Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3113 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 11/02/2010), n.3113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO Anna Maria, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R.;

– intimato –

e sul ricorso n. 4790/2006 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. S.

NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato STUDIO GAGLIARDI MILITERNI,

rappresentato e difeso dagli avvocati CINQUE GIOVANNI, MILITERNI

INNOCENZO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO Anna Maria, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e sul ricorso n. 8434/2006 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F S NITTI

11, presso lo studio dell’avvocato MILITERNI INNOCENZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CINQUE GIOVANNI, giusta

mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5247/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/01/2005 R.G.N. 2206/01;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.R. lavora alle dipendenze della spa Poste italiane dal 1962. Convenne in giudizio la spa datrice di lavoro dinanzi al giudice del lavoro di Napoli chiedendone la condanna a riconoscergli l’inquadramento nella qualifica superiore Area Quadri, (OMISSIS) livello, profilo “professionale”, o in subordine, Area Quadri (OMISSIS) livello, o in subordine Area Quadri (OMISSIS) livello, con decorrenza dal 14 gennaio 1997.

Il Tribunale accolse la domanda principale.

Le Poste proposero appello. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 31 gennaio 2005, ha accolto in parte l’impugnazione, dichiarando il diritto del S. all’inquadramento nell’area quadri (OMISSIS) livello, dal 14 gennaio 1997. Ha accolto, quindi, la prima domanda subordinata, escludendo il livello “professionale”.

Contro questa decisione hanno presentato ricorso per Cassazione entrambe le parti.

Poste italiane ha proposto il ricorso n. 4780.06, articolato in quattro motivi.

Il S. ha proposto il ricorso n. 4790.06 articolato in due motivi.

S. ha inoltre depositato controricorso e ricorso incidentale n. 8434.06 il cui contenuto e’ identico a quello del ricorso 4790.06.

Poste italiane ha depositato controricorso nei confronti del ricorso del S..

Il primo motivo di ricorso di Poste e’ rubricato violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in riferimento alla L. n. 797 del 1981.

Il secondo motivo e’ rubricato violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in riferimento agli artt. 43 e 45 ccnl 26 novembre 1994, nonche’ accordo integrativo del 23 maggio 1995.

Il terzo motivo e’ rubricato violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 38 punto 7 ccnl 26 novembre 1994.

Dopo aver sostenuto che la Corte erroneamente ha ritenuto ininfluenti i rilievi difensivi formulati in sede di ricorso in appello, senza peraltro riportarli (cosi’ violando il criterio della autosufficienza del ricorso), la societa’ ricorrente espone il contenuto dell’art. 38, punto 7 ccnl 26 novembre 1994 e degli artt. 43 e 45 su richiamati, nonche’ dell’accordo integrativo (sino a pag. 15 del ricorso). A pag. 15 si afferma che “come ampiamente dedotto da Poste italiane nei gradi di merito, con motivazioni illogicamente ed incongruamente disattese dalla corte territoriale, il controricorrente ha svolto compiti non implicanti alcuna assunzione di responsabilita’ finali all’interno dell’ufficio”. Anche qui, da un lato, non si rispetta il criterio dell’autosufficienza, dall’altro nel prosieguo della esposizione si propone o ripropone una diversa ricostruzione e valutazione delle emergenze probatorie, senza assolutamente sviluppare i temi indicati in rubrica relativi alla violazione, nella interpretazione dei contatti collettivi su richiamati, dei criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e 1363 c.c.. Non viene peraltro spiegato quali di questi criteri sarebbe stato violato e a fortiori perche’ e in quali passaggi della decisione sarebbe stato violato.

Il quarto motivo e’ rubricato “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente”. In realta’ non viene precisato quale sia questo punto decisivo, ne’ tanto meno viene spiegato come e perche’ sia controverso (come invece impone l’art. 360 c.p.c., n. 5). Non si spiega se il vizio sia di omissione o di insufficienza o di contraddittorieta’ della motivazione. A pag. 20 del ricorso si sostiene che la motivazione sarebbe illogica laddove desume dalle escussioni testimoniali che il S. avesse la delega per rappresentare la societa’ nella stipula dei contratti ENEL e Arin. Ma dalla esposizione successiva emerge che il vizio non sarebbe interno alla sentenza bensi’ relativo alla scelta di effettuare una prova testimoniale mentre sarebbe stato doveroso acquisire la relativa documentazione, per poi tornare nelle pagine successive a valutazioni di merito in ordine alle istruttoria ed ai suoi risultati.

Il ricorso pertanto non merita accoglimento.

Il ricorso principale e quello incidentale del S., hanno contenuto sovrapponibile, il secondo pertanto risulta inammissibile.

Si critica la decisione per aver rigettato la domanda principale di inquadramento nella Area Quadri, (OMISSIS) livello “professionale”, accogliendo pero’ la domanda subordinata di inquadramento nella Area Quadri, (OMISSIS) livello.

Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 12 preleggi e dell’art. 1363 c.c., nella interpretazione dell’art. 45 ccnl 26 novembre 1994 e connesso vizio di motivazione.

La previsione contrattuale collega il livello di quadro “professionale” allo “svolgimento di attivita’ professionali di…..direzione e collaudo di costruzione o manutenzione di edifici ed impianti tecnologici”.

La Corte ha sostenuto che l’attivita’ di responsabile del servizio di igiene ambientale, sebbene di elevato contenuto professionale non possa essere inquadrata nel concetto di manutenzione di edifici ed impianti tecnologici.

Secondo il S. il concetto di manutenzione enucleato dalla Corte sarebbe troppo restrittivo, in difformita’ dal significato attribuitogli dal legislatore nel D.Lgs. n. 646 del 1994, nel cui ambito la manutenzione ha come fine la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori. Inoltre violerebbe il canone della interpretazione sistematica.

Entrambi i rilievi non sono convincenti.

Se e’ vero che la manutenzione e’ (anche) finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori cio’ non significa che chi cura il servizio di igiene ambientale possa essere qualificato come manutentore di edifici ed impianti. Non vi e’ violazione del canone ermeneutico e la motivazione della sentenza sul punto potrebbe anche non essere condivisa, ma certo non puo’ dirsi mancante, insufficiente o contraddittoria. Ne’ puo’ dirsi violato il criterio della interpretazione sistematica. Nella esposizione del motivo non si indicano i diversi punti del contratto che incidono, modificandolo, sul significato del termine manutenzione utilizzato all’art. 45, dilatandone il significato sino a ricomprendervi l’attivita’ di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il secondo motivo critica la parte della sentenza che ha fornito un’argomentazione aggiuntiva per negare il profilo professionale, rilevando che l’art. 48 del ccnl richiede a tal fine l’abilitazione o l’iscrizione in specifici albi, che pacificamente non sono possedute dal S..

La Corte avrebbe violato anche in questo caso il canone dell’interpretazione sistematica, perche’ non esistono albi o ordini cui e’ obbligatorio iscriversi per svolgere l’incarico di responsabile del servizio di igiene ambientale.

La censura, oltre a non essere convincente e a confermare anzi per altra via che tale attivita’ non e’ inquadrabile nel livello professionale dell’area quadri, risulta irrilevante perche’ quella della Corte e’ una argomentazione aggiuntiva, rispetto a quella cruciale e decisiva oggetto della critica (infondata) del primo motivo e quindi anche se fosse (e non lo e’) condivisibile, non sposterebbe l’esito della decisione. Il rigetto di tutti i ricorsi impone la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.


P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale n. 8434.06. Rigetta gli altri ricorsi. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA