Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31130 del 29/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31130 Anno 2017
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 18702-2015 proposto da:
ERBESI DI CANTARUTTI ERMES E C SNC, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato CESARE PERSICHELLI, che lo

2017

rappresenta

1781

e

difende

unitamente

all’avvocato

SALVATORE CAPOMACCHIA, giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
N

Data pubblicazione: 29/12/2017

tempore,

elettivamente domicillato

in

ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente e

domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’Avvocato CESARE PERSICHELLI,
rappresenta

e

difende

unitamente

che li

all’Avvocato

SALVATORE CAPOMACCHIA, giusta delega in calce;
– ricorso successivo contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimatn avverso la sentenza n. 79/2015 della COMM.TRIB.REG. di
TRIESTE, depositata il 02/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
FEDERICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso
per la cassazione del ricorso per difetto di
contraddittorio

e

rimessione al primo giudice,

inammissibile l’atto di riassunzione;
udito per il ricorrente l’Avvocato CESARE PERSICHELLI,
che ha chiesto l’accoglimento, in subordine
l’annullamento;

CANTARUTTI ERMES, CORGNALI DANIELA, elettivamente

udito per il controricorrente l’AvvocatO BRUNO

DETTORI, che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Erbesi s.n.c., sulla base di quattro motivi, ha impugnato la sentenza n.
79/11/15, depositata il 2.03.2015 dalla Commissione Tributaria del Friuli
Venezia Giulia, che, confermando la pronuncia del giudice di primo grado,
aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento
nn. TI9020301199/2011, relativo all’anno d’imposta 2006, e

dell’Iva dovute dalla società.
Rappresentava che gli atti impositivi erano conseguenti alla verifica della
GdF sui rapporti bancari di conto corrente, intestati ai soci e ad alcuni familiari,
ed alla imputazione a ricavi sociali di tutti i movimenti in entrata ed uscita dei
conti personali. Il ricorso avverso gli atti accertativi era rigettato dalla
Commissione Tributaria -Provinciale di Udine e dal giudice d’appello, con la
pronuncia ora impugnata.
La società censura la sentenza,
con il primo motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 32, co. 1,
d.P.R. n. 600/73, 51, co. 2„ d.P.R. n. 6333/72, 2729 c.c., in relazione all’art.
360, co. 1, n. 3, c.p.c. perché erroneamente ha ritenuto che i conti correnti
intestati a terzi fossero riconducibili ad operazioni economiche della società;
con il secondo motivo per violazione dell’art. 132, co. 2, c.p.c., in relazione
all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per la carenza di motivazione sulla intestazione
fittizia dei conti ai terzi e la loro riconducibilità alla Erbesi s.n.c.;
con il terzo motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 32, co. 1,
n. 2 e 39, co. 2 del d.P.R. n. 600/1973; nonché dell’art. 109, co. 4, per il
mancato riconoscimento dei costi pertinenti ai maggiori ricavi presunti;
con il quarto motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 32, co. 1,
n. 2, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per non
aver tenuto conto che parte delle operazioni bancarie trovavano ragione nelle
esigenze personali e familiari degli intestatari.
Si costituiva l’Amministrazione, che contestava i motivi di ricorso,
chiedendone la declaratoria di inammissibilità o il suo rigetto nel merito.
RGN 18702/2015
AAFedericiL
j ti

TI9020301200/2011, relativo all’anno d’imposta 2007, rettificativi dell’Irap e

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Con ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c., depositato il 2.12.2016, si
costituivano Cantarutti Ermes e Corgnali Daniela. Premettevano di essere soci
della Erbesi snc e destinatari di distinti avvisi di accertamento, per il periodo
d’imposta 2009, con i quali era rettificato il loro reddito ai fini Irpef, addizionale
regionale e addizionale comunale. Con distinti ricorsi avevano pertanto
impugnato gli atti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di

dichiarata la litispendenza della causa con quella introdotta dalla società Erbesi
e pendente dinanzi alla Corte di cassazione, ne ordinava la cancellazione dal
ruolo. Riferivano inoltre che con successivo decreto, emesso sulla istanza dei
contribuenti che chiedevano la revoca della precedente ordinanza e la
sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. -in attesa dell’esito del processo
introdotto dalla società – e pendente dinanzi alla Corte di legittimità-, la
Commissione Provinciale ribadiva il precedente provvedimento ordinando la
riassunzione del processo dinanzi alla Corte medesima.
Riassumendo la causa dinanzi a questa Corte, i contribuenti insistevano
nelle proprie difese avverso gli avvisi di accertamento, di cui ne chiedevano la
declaratoria di nullità.
All’udienza pubblica del 7 dicembre 2017, dopo la discussione, il P.G. e le
parti concludevano. La causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve esaminarsi preliminarmente, d’ufficio, la mancata costituzione del
litisconsorzio necessario.
È principio reiterato e pacifico che, in materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi
delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986
n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei
redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili
ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso
tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o
dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo che
RGN 18702/2015
I\ Feglerici

