Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31131 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 28/11/2019), n.31131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 349-16-2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LA PEDALINA MAURIZIO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 32, presso lo

studio dell’avvocato SGOTTO CIABATTINI LIDIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOSI PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30420/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FAITO

che, con sentenza n. 30420/2017, questa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso proposto da Unicredit s.p.a. avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Messina aveva parzialmente riconosciuto differenze retributive in favore di R.A., e, dopo aver designato nella parte motiva il giudice del rinvio nella “corte d’appello di Catania in diversa composizione”, ha indicato nella parte dispositiva il medesimo giudice nella “Corte d’appello di Messina, in diversa composizione”; che per la correzione di tale sentenza ha proposto ricorso R.A., chiedendo correggersi l’errore e provvedersi all’individuazione del giudice del rinvio nella Corte d’appello di Messina;

che Unicredit s.p.a. ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente la carenza d’interesse del ricorso alla procedura di correzione per essere il dispositivo prevalente sulla motivazione;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, invocato da parte controricorrente al fine di escludere la sussistenza dell’interesse a ricorrere alla procedura di correzione, è stato affermato da questa Corte di legittimità nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, in cui il dispositivo letto pubblicamente in udienza è destinato a prevalere, in ragione della speciale pubblicità cui è assoggettato, su eventuali contrastanti enunciazioni contenute nella motivazione, le quali non sono suscettibili di passare in giudicato (così espressamente Cass. n. 12331 del 2005, richiamata da Cass. n. 20310 del 2012 e da innumerevoli successive conformi), ma non può logicamente estendersi, nei termini auspicati da parte controricorrente, al caso delle sentenze e delle ordinanze di questa Corte di cassazione in materia civile, la cui pubblicazione avviene mediante deposito in cancelleria dell’intiero provvedimento e la cui interpretazione segue piuttosto la regola, propria del rito ordinario, della integrazione del dispositivo alla luce del tenore della motivazione (cfr. fra le tante Cass. nn. 979 del 1993, 5666 del 2000), fermo restando il principio secondo cui, concretandosi l’essenza volitiva della sentenza nel dispositivo, in quanto destinato ad accogliere l’ordine formale con il quale viene data concreta attuazione al precetto normativo, ed esprimendo invece la motivazione il momento logico della sentenza, le considerazioni contenute in tale parte, se assumono rilievo ai fini della individuazione del contenuto precettino della sentenza, chiarendo e integrando il significato delle statuizioni del dispositivo, non possono sostituirsi a queste ultime quando esse siano del tutto mancanti (Cass. n. 11842 del 2004);

che contrari argomenti non possono desumersi da Cass. n. 21946 del 2016, essendosi tale pronuncia limitata a escludere un autonomo interesse alla correzione della parte motiva di una sentenza sul presupposto, ricorrente in quel caso, dell’accoglimento dell’istanza di correzione per la parte dispositiva;

che, proprio per ciò, si è affermato che, qualora la designazione del giudice del rinvio contenuta nel dispositivo della sentenza di cassazione contrasti con l’indicazione in motivazione di un giudice diverso, ferma restando la possibilità di riconoscere da parte del giudice adito l’esatto comando della sentenza mediante un’attività interpretativa condotta anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, la parte interessata può agire ex art. 391-bis c.p.c. per la correzione dell’errore, non introducendosi in tale ipotesi una nuova fase processuale ma sollevandosi un mero incidente nello stesso giudizio al fine di adeguare l’espressione errata all’effettiva volontà del giudice espressa in sentenza (Cass. n. 8491 del 2009);

che tale orientamento si inquadra nel più generale principio secondo cui il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una sentenza della Corte di cassazione e pronuncia adottata in motivazione, se non incide sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictai ()culi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 15321 del 2012, 668 del 2019);

che tale deve reputarsi il caso di specie, ove si consideri che l’avere la motivazione riferito la locuzione “in diversa composizione” anche alla Corte d’appello di Catania, che era giudice diverso da quello a quo, rende palese che la volontà collegiale era piuttosto quella di rinviare la causa alla Corte d’appello di Messina, da cui appunto proveniva la sentenza gravata, onde in tal senso va corretta l’affermazione contenuta all’ultimo rigo di pag. 6 della sentenza in epigrafe;

che non v’ha luogo a pronuncia sulle spese, stante la natura della procedura per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 ss. e art. 391-bis, c.p.c. (cfr. da ult. Cass. S.U. n. 6336 del 2018).

PQM

La Corte dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 30420/2017 modificando, a pag. 6 della parte motiva, la parola “Catania” con la parola “Messina”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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