Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31130 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 03/12/2018), n.31130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18757-2017 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 46,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO SBARDELLA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/29/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

Fatto

RILEVATO

che B.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bergamo. Quest’ultima aveva accolto il ricorso avanzato dal contribuente contro avvisi di accertamento IRPEF, relativi agli anni 2006 e 2007.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè degli artt. 97,3,24 e 53 Cost. e L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza sarebbe errata laddove la CTR si sarebbe limitata a risolvere la questione circa l’applicabilità o no della disciplina vigente agli accertamenti antecedenti all’anno 2009, senza dare adeguata contezza circa la necessità o meno dell’invocato contraddittorio;

che, con il secondo motivo, il B. lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: i giudici avrebbero omesso di valutare i documenti prodotti dal contribuente nel corso del giudizio di primo grado;

che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

che il primo motivo del ricorso è infondato;

che, infatti, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (S.U. n. 24823 del 9/12/2015; Sez. 6-5 n. 11283 del 31/05/2016)

che, dunque, nel caso di specie, trattandosi di imposta Irpef, l’Agenzia non era gravata dall’obbligo del contraddittorio;

che anche il secondo motivo risulta infondato;

che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che, invero, dal testo della sentenza oggetto d’impugnazione non si evince alcun vizio di omessa pronuncia circa la valutazione dei documenti probatori prodotti dal contribuente e che, ad ogni modo, in tale sede non è possibile esaminare siffatta doglianza, rappresentando essa una mera critica all’attività istruttoria svolta nei precedenti gradi di merito ed essendo l’apprezzamento di prove e fatti sottratto al sindacato di legittimità;

che il ricorso va dunque respinto;

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 4.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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