Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31133 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 28/11/2019), n.31133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21297-2014 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO

BONAMICO;

– ricorrente principale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.f.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO e VINCENZO TRIOLO;

– B.A.H.M., E.F., P.F.,

PA.DA., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIUSEPPE COTRONEO;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

contro

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– ricorrente principale – controricorrente al ricorsi incidentali –

e contro

BA.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati RODOLFO UMMARINO, GINA

DELL’ORFANO e LUISA DELL’ORFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 210/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/04/2014, R. G. N. 579/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Torino, in accoglimento dell’appello principale proposto dall’INPS, respingeva le domande proposte da TRENITALIA s.p.a, dirette ad ottenere il pagamento in restituzione a carico del Fondo di garanzia di quanto pagato a titolo di TFR, quale committente obbligato con vincolo di solidarietà, a sette lavoratori dipendenti della società appaltatrice P.M. Ambiente s.p.a.;

2. di tale sentenza Trenitalia s.p.a. chiede la cassazione, affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha resistito Ba.An., con controricorso; hanno resistito, con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, l’INPS, ulteriormente illustrato con memoria, e P.F., B.A.H.M., E.F., Pa.Da., resistiti da Trenitalia s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. con il primo motivo del ricorso principale, Trenitalia s.p.a. denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 1203 c.c., n. 3, in relazione alla L. n. 297 del 1982, artt. 1 e 2, di attuazione della Direttiva Cee 80/1982 successivamente codificata con direttiva CE n. 94/2008, e censura la ritenuta esclusione del suo diritto alla surrogazione nei diritti dei lavoratori nei confronti del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps, sul rilievo che l’adempimento di un obbligo ex lege da parte del committente, coobbligato solidale, non può escludere il diritto di quest’ultimo a rivalersi sul Fondo di Garanzia per effetto di surroga rispetto alla posizione del lavoratore, in applicazione dell’art. 1203 c.c..

4. l’infondatezza del motivo del ricorso principale risulta dai principi affermati da questa Corte in numerosi arresti (v. da ultimo Cass. n. 9752 del 2019, i precedenti ivi richiamati), che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della società committente non sia riconducibile a quella dell’avente diritto che beneficia della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2;

5. è stato in proposito rilevato che il committente, solidalmente responsabile con il proprio appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non trae la propria posizione in via derivata da un dante causa (nel caso di specie: il lavoratore) come invece il cessionario del suo credito, ma presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un’obbligazione propria, istituita ex lege, che lo legittima, come nei rapporti tra condebitori solidali, ad un’azione di regresso ai sensi dell’art. 1299 c.c., nei confronti dell’appaltatore, obbligato principale; che, pertanto, nei suoi confronti, quando si renda inadempiente, il medesimo committente può agire anche in surrogazione dei diritti del lavoratore, ai sensi dell’art. 1203 c.c., n. 3, in base al diverso titolo del rapporto di appalto assistito dal particolare obbligo di garanzia legale, posto che: “Ai fini dell’operatività della surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., n. 3, non è necessario nè che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, nè che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell’accipiens, richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell’obbligazione” (cfr. Cass. n. 28061 del 2013);

6. per tale ragione, è stato escluso che Trenitalia s.p.a. possa essere qualificata ad alcun titolo avente diritto del lavoratore, il quale riceve la propria garanzia attraverso il meccanismo predisposto dalla speciale normativa in materia di appalto, così essendo soddisfatto del proprio credito, ed è stato chiarito che, per effetto di ciò, vengono meno, per la parte così soddisfatta, i presupposti di applicabilità della garanzia del Fondo di Garanzia gestito dall’Inps, avendo l’adempimento del committente, obbligato solidale dell’appaltatore datore di lavoro, rimediato alla sua insolvenza, in virtù della garanzia istituita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, a carico del committente, sicchè quest’ultimo non può sicuramente accedere, sulla base di un titolo autonomo, per la ragione detta, e pertanto non di derivazione diretta da quello del lavoratore (quale appunto suo “avente diritto”), a detto Fondo (cfr., nei termini richiamati, Cass. nn. 10543 e 10544 del 2016 cit.);

7. al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell’INPS, fondato sull’assunto della improponibilità della domanda nei confronti di esso istituto per difetto di domanda amministrativa e della carenza di interesse ad agire da parte di Trenitalia s.p.a.;

8. il secondo motivo del ricorso principale, incentrato sulla carenza di legittimazione passiva rispetto alle richieste di pagamento per le quote di TFR successive a gennaio 2007, negata dalla Corte territoriale, verte sull’interpretazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi da 755 a 757, del D.M. n. 30 gennaio 2007 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, assumendo la società non potersi porre a carico di Trenitalia s.p.a. l’obbligo di pagamento del TFR maturato dal lavoratore a far data dall’1.1.2007, gravando tale obbligo sul Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS e non sul datore di lavoro-appaltatore;

9. il motivo è inammissibile;

10. in continuità con l’insegnamento di questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 17030 del 2017, Cass. n. 50 del 2009), nelle cause scindibili o indipendenti, l’appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un’estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno;

11. non può qui infatti dubitarsi della scindibilità delle due cause, considerata la diversità di titoli tra la domanda per il pagamento del TFR proposta dal creditore (lavoratore dipendente dell’appaltatore) verso l’obbligato (committente dell’appalto) e la domanda di garanzia impropria proposta dal debitore (committente) verso il terzo chiamato (Inps), quest’ultima oggetto dell’appello principale;

12. neppure può valere in senso contrario il principio affermato da Cass., Sez. U. n. 24627 del 2007, secondo il quale è ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva del coobbligato solidale quando l’appello principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale egli aveva prestato acquiescenza;

13. nel caso in rassegna, l’appello dell’Inps non contesta la responsabilità del convenuto verso il lavoratore quale presupposto della garanzia, e quindi l’an o il quantum della sua obbligazione verso il creditore del TFR, ma l’esistenza della propria posizione di garanzia, sicchè l’interesse da parte dell’obbligato a proporre l’appello nei confronti del lavoratore-creditore sorge non già dall’impugnazione principale, ma dalla stessa sentenza impugnata, con la conseguenza che non può essere proposta nel termine previsto dall’art. 334 c.p.c. per l’impugnazione incidentale tardiva (v., in termini, Cass. nn. 19286 del 2009 e 17030 del 2017);

14. in conclusione il ricorso principale è da rigettare, assorbiti i ricorsi incidentali condizionati;

15. le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in ragione del principio della soccombenza;

16. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nei riguardi del ricorrente principale.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale, assorbiti i ricorsi incidentali condizionati; condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4500,00 per compensi professionali oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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