Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31131 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31131 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 4501-2012 proposto da:
AF

IMMOBILIARE

COSTRUZIONI

APPALTI

SRL,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. D’AREZZO
18, presso lo studio dell’avvocato CARLO SERSALE,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore
2017
2991

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 29/12/2017

difende;
– controricorrente nonchè contro

avverso

la

COMM.TRIB.REG.

sentenza
di

n.

NAPOLI,

intimata

246/2011
depositata

della
il

07/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 07/12/2017 dal
Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

EQUITALIA SUD SPA;

RITENUTO

che la A.F. Immobiliare Costruzioni Appalti s.r.l. ricorre per cassazione, con due
motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, e di
Equitalia Sud s.p.a., la quale non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale della Campania n. 246/28/11, depositata il

decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ha deciso
l’impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito dell’adesione della
contribuente alla definizione dei carichi di ruolo pregressi, ex L. n. 289 del 2002,
mediante una prima dichiarazione, presentata nel 2003, ed una successiva,
presentata nel 2004, stante la riapertura dei termini operata dal D.L. n. 143 del 2002,
convertito in L. n. 212 del 2003, quest’ultima diretta ad emendare l’erronea
indicazione delle perdite portate a nuovo, con conseguente diminuzione
;,’arnmontare dell’imposta da versare;
che, ad avviso della CTR, dagli atti di causa risulta che “nella dichiarazione per la
definizione degli anni pregressi, dal 1996 al 2001, del 5 maggio 2003, al rigo C35,
l’importo delle perdite relative all’anno 1998 è indicato in Euro 530.000,00 e al rigo F2
l’ammontare da versare in Euro 56.300,00, mentre nella nuova, in data 28 aprile
2004, per gli anni dal 1996 al 2002, l’entità delle perdite è di Euro 372.000,00 e la
somma da pagare di Euro 41.400,00, senza alcun riferimento ai dati contenuti in
quella originaria”, per cui legittimamente l’Ufficio ha liquidato l’importo “tenendo conto
degli importi dichiarati e dovuti, con la conseguente iscrizione a ruolo delle somme
indicate a debito e non versate”, trattandosi di dichiarazioni distinte, non contenendo
appunto la seconda “alcun riferimento ai dati contenuti in quella originaria”, essendo
data alla contribuente la possibilità di portare in compensazione quanto
e[u.uaimente versato in eccesso all’erario;

CONSIDERATO

che la ricorrente con il primo motivo d’impugnazione deduce, in relazione all’art. 360
c.p.c., primo comma, n. 5, omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo
della controversia giacché la CTR avrebbe dovuto affrontare la questione
rappresentata dalla emendabilità della domanda di definizione bonaria presentata ai
sensi dell’art. 9, L. n. 289 del 2002, non corrispondendo al vero né che si tratta di

7/7/2011, con cui veniva respinto l’appello della contribuente e confermata la

r:21 ,

razioni distinte, stante l’assenza nella seconda di alcun riferimento ai dati

riportati nella prima, né che l’Ufficio ha liquidato l’imposta dovuta considerando
distintamente le dichiarazioni, e con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360
c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 7, L.
n. 289 del 2002, 1, D.L. n. 143 del 2003, giacché la CTR avrebbe dovuto considerare
che alla contribuente non può essere negata la possibilità di emendare la dichiarazione

1998, essendo il versamenti effettuati all’erario coerenti con il dato rettificato nella
successiva dichiarazione integrativa, e non trovando applicazione l’istituto della
compensazione, essendo le perdite da affrancare inferiori all’importo di Euro
250.000,00, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E del 25
settembre 2003, pure richiamata nella sentenza di secondo grado;
che le suesposte censure, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente
connesse, sono infondate e non meritano accoglimento;
che la decisione impugnata si fonda sull’affermazione che sebbene sia data ai
contribuenti la possibilità di “correggere gli errori commessi in precedenza e integrare
!e dichiarazioni già presentate”, ciò non di meno “la nuova dichiarazione … doveva
contenere non solo i dati cambiati, ma anche quelli indicati nella precedente, come
precisato nelle istruzioni”, dovendosi altrimenti ritenere trattarsi di dichiarazioni
distinte, per cui l’Ufficio ha proceduto alla liquidazione del dovuto sulla scorta dei dati
nelle stesse dichiarati;
che questa Corte ha affermato il principio, valido per qualsiasi ipotesi di condono
fiscale, secondo il quale “le dichiarazioni integrative (o, in genere, le dichiarazioni di
volersi avvalere di una determinata definizione agevolata) non hanno natura di mere
dichiarazioni di scienza o di giudizio, come tali modificabili, né costituiscono momenti
del procedimento volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria, ma integrano atti
volontari, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti
non sono rimessi alla volontà di quest’ultimo, ma sono previsti dalla legge, come
conseguenza dell’osservanza di specifiche disposizioni che regolano ciascuna
dichiarazione, la quale, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere
modificata dall’ufficio né contestata dal contribuente, se non per errore materiale, il
quale dev’essere manifesto e riconoscibile e consistere nella discordanza,
immediatamente rilevabile dal testo dell’atto, tra l’intendimento dell’autore e la sua
materiale esteriorizzazione e non può consistere in un ripensamento successivo alla
dichiarazione” (Cass. n. 15295/2015, n. 20790/2016, n. 22575/2017);
2

originaria, in quanto affetta da errore in punto di perdite relative all’anno d’imposta

che la CTR, in buona sostanza, ha escluso che il confronto tra la dichiarazione
integrativa, e quella originariamente presentata dalla contribuente per adesione al
condono di cui all’art. 9, L. n. 289 del 2002, rendesse evidente e riconoscibile
l’asserito errore afferente l’ammontare delle perdite relative alla dichiarazione dei
redditi del 1998, la cui sussistenza compete al giudice di merito con una valutazione
incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (Cass. n. 25712/2005,

cassazione) aveva dedotto, costituendosi nel giudizio di appello, che “il contribuente
non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla natura della perdita e al motivo
dell’avvenuta variazione atteso che, com’è facilmente verificabile, l’importo delle
perdite riportate (530.000 euro e 372.000 euro) non corrisponde a quello esposto
nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1998 (lire 1.928.207)”;
che non a diversa conclusione conduce il rilievo dell’erroneità dell’argomentazione,
contenuta nella sentenza impugnata, concernente la possibilità per la contribuente di
ottenere la restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso mediante
l’istituto della compensazione (art. 9, comma 7, L. n. 289 del 2002, come modificato
dall’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 143 del 2003), in quanto priva di influenza sul
dispositivo della decisione, e come tale non censurabile in sede di legittimità per
difetto d’interesse (Cass. n. 22380/2014);
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, liquidate in favore della intimata Agenzia delle Entrate come
in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00, oltre rimborso spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 dicembre 2017.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14955/2006) e, del resto, anche l’Agenzia delle Entrate, (cfr. pag. 9 del ricorso per

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