricorso, cui il contribuente resiste con controricorso, mentre L’Agente della
riscossione non ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360
c.p.c., primo comma n. 5, carente, insufficiente e comunque erronea motivazione in
merito alla ritenuta non contestazione del mancato invio dell’avviso bonario, questione
riproposta dal contribuente con l’appello incidentale, con il secondo motivo, in
relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma n. 3, deduce violazione degli artt. 112 c.p.c.
e 6, L. n. 212 del 2000, giacché la CTR non ha esaminato i motivi di appello
dell’Ufficio, ed è pervenuta alla decisione di conferma della sentenza di primo grado in
maniera contraddittoria, in aperta violazione delle norme di legge, non avendo la CTP
disposto l’annullamento della impugnata cartella di pagamento in ragione dell’omessa
notifica dell’avviso bonario, nel caso di specie per costante giurisprudenza non
necessario, ma per una diversa ragione, e neppure ha considerato che, ai sensi
dell’art. 9, comma 12, L. n. 289 del 2002, l’omesso versamento alle indicate scadenze

contribuente avverso la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo a seguito

delle rate successive alla prima, non determina l’inefficacia della integrazione, che per
iI recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell’art. 14, D.P.R.
n. 602 del 1973 e successive modificazioni, ed infine che è dovuta la sanzione
amministrativa;
che il giudice di primo grado, aderendo al relativo argomento impugnatorio del
contribuente, ha posto a fondamento della decisione di annullamento della cartella di

periodo di sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
tributari per i residenti nei comuni interessati dai noti eventi sismici dell’ottobre 2002,
periodo che ai sensi dell’art. 6 ter, L. n. 31 del 2008, terminava il 20/12/2008,
scadenza poi anticipata al 30/6/2008 dal D.L. n. 93 del 2008, ed ha disatteso la tesi
difensiva dell’Ufficio secondo cui rileva la circostanza che la cartella di pagamento è
stata notificata in data 28/8/2008, cioè dopo la scadenza del periodo di sospensione, e
che i diritti del contribuente sono stati comunque salvaguardati in quanto nulla al
medesimo è stato richiesto di pagare prima di tale data;
che il giudice di secondo grado ha respinto l’appello principale dell’Agenzia delle
Entrate osservando che la mancanza – circostanza pacifica – del prodromico avviso
bonario – questione dedotta dal contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio,
disattesa dalla CTP, e rientrante nell’oggetto del devolutum

in secondo grado per

effetto dell’appello incidentale – costituisce ragione sufficiente per l’annullamento
dell’atto impugnato;
che la sentenza d’appello la quale, anche se confermativa, si sostituisce totalmente
alla sentenza di primo grado, si è basata nella specie su di una ragione diversa da
quella addotta dal giudice di primo grado, che investe la contestata regolarità formale
del procedimento di riscossione per omesso invio della preventiva comunicazione di
irregolarità, adempimento secondo l’Agenzia delle Entrate non richiesto dalla legge;
che la impugnata cartella esattoriale origina dalla dichiarazione di condono presentata
dal contribuente, ragion per cui non ha alcun fondamento la dedotta nullità dell’atto,
quale conseguenza della mancata preventiva notifica dell’invito bonario, adempimento
non previsto dalla richiamata normativa proprio in quanto per il calcolo del dovuto
sono stati considerati dati non diversi da quelli forniti dal contribuente medesimo, di
tal che dal “mancato invio al contribuente dell’avviso bonario” non può farsi derivare
la nullità dell’atto oggetto d’impugnazione;
che il Capobianco, com’è incontestato, ha provveduto al versamento di Euro 3.000;00,
il 16/5/2003, in relazione ad una prima dichiarazione di condono di cui alla L. n. 282
2

pagamento la circostanza che il ruolo è stato reso esecutivo il 21/12/2007, nel

del 2002, e di Euro 100,00, il 16/4/2004, in relazione ad una dichiarazione
successivamente proposta in adesione alla proroga dei termini di cui alla L. n. 350 del
2003, e quindi non ha effettuato il pagamento delle rate successive alla prima rata,
per cui l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di poter legittimamente procedere alla
riscossione del residuo importo di Euro 6.000,00;
che il contribuente assume di aver presentato le dichiarazioni di adesione alla

