Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31129 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 28/11/2019), n.31129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6493-2018 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA” DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO CARLA,

SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE,

VITA SCIPLINO ESTER ADA;

– ricorrente –

contro

DI DIO MARGHERITA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1313/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

Che:

nel giudizio avente ad oggetto la domanda d’indennizzo avanzata da D.D.M. nei confronti dell’Inps, ai sensi del D.Lgs. n. 207 del 1996, artt. 1 e 2 (indennizzo per cessazione dell’attività commerciale), accolta dal Tribunale di Caltagirone, la Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Istituto per tardività dell’appello ai sensi dell’art. 325 c.p.c.;

la Corte territoriale ha accertato, in particolare, che l’Inps aveva depositato il ricorso il 10 gennaio 2017, ben oltre il 30 giorno successivo alla notifica della sentenza di primo grado, in data 10 novembre 2016 presso il domicilio eletto, come la stessa appellata aveva documentato (art. 170 c.p.c.);

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; D.D.M. è rimasta intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso l’Istituto deduce una discordanza tra la data e il destinatario indicati nella relata di notifica a tergo dell’originale della sentenza di primo grado restituito al notificante e la data e il destinatario indicati nella relata di notifica della sentenza rilasciata al destinatario;

in tal caso, assume il ricorrente, avrebbe dovuto essere conferita prevalenza alla seconda data, atteso che con la notifica si determina il dies a quo di decorrenza della decadenza gravante sul destinatario dell’atto, ai fini dell’esercizio del diritto ad impugnare il provvedimento giudiziario di cui si viene a conoscenza;

nel caso di specie, dalla relata in disponibilità del destinatario risulterebbe la data del 25 novembre 2016 ed altresì che l’atto era destinato al Direttore dell’Inps e non già l’Istituto domiciliato presso l’avvocato difensore, con conseguente impossibilità di applicare il termine breve di trenta giorni, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., e vigenza del termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c.;

il ricorrente contesta, pertanto, la statuizione di inammissibilità dell’appello per mancanza di tempestività del ricorso;

il motivo è inammissibile;

l’Istituto ricorrente non dimostra la fondatezza della censura in modo specifico, omettendo, in particolare, di produrre la certificazione dell’UNEP che dà conto dell’asserito errore dell’ufficiale giudiziario;

in ossequio al principio di specificazione e di allegazione di cui all’att. 366 c.p.c., n. 4 e art. 369 c.p.c., n. 6, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di dette ragioni, senza che si renda necessario far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso ivi compresi elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. ex multis, Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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