Udine. Questa, riuniti i giudizi, emetteva una ordinanza definitiva, con la quale,

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si prospettino questioni personali), sicché tutti questi soggetti devono essere
parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi; la controversia infatti non ha ad
oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto
autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di

anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del
contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 ed il giudizio celebrato senza
la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta,
rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez.
U., sent. n. 14815/2008; Cass, Sez. 6-5, ord. n. 25300/2014; Cass., Sez. 5,
sent. n. 23096/2012).
Ai fini della verifica del rispetto del litisconsorzio si è anche affermato che
nella ipotesi di rettifica del reddito di una società di persone e di quello di
partecipazione dei soci, le pur distinte pronunce riguardanti la società ed i soci,
se adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima
circostanza e nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria,
implicano la presunzione che si sia realizzata una vicenda sostanzialmente
esonerativa del litisconsorzio formale, sicché la parte ricorrente per cassazione,
che lamenti la violazione del principio del necessario contraddittorio con
riferimento al giudizio di primo grado, ha l’onere – in conformità al principio di
autosufficienza del ricorso – di descrivere lo sviluppo delle procedure nel corso
di quel grado (così Sez. 6-5, ord. n. 12375 del 2016). Più in generale, quando
oggetto della controversia sia l’accertamento del reddito di una società di
persone, incidente sul reddito di partecipazione di ciascun socio, per il principio
della trasparenza, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, deve ritenersi già
soddisfatta l’esigenza del simultaneus processus nei gradi di merito, atteso che
in essi i diversi ricorsi, trattati contestualmente e dal medesimo giudice seppur
resi oggetto di distinte decisioni, hanno ugualmente ricevuto completezza del
contradditorio (da ultimo Sez. 5, sent. n. 5108/2017; cfr. Sez. U, sent. n.
14815/2008).
RGN 18702/2015
I. Federici

litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto

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Nel caso che ci occupa invece, all’avviso di accertamento notificato alla
società, è seguito un processo, celebrato e definito nei gradi di merito e quindi
approdato dinanzi a questa Corte, senza che mai si sia provveduto ad integrare
il contraddittorio con i soci Cantarutti e Corgnali, partecipanti della società
ciascuno con la quota del 50%. Questi a loro volta, attinti da distinti avvisi di
accertamento, relativi alla rettifica dei redditi di partecipazione conseguente

Commissione Tributaria Provinciale, che ha poi deciso nel senso già illustrato.
Ebbene, a parte la singolarità della decisione assunta dal giudice di primo
grado di Udine in merito ai giudizi introdotti dai soci, avverso la quale, se
ritenuta erronea dalle parti, doveva correttamente farsi ricorso al regolamento
necessario di competenza, costituisce comunque un dato ineludibile che i
giudizi si sono tutti sviluppati senza il rispetto del litisconsorzio necessario,
neppure nella forma della contestuale trattazione e decisione.
E’ cioè mancato nei gradi di merito quella contestualità di pronunce,
adottate dallo stesso collegio in identica composizione e nella medesima
circostanza e unitario contesto di trattazione, relative a tutti gli avvisi di
accertamento che hanno attinto la società (per Irap ed Iva) ed i soci (per
Irpef).
Deve allora ed innanzitutto dichiararsi l’inammissibilità della riassunzione
del processo già pendente dinanzi al giudice tributario di primo grado di Udine,
esulando del tutto la fattispecie dalla erroneamente denunciata ipotesi di
litispendenza. Tanto più che lo stesso giudice di merito aveva avvertito la
sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio, istituto ben diverso dalla
litispendenza, che implica l’identità di cause laddove nel primo emergono
esigenze di completezza del contraddittorio, né essendo pertinenti le pronunce
di legittimità citate nel provvedimento.
La sentenza impugnata va peraltro cassata per la nullità dell’intero giudizio,
che va rimesso dinanzi alla CTP di Udine, cui spetterà provvedere alla
definizione dell’intera controversia, previa costituzione del regolare e completo
litisconsorzio, relativo anche alla posizione processuale dei soci, a loro volta
RGN 18702/2015
Fede rici

all’accertamento nei confronti della società, hanno proposto ricorso dinanzi alla

attinti dai separati avvisi di accertamento ai fini del maggior reddito da
partecipazione.
Vanno compensate le spese, anche di questo grado, tenuto conto dell’esito
del giudizio.

P.Q.M.

dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
Tributaria Provinciale di Udine; dichiara le spese compensate.
Così deciso in Roma, il giorno 7 dicembre 2017.

La Corte dichiara inammissibile l’atto di riassunzione; dichiara la nullità

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