al fine di non vedersi preclusa la possibilità di beneficiare della sanatoria, in una
situazione di “incertezza e confusione” determinata dagli interventi normativi afferenti
la sospensione dei termini prevista per i territori colpiti dagli eventi sismici del
31/10/2002, ed invoca altresì tale beneficio in quanto operante per tutti i tributi, i
contributi ed i carichi iscritti a ruolo e relativi adempimenti, compresi quelli relativi
alla definizione di cui alle leggi n. 282 del 2002 e n. 350 del 2003, che “sono restituiti
in misura ridotta al quaranta per cento, con l’abbattimento quindi del 60%, senza
aggravio di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione in centoventi rate mensili”,
ed evidenzia che la cartella esattoriale impugnata reca invece “l’intero importo del
100% (del dovuto) con interessi e sanzioni”, che, peraltro, sta provvedendo a versare
ratealmente (cfr. pag. 8 del controricorso);
che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 61 del 2008, in L. n. 113 del 2008, ed in
una logica derogatoria volta a favorire i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, i tributi,
i contributi ed i carichi iscritti a ruolo, oggetto della sospensione, sono restituiti in
misura ridotta al quaranta per cento, senza aggravio di sanzioni ed interessi, mediante
rateizzazione in centoventi rate mensili, e l’art. 3, comma 2, D.L. del decreto legge 23
ottobre 2008, n. 162 del 2008, convertito, con modificazioni, in L. n. 201 del 2008,
stabilisce che, al fine di usufruire della sopra citata definizione agevolata, i soggetti
interessati corrispondono l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero
per ciascun carico iscritto a ruolo oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti
già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo
da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, a decorrere da giugno 2009, ed
ancora, i commi 4-bis e
4 ter dell’art. 6,- D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, in L. n. 2 del

2009, prevedono che le procedure di definizione dei versamenti sospesi e degli
adempimenti tributari diversi dai versamenti, di cui al citato decreto legge n. 162 del
2008, per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 1997 nel territorio delle
regioni Marche ed Umbria, si applicano altresì per i soggetti residenti o aventi
3

definizione agevolata di cui sopra, nonché provveduto al pagamento della prima rata,

domicilio nei territori delle regioni Molise e Puglia (province di Campobasso e Foggia),
colpiti dagli eventi sismici dell’ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro
dell’Economia e delle finanze del 14 e 15/11/2002 e del 9/1/2003;
che in attuazione delle sopra citate disposizioni, è stato altresì emanato dall’Agenzia
delle Entrate il modello di comunicazione per la definizione dei versamenti e dei
carichi iscritti a ruolo sospesi a seguito dei menzionati eventi sismici, unitamente alle

10/4/2009);
che, in linea con un condivisibile indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, deve
ribadirsi il principio secondo cui il beneficio della riduzione del carico fiscale, nei
termini sopra precisati, spetta sia a chi – come nel caso di specie – non ha ancora
pagato, sia a chi ha già pagato, in tal coso attraverso il rimborso del 60% di quanto
versato al medesimo titolo, ancorché risultato ex post parzialmente non dovuto, per
effetto dei ricordati interventi normativi “cui va riconosciuto il carattere di

ius

superveniens favorevole al contribuente” (Cass. n. 10242/2013; n. 19037/2014; n.
9577/2012);
che è appena il caso di ricordare che la questione – di mero diritto – sulla quale il
Giudice di appello non si è pronunciato, avendola – erroneamente – ritenuta assorbita,
ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, come modificato dall’art. 12 della legge n. 40
del 2006, ed alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata
del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., ben può
essere esaminata da questa Corte di cassazione, la quale ha una funzione non più
soltanto rescindente, ma anche rescissoria, sicché la perdita del grado di merito resta
compensata con la realizzazione del principio di speditezza;
che, per le ragioni in precedenza esposte, la pretesa esercitata dall’Agenzia delle
Entrate è illegittima, ed in tal senso la motivazione della sentenza impugnata, il cui
dispositivo è conforme al diritto, deve essere corretta, ed il ricorso dell’Agenzia delle
Entrate va conseguentemente respinto;
che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in favore
del contribuente come in dispositivo;

P.Q.M.

4

relative istruzioni (cfr. Provvedimento direttoriale Prot. n. 55493/2009 del

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00, per compensi, oltre rimborso spese
forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 dicembre 2017.

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