Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3113 del 06/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.06/02/2017),  n. 3113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1304/2016 proposto da:

B.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO VILLINI, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, S.L., SI.LO., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo studio

dell’avvocato RAOUL RUDEL, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RAFFAELE MOLINARI, giuste procure in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 590/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato ALDO PISANI, per delega dell’Avvocato ANGELO

VILLINI, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, n. 590 del 12 maggio 2015 del seguente letterale tenore:

B.P. ricorre affidandosi a 2 motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Brescia ed ha dichiarato che il sinistro stradale oggetto di causa si è verificato per colpa concorrente di B.P. e Si.Lo. rispettivamente nella misura di 1/3 e 2/3 e conseguentemente ha elevato gli importi dovuti solidalmente da S.L. ed Axa Ass. ni a B.P..

Resistono con controricorso Si.Lo. e L., Axa Assni..

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c. – potendosi dichiarare inammissibile.

I 2 motivi di ricorso sono inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il primo motivo è ulteriormente inammissibile in quanto pur denunciando, apparentemente, violazioni di legge chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381 12006).

Il secondo motivo, inoltre, è eccentrico rispetto alla censura sollevata come precisato anche nel controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nessuno ha depositato memoria.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con la seguente precisazione, di condividere le conclusioni cui perviene la detta relazione.

La procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità. Nel caso di specie è invece non specifica e non idonea.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

5. Trova infine applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA