Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3113 del 08/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 08/02/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 08/02/2011), n.3113
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato COLABIANCHI
ALBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, ANTONELLA PATTERI, VALENTE NICOLA, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonchè nei confronti di:
Z.G., M.E., M.C., S.
A.M. (vedova S.A.), D.L., S.
V., A.G., S.M.;
– intimati –
sul ricorso 15010-2009 proposto da:
S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo studio dell’avvocato SANTONI
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, SERGIO PREDEN, VALENTE NICOLA, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8776/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
21.12.07, depositata il 16/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.
D.S.L. c Inps;
S.M.M. c. Inps;
Corte Suprema di Cassazione Ufficio della struttura centralizzata,
Sezioni unite civili.
Fatto
OSSERVA
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da D. S.L. e da S.M. nei confronti dell’Inps per la riliquidazione della pensione in godimento, che avevano ottenuto cumulando la contribuzione versata presso l’Inpdai con quella versata in precedenza presso il Fondo Elettrici; sostenevano i pensionati che l’Inps (successore dell’Inpdai) avrebbe illegittimamente applicato U limite soggettivo rappresentato dalla misura massima della pensione dovuta al soggetto che disponesse della sola contribuzione Inpdai;
Avverso detta sentenza i soccombenti propongono ricorso con due motivi; l’Inps resiste con controricorso;.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza dei ricorsi; Letta la memoria di parte ricorrente;
Rilevato che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacchè è stato affermato da ultimo (Cass. 9172/2010) che “In tema di trasferimento presso l’Inpdai di contribuzione versata presso il Fondo Elettrici, previsto dalla L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5, il D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58, art. 1, comma 2 (il quale dispone che “l’ammontare della pensione comprensivo della quota parte derivante dall’esercizio della facoltà di cui alla L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5, non può essere in ogni caso superiore a quello della pensione massima erogabile dall’Inpdai ai sensi del comma precedente) contiene un rinvio non recettizio, per cui la “pensione massima erogabile Inpdai” non è quella pari a tanti trentesimi dell’80% della retribuzione annua media quanti sono gli anni di contribuzione (come prevedeva il D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 1), ma stante la natura formale del rinvio, è quella erogabile al momento del pensionamento, e quindi applicando lo ius superveniens, in base al quale si deve tener conto della introduzione, nel sistema Inpdai, dei coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedenti il massimale di cui al D.M. n. 422 del 1988. Peraltro, nel caso di dirigenti andati in pensione con anzianità contributiva inferiore a quella massima, il trattamento pensionistico va comunque determinato sommando la quota maturata presso il Fondo Elettrici e quella maturata presso l’inpdai”, entro il tetto rappresentato dalla pensione massima erogabile dall’Inpdai al dirigente che abbia raggiunto la massima anzianità contributiva presso l’Istituto, che costituisce un limite non superabile” (vedi Cass. 28285/2009). Nella specie i ricorrenti non precisano se al momento della maturazione del diritto a pensione avesse raggiunto o non l’anzianità contributiva massima utile; ciò determina la impossibilità di accoglimento del ricorso, perchè solo in caso di mancato conseguimento del massimo (elemento da indicare espressamente) potrebbero trarre giovamento dalla soluzione della vertenza secondo i principi fissati dalla sentenza da ultimo citata, mentre in caso contrario il rinvio sarebbe assolutamente inutile;
Parimenti infondato appare il secondo motivo, con cui ci si duole che l’inps non abbia appellato la sentenza di primo grado nei confronti degli altri originari ricorrenti, giacchè non si fa valere alcun vizio della sentenza impugnata;
Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza, D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito in L. n. 326 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta, oltre millecinquecento euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011