Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31134 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 03/12/2018), n.31134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 22442-2017

R.G.., sollevato dal Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in

Materia di Impresa con ordinanza in data 22/09/2017 nel procedimento

vertente tra:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO C.F./P.I. (OMISSIS) da una

parte, e A.& I. S.P.A. C.F./P.I.(OMISSIS), dall’altra, ed

iscritto al n. 2936/2016 di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. FALASCHI MILENA;

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale DEL CORE SERGIO che ha dichiarato la

competenza del Tribunale di Benevento, al quale, previa la

cassazione del relativo provvedimento declinatorio della competenza,

vanno rimesse le parti con assegnando termine per la riassunzione.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Benevento ha dichiarato, con ordinanza dell’11 novembre 2015, la propria incompetenza per materia a conoscere della controversia instaurata dalla A.S.L. Benevento nei confronti della A.&I. Della Morte s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea di imprese con le società Z.G. e figlia s.p.a., Scoglio s.r.l., Gasol Tennica Laurentina s.p.a. e Del Bo s.r.l., volta a sentire dichiarare che l’attrice era creditrice della somma di Euro 1.224.500,42, a titolo di penale per ritardata esecuzione dei lavori commissionati di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 04.06.1998, nonchè per danni derivanti da vizi occulti, con condanna della convenuta all’esborso del relativo importo, oltre accessori, in subordine la condanna veniva richiesta ex art. 2041 c.c., svolta domanda riconvenzionale dalla convenuta, declinandola in favore del Tribunale delle imprese di Napoli.

Il Tribunale di Napoli, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 22 settembre 2017 ha richiesto a questa Corte, ex officio, il regolamento di competenza, rilevando che, pur accedendo alla tesi del Giudice remittente, per avere la domanda ad oggetto comunque un contratto pubblico di appalto e quindi di rilevanza comunitaria, esso era stato affidato con delibera del 30.12.1992, stipulato il contratto in data 04.06.1995 e pertanto in data antecedente all’entrata in vigore del codice degli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, il quale faceva riferimento al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, come modificato dalla L. n. 27 del 2012, art. 2, per cui non sarebbe applicabile al caso di specie sia secondo una interpretazione sistematica delle norme sia teleologica.

La A.S.L. ha depositato scritto difensivo ex art. 47 c.p.c., comma 5.

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale la A & I Della Morte ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

preliminarmente va ritenuta l’ammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.

Il punto centrale è che – come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr di recente, Cass. n. 4706 del 2018) – le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni tribunale e corte d’appello, ma solo presso alcuni di essi, sicchè tali sezioni specializzate sono investite di una peculiare competenza per materia e per territorio, che si estende ad un bacino ben più ampio di quello del tribunale o della corte d’appello presso cui sono istituite: esse, cioè, dispongono così di una propria autonoma competenza, quale misura della giurisdizione, diversa e più ampia da quella dell’ufficio giudiziario presso cui sono istituite, e sono cioè competenti, in parte, riguardo a controversie (quelle che, sulla base dei criteri di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., nonchè delle altre disposizioni in tema di competenza eventualmente applicabili, si radicherebbero in altro circondario o distretto) per le quali il tribunale e la corte d’appello di appartenenza non lo sarebbero. Ed in effetti, in dottrina si è ritenuto non revocabile in dubbio che il rapporto tra il tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata e quello nel cui ambito tali sezioni non sono istituite involga, in senso proprio, una questione di competenza.

In ogni caso, qui, a fronte di una controversia instaurata presso il Tribunale di Napoli e che, ove sottratta alla competenza della sezione specializzata, avrebbe dovuto essere instaurata presso il Tribunale di Benevento, non si tratta neppure di stabilire se, in generale, il rapporto tra la sezione specializzata ed il tribunale si ponga in termini di ripartizione interna degli affari ovvero di competenza, essendo sufficiente fare applicazione del principio, che appare incontrovertibile, affermato da Cass. 23 ottobre 2017, n. 25059, secondo cui: “se una controversia assegnata alle sezioni specializzate delle imprese sia promossa dinanzi a tribunali diversi da quelli in cui sono presenti dette sezioni, la pronunzia non può essere che di incompetenza perchè si è adito l’ufficio giudiziario anche territorialmente sbagliato”.

Nel merito, va dichiarata la competenza del Tribunale di Benevento, giacchè la controversia senz’altro esorbita dall’ambito circoscritto dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 2, lett. f), ratione temporis applicabile.

Ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, nel testo sostituito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, art. 1, comma 1, in sede di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (mentre il testo originario faceva esclusivo riferimento a “controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonchè di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale”), le sezioni specializzate sono tra l’altro oggi competenti, relativamente alle società di cui al libro 5, titolo 5, capi 5, 6 e 7, e titolo 6, del c.c., alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003 secondo cui, fatte salve talune deroghe qui non rilevanti, “le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

In breve, sono contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, per i fini dell’applicazione del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, nel testo vigente, quelli sottoposti al codice degli appalti (nell’arco temporale di vigenza di quest’ultimo) e, dunque, non lo sono quei contratti ad esso antecedenti (cfr in termini, Cass. n. 6327 del 2017). Nel caso in esame la controversia ha ad oggetto una convenzione intercorsa tra la A.S.L. di Benevento e l’Associazione temporanea di Imprese – ATI A. & I. Della Morte s.p.a. risalente al 4 giugno 1998.

Ciò è sufficiente ad escludere che la controversia abbia ad oggetto un appalto di lavori di rilevanza comunitaria devoluto alla competenza del tribunale delle imprese.

L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio va, pertanto, essere accolta e dichiarata la competenza del Tribunale di Benevento, davanti al quale le parti dovranno riassumere il giudizio entro sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese processuali, atteso che la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio, promovibile a mente dell’art. 45 c.p.c., esclusivamente dal giudice per l’immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatti, sicchè non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo alla fase processuale considerata: pertanto, anche la liquidazione delle spese sostenute nella stessa va riservata alla sentenza che definisce l’intero giudizio (Cass. n. 1167 del 2007; Cass. n. 7596 del 2011).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del dichiara la competenza del Tribunale di Benevento fissando per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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