Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31131 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 03/12/2018), n.31131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18885-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIRTE 28,

presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO CALDERONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO LETO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2440/27/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata

il 22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello nei confronti della decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina. Quest’ultima aveva accolto il ricorso di S.S. contro un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP, relativamente all’anno 2003.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo, l’Agenzia deduce la violazione e falsa del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR, come i primi giudici, avrebbe fondato la sua decisione solo sulle conclusioni della CTU, la quale non avrebbe risposto agli elementi indiziari forniti dall’Ufficio;

che, mediante il secondo, la ricorrente deduce nullità della sentenza per carenza di motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: i motivi esposti nella sentenza non sarebbero stati idonei a far individuare gli elementi di fatto considerati e a far comprendere le ragioni del convincimento, non avendo minimamente tenuto conto delle critiche mosse dall’Ufficio in sede di impugnazione;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che il secondo motivo di ricorso, dotato di priorità logica, è infondato;

che infatti, non sussiste la carenza motivazione denunciabile ex art. 132 c.p.c., enucleata dal diritto vivente (a partire da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053) in termini di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le prove disponibili;

che, nel caso di specie, la CTR ha richiamato le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva discusso gli elementi addotti dall’Ufficio, nè quest’ultimo risulta aver censurato punti specifici dell’elaborato peritale;

che neppure il primo motivo è fondato;

che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio, il cui esercizio è consentito ove sussista una situazione obiettiva di incertezza (Sez. 5, n. 955 del 20/01/2016);

che, nella specie, non costituisce oggetto di contestazione la circostanza che la CTR non abbia disposto la perizia sulla scorta anche di elementi forniti dal contribuente, sicchè essa ha determinato una valutazione tecnica del materiale complessivamente acquisito, che il primo giudice ha ritenuto di condividere, senza per questo incorrere in alcuna violazione di legge;

che il ricorso va dunque rigettato;

che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore del ricorrente, in Euro 5.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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