Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31130 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 28/11/2019), n.31130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4208-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato

GALOPPI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato PUPO MARIA

CARMELA;

– ricorrente –

contro

O.F.;

– intimato –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati CATALANO GIANDOMENICO, FRASCONA LORELLA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1363/2017 della CORTE D’APPELLO di e/TAN CARO,

depositata il 10/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 10.8.2017, la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato prescritto il credito per premi dovuti all’INAIL portato dalle cartelle esattoriali a suo tempo notificate da Equitalia Sud s.p.a. a O.F.;

che avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che O.F. è rimasto intimato, mentre l’INAIL ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, per avere la Corte di merito ritenuto che la mancata tempestiva opposizione alla cartella esattoriale recante l’ingiunzione di pagamento di contributi e premi dovuti agli enti previdenziali non comportasse la c.d. conversione del termine di prescrizione da quinquennale in decennale;

che, con il secondo motivo, si lamenta violazione del R.D.L. n. 1827 del 1935l, art. 55, per avere la Corte territoriale ritenuto che una diversa argomentazione comporterebbe violazione del divieto dell’INPS di riceversi contributi prescritti;

che, con riguardo al primo motivo, si è ormai chiarito che il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, di talchè, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede la L. n. 335 del 1995, art. 3, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 1180(1 e 31352 del 2018);

che, non offrendo parte ricorrente argomenti idonei a rimeditare il suesposto principio di diritto, limitandosi a prospettare ragioni giuridiche già esaurientemente vagliate dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. in particolare p. 18.1, 19.3 e 19.6 della parte motiva), il motivo in esame va dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, rimanendo logicamente assorbito l’ulteriore motivo di censura;

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità, essendo la parte privata rimasta intimata e non avendo l’INAIL svolto in questa sede alcuna apprezzabile attività difensiva oltre il deposito della procura in calce al ricorso notificatogli;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2009, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 9019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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