Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31134 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 28/11/2019), n.31134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15337-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GRECO;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ARMANDO MANCUSO;

– controricorrente –

e contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della S.C.C.I. S.P.A. società di

cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOTSIO, LELTO MARITATO, EMANUELE DE ROSE e GIUSEPPE MATANO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 4442/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/01/2014, R. G. N. 2676/2012.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 15 gennaio 2014, la Corte d’Appello di Lecce confermava la decisione resa dal Tribunale di Lecce e accoglieva l’opposizione proposta da P.L. nei confronti dell’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. S.p.A. e di Equitalia Sud S.p.A. riconoscendo non dovute le somme contenute nelle intimazioni di pagamento attinenti a cartelle esattoriali emesse e notificate a suo carico per il pagamento di contributi relativi agli anni dal 1998 al 2000;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il credito azionato prescritto, operando nella fattispecie, relativa a crediti recati da cartelle esattoriali divenute definitive per mancata opposizione, la prescrizione quinquennale e non decennale, come sostenuto da Equitalia Sud S.p.A. allora appellante;

che per la cassazione di tale decisione ricorre Equitalia Sud S.p.A., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il P. mentre l’INPS, pure intimato, si è limitato a rilasciare procura per la difesa nell’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c., lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale per il quale la cartella di pagamento non opposta nei termini di legge produca solo l’effetto dell’irretrattabilità del credito, senza alcun effetto di ordine processuale, quale l’efficacia di giudicato con conseguente applicabilità dell’invocato art. 2953 c.c.;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., la Società ricorrente deduce la nullità della capo della sentenza relativa alle spese di lite per contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato e comunque l’erroneità del pronunciamento sul punto da parte della Corte territoriale atteso che a tale pronunciamento la Corte stessa è pervenuta in difetto di una domanda in tal senso del P., che la aveva, viceversa, espressamente avanzata nei soli confronti dell’INPS ed, in ogni caso, non in coerenza con il principio della soccombenza per essere risultata parzialmente vittoriosa in primo grado;

che il primo motivo risulta infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., sez. VI, ord. 17.1.2019, n. 1088 che si conforma a Cass., SS.UU., 17.11.2016, n. 23397), secondo cui, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito contributivo e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione del credito prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3 e non ricorrono i presupposti per la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c.;

che, di contro, inammissibile deve ritenersi il secondo motivo, risolvendosi le censure sollevate dalla Società ricorrente nella mera confutazione del giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla soccombenza in entrambi i gradi di merito della Società medesima, la cui condotta aveva finito per rappresentare il fondamentale thema decidendum del giudizio e la ragione stessa dell’accoglimento dell’opposizione del P., dato su cui, inoltre, la Corte territoriale fonda la ritenuta riferibilità alla stessa Società della domanda di condanna alle spese espressamente avanzata dal P. nei soli confronti dell’INPS, idonea ad escludere la desumibilità da tale comportamento della espressa volontà di rinuncia alla condanna alle spese che la giurisprudenza di questa Corte richiede (cfr. Cass. n. 21244/2006 e Cass. n. 1938/2003) per sottrarre ad essa la parte risultata soccombente;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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