Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31129 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 03/12/2018), n.31129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18623-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.P.G., quale curatore del fallimento (OMISSIS)

SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 548/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 17/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato inammissibile l’appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, la quale, in accoglimento del ricorso di (OMISSIS) s.r.l., aveva annullato la cartella di pagamento relativa a IRES, IVA e IRAP dell’anno 2004;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il gravame doveva essere dichiarato inammissibile, giacchè l’appellante non aveva fornito la prova della notifica del ricorso introduttivo del grado, depositando la ricevuta di spedizione postale unitamente al ricorso e non potendo neppure valere un eventuale deposito della ricevuta in sede di udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in due motivi;

che, con il primo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22,comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La ricorrente assume che il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante non è ancorato alla data di spedizione del ricorso, ma a quello della sua ricezione da parte del destinatario, sicchè il mancato deposito della ricevuta al momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività del ricorso, tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità; che, con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 e art. 53, comma 2, con riferimento al D.M. 9 aprile 2001, artt. 14, 17 e 33, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, sostenendo che la presenza o no in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso sarebbe processualmente ininfluente, una volta prodotto tempestivamente l’avviso di ricevimento del plico;

che l’intimato non ha resistito;

che le censure – che, per la loro connessione logica, possono essere scrutinate congiuntamente – sono fondate;

che questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”;

che, nella specie, è stato prodotto l’avviso di ricevimento, recante la data di consegna il 14 marzo 2014 (laddove la sentenza della CTP è stata depositata il 13 agosto 2013); che la decisione della C.T.R. non risulta conforme ai principi di diritto sopra esposti;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Calabria, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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