Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3113 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3113 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 19233-2017 proposto da:
MENSAN ARCHIMEDES, elettivamente domiciliato in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO CECI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. 97149560589, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 716/2017 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 10/05/2017;

Data pubblicazione: 08/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 10/5/2017, la Corte d’appello di

Mensan Archimedes avverso il rigetto del ricorso avverso il
diniego di riconoscimento della protezione internazionale,
ritenendo che il giudizio d’appello andava introdotto con
ricorso e non con atto di citazione, alla stregua del D. Lgs. n.
150 del 2011, art. 19, co 9 quale modificato dal D. Lgs. n.
142 del 2015, e che il gravame era stato depositato il
31.10.2016, e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla
comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il
27.9.2016. Ricorre Mensan Archimedes sulla base di un
unico motivo, con cui deduce violazione e falsa applicazione
del D. Lgs. n. 142 del 2015, art 27; D.Lgs. n. 150 del 2011
art. 19; 702 quater c.p.c. L’Amministrazione ha resistito con
controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia
nella forma della motivazione semplificata.
2. Il motivo è fondato. il D. Lgs. n. 150 del 2011, art.
19 co 9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015 art. 27
comma 1, lett. f) (entrato in vigore il 30/9/2015) dispone
che: “Entro sei mesi dalla presèntazione del ricorso, il
Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al
momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso
ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di
persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di
rigetto, la Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro
Ric. 2017 n. 19233 sez. M1 – ud. 20-12-2017
-2-

Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da

sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la
Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del
provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d’Appello”.
3. Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella
norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in

giudizio di secondo grado, non vale a modificare
l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale
l’appello, proposto ex 702 quater c.p.c. avverso la decisione
del

tribunale

di

rigetto

della

domanda

volta

al

riconoscimento della protezione internazionale, deve essere
introdotto con citazione e non con ricorso, sicchè la
tempestività del gravame va verificata calcolandone il
” —t ermine di trenta giorni

cita I l a data di notifica dell’atto

introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 23108 del 2017; n.
21030 del 2017; n. 17420 del 2017; n. 26326 del 2014). E
ciò in quanto, al fine di ritenere la tempestività del gravame,
occorre fare riferimento alla modalità di introduzione del
giudizio di appello secondo il rito sommario di cognizione.
4. Va pertanto accolto il ricorso, va cassata la pronuncia
impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in
diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato,
e che provvederà a statuire anche sulle spese del presente
giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione
Così deciso in Roma, il 20.12.2017.

oggetto e non specificamente la forma di introduzione del

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