Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3113 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 10/02/2020), n.3113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15587/2018 R.G. proposto da:

M.A., in qualità di titolare dell’omonima farmacia,

rappresentata e difesa dall’Avv. Federico Jorio, con domicilio

eletto in Roma, viale Parioli, n. 72;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del Direttore

generale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Crisci,

con domicilio eletto in Roma, via del Viminale, n. 38, presso il

SINADI;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1978/17

depositata il 14 novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio

2020 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.

Fatto

RILEVATO

che M.A., in qualità di titolare dell’omonima farmacia, convenne in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, chiedendo il riconoscimento degl’interessi di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ed in subordine degl’interessi legali, dovuti per il ritardo nel saldo delle distinte riepilogative delle prestazioni farmaceutiche erogate in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nel periodo compreso tra il mese di giugno 2008 ed il mese di dicembre 2013, con la condanna della convenuta al pagamento degli stessi ed al risarcimento del maggior danno cagionato dal ritardo nell’adempimento;

che con ordinanza del 25 novembre 2016 il Tribunale di Cosenza rigettò la domanda;

che l’impugnazione proposta dalla M. è stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Catanzaro, che con sentenza del 14 novembre 2017 ha confermato il rigetto della domanda di riconoscimento degl’interessi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002 ed ha accolto quella di pagamento degl’interessi legali, disponendone la decorrenza dalla data della domanda giudiziale, e rigettando invece la domanda di riconoscimento del maggior danno per il ritardo nell’adempimento;

che avverso la predetta sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria;

che I’ASP ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94, art. 9, comma 9, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, art. 8 e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 2, lett. b), sostenendo che, nel far decorrere gl’interessi dalla data della domanda giudiziale, anzichè dalla scadenza del termine entro il quale, ai sensi delle convenzioni approvate con i predetti decreti, avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento degl’importi indicati nelle distinte riepilogative delle prestazioni effettuate, la sentenza impugnata non ha considerato che la predetta scadenza comporta l’automatica costituzione in mora della debitrice;

che il motivo è infondato;

che, in riferimento ai crediti vantati dai farmacisti nei confronti delle ASL per il rimborso delle prestazioni farmaceutiche erogate in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare da tempo il principio, ribadito anche recentemente, secondo cui la scadenza del termine previsto dall’accordo nazionale approvato con D.P.R. n. 371 del 1998 (così come quella degli analoghi termini precedentemente previsti dal D.P.R. n. 94 del 1989 e dal D.P.R. 15 settembre 1979) per il pagamento degl’importi indicati nelle distinte riepilogative delle prestazioni effettuate non comporta l’automatica costituzione in mora della debitrice, essendo le aziende soggette al sistema di tesoreria previsto dalla legge di contabilità di Stato, il quale, individuando il luogo di adempimento dell’obbligazione nella sede dell’ufficio di tesoreria dell’ente, esclude l’applicabilità dello art. 1182 c.c., comma 3, anche nel caso in cui la riscossione abbia luogo mediante accreditamento su conto bancario o postale, ovvero il mandato di pagamento sia commutato in vaglia cambiario o in assegno circolare da rimettersi al creditore;

che, dovendo l’obbligazione essere adempiuta presso il domicilio della debitrice, la costituzione in mora richiede pertanto un’intimazione scritta da parte del creditore, non identificabile con il periodico invio delle distinte rie-pilogative, la cui trasmissione, in quanto avente finalità meramente contabili e di controllo, nonchè anteriore alla data in cui il credito diviene esigibile, a seguito della scadenza del termine previsto dall’accordo nazionale, non può produrre il predetto effetto, con la conseguenza che gli interessi sulle somme dovute vanno riconosciuti dalla successiva data in cui il creditore abbia provveduto a costituire formalmente in mora l’azienda o, in mancanza, da quella della domanda giudiziale (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. III, 10/04/ 2019, n. 9991; Cass., Sez. I, 25/10/2013, n. 24157; 9/09/2011, n. 18557);

che con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento del danno per il ritardo nell’adempimento, per mancanza di prova, la sentenza impugnata non ha considerato che il maggior danno, oltre ad essere in re ipsa, avendo ella dovuto fare ricorso all’autofinanziamento ed al mercato bancario per provvedere al pagamento dei fornitori, era comprovato dagli estratti conto prodotti in giudizio, attestanti gl’interessi passivi da lei sopportati a causa dell’indisponibilità del proprio credito;

che il motivo non merita accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo risulta conforme al diritto;

che la Corte di merito, avendo correttamente escluso che la scadenza del termine previsto per il pagamento comportasse l’automatica costituzione in mora della debitrice, ed avendo ritenuto non provata la comunicazione di un’intimazione scritta di pagamento da parte della creditrice, ha riconosciuto a quest’ultima gl’interessi legali con decorrenza dalla data di proposizione domanda giudiziale, senza tuttavia avvedersi che, avendo la stessa ad oggetto un importo dovuto a titolo d’interessi su somme già corrisposte in epoca anteriore all’instaurazione del giudizio, la decisione adottata si risolveva in un sostanziale rigetto della domanda;

che, mentre la cassazione della predetta statuizione deve ritenersi preclusa dalla mancata impugnazione della stessa ad opera dell’ASP, l’affermazione dell’inoperatività sia della mora ex re che della mora ex persona, confermata in questa sede, consente di escludere in radice la configurabilità del ritardo nell’adempimento, e quindi la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno, indipendentemente dalla mancata dimostrazione di tale pregiudizio;

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con-troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 10 febbraio 2020